IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni; Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504; Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 20 febbraio 1991, concernente le norme fitosanitarie relative all'importazione, esportazione e transito dei vegetali, e prodotti vegetali; Vista la decisione della Commissione n. 92/12/CEE del 18 dicembre 1991, che autorizza alcuni Stati membri a prevedere deroghe a talune disposizioni della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname segato di conifere originario degli Stati Uniti d'America; Considerato che l'applicazione delle misure fitosanitarie fissate dal presente decreto farebbe escludere i rischi fitosanitari per l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena; Decreta: Art. 1. Il legname di conifere (codice NC ex 4407 10) originario degli Stati Uniti, escluso il legname sottoposto ad essiccazione in forno i cui requisiti particolari sono fissati al punto 1) dell'allegato IV del decreto ministeriale 5 febbraio 1991, puo' essere introdotto nel territorio della Repubblica italiana sino al 31 dicembre 1992.