IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento delle Casse
rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto  1937,  n.
1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707;
  Visto  il  regio  decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio  dello  Stato  17
luglio 1947, n. 691;
  Visto  il  proprio  decreto  del  20 febbraio 1991 con cui e' stato
disposto lo scioglimento  degli  organi  amministrativi  della  Cassa
rurale    ed   artigiana   di   Bettona,   societa'   cooperativa   a
responsabilita' limitata, con sede in Bettona (Perugia), ai sensi del
combinato disposto degli articoli 33 del citato  testo  unico  e  57,
lettere  a)  e  b),  del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data
25 febbraio 1991 concernente la nomina del commissario  straordinario
e dei membri del comitato di sorveglianza della suddetta "Rurale";
  Considerato  che  il  commissario  straordinario,  d'intesa  con il
comitato  di  sorveglianza,  ha  rappresentato  l'esigenza   che   la
procedura  di  amministrazione  straordinaria  venga prorogata per il
tempo necessario al perfezionamento dell'operazione  di  fusione  con
altra azienda della categoria;
  Su  proposta  della  Banca  d'Italia formulata con lettera n. 35605
dell'11 febbraio 1992, le  cui  motivazioni  sono  qui  integralmente
richiamate e recepite;
  Ritenuta l'esistenza di particolare motivi d'urgenza, rappresentati
nella   citata   proposta   della   Banca   d'Italia,  salvo  a  dare
comunicazione    del    presente    provvedimento     al     Comitato
interministeriale  per il credito ed il risparmio, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 6 del  decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio
dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
                              Decreta:
  La procedura di gestione straordinaria disposta per la Cassa rurale
ed  artigiana  di  Bettona,  societa'  cooperativa  a responsabilita'
limitata, con sede in Bettona (Perugia), viene prorogata, ai sensi  e
per  gli  effetti  degli  articoli  34 del ripetuto testo unico e 58,
penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo  1936,  n.  375,  e
successive  modificazioni  ed integrazioni, per il periodo massimo di
sei mesi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 19 febbraio 1992
                                                   Il Ministro: CARLI