IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, con il quale sono state emanate le norme di attuazione della direttiva n. 84/641/CEE in materia di assicurazioni di assistenza turistica; Visto, in particolare, l'art. 2, secondo comma, del predetto decreto legislativo n. 393/1991, in base al quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, stabilisce con proprio decreto i requisiti del personale e le caratteristiche delle attrezzature necessari per l'esercizio dell'attivita' assicurativa nel ramo assistenza; Vista la nota n. 290087 in data 11 febbraio 1992, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha formulato la propria proposta, al fine dell'emanazione del decreto di cui al citato art. 2, secondo comma, del ripetuto decreto legislativo n. 393/1991; Decreta: Art. 1. Le imprese di assicurazione che esercitano il ramo assistenza devono essere in possesso dei requisiti e delle attrezzature previste dal presente decreto. Resta ferma, in ogni caso, la facolta' dell'ISVAP di valutare la congruita' in termini qualitativi e quantitativi, dei requisiti e delle attrezzature indicati nei successivi articoli.