IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, con il quale
sono  state  emanate  le  norme  di  attuazione  della  direttiva  n.
84/641/CEE in materia di assicurazioni di assistenza turistica;
  Visto, in  particolare,  l'art.  2,  secondo  comma,  del  predetto
decreto  legislativo  n.  393/1991,  in  base  al  quale  il Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,   su   proposta
dell'ISVAP,  stabilisce con proprio decreto i requisiti del personale
e le caratteristiche delle  attrezzature  necessari  per  l'esercizio
dell'attivita' assicurativa nel ramo assistenza;
  Vista  la  nota  n.  290087  in data 11 febbraio 1992, con la quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse  collettivo  -  ISVAP, ha formulato la propria proposta, al
fine dell'emanazione del decreto di cui al  citato  art.  2,  secondo
comma, del ripetuto decreto legislativo n. 393/1991;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le  imprese  di  assicurazione  che  esercitano  il ramo assistenza
devono essere in possesso dei requisiti e delle attrezzature previste
dal presente decreto.
  Resta ferma, in ogni caso, la facolta' dell'ISVAP  di  valutare  la
congruita'  in  termini  qualitativi  e quantitativi, dei requisiti e
delle attrezzature indicati nei successivi articoli.