IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Vista  la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la
difesa  delle  piante  coltivate  e  dei  prodotti agrari dalle cause
nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;
  Visto  il  regolamento  per  l'applicazione  della  predetta legge,
approvato  con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con
regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
  Vista  la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre
1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli
Stati  membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali,
e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale  5  febbraio  1991, pubblicato nel
supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 20 febbraio
1991,  concernente  le norme fitosanitarie relative all'importazione,
esportazione e transito dei vegetali, e prodotti vegetali;
  Vista  la  decisione della Commissione n. 92/12/CEE del 18 dicembre
1991,  che autorizza alcuni Stati membri a prevedere deroghe a talune
disposizioni  della  direttiva  n. 77/93/CEE del Consiglio per quanto
riguarda  il  legname segato di conifere originario degli Stati Uniti
d'America;
  Considerato  che  l'applicazione delle misure fitosanitarie fissate
dal  presente  decreto  farebbe  escludere  i rischi fitosanitari per
l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  legname  di  conifere  (codice  NC ex 4407 10) originario degli
Stati Uniti, escluso il legname sottoposto ad essiccazione in forno i
cui  requisiti  particolari sono fissati al punto 1) dell'allegato IV
del  decreto ministeriale 5 febbraio 1991, puo' essere introdotto nel
territorio della Repubblica italiana sino al 31 dicembre 1992.