IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la propria ordinanza in data 19 febbraio 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 23 febbraio 1991, concernente il piano nazionale di eradicazione della brucellosi dagli allevamenti ovini e caprini; Vista l'ordinanza dell'8 ottobre 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 1991, con la quale e' stata modificata l'ordinanza ministeriale 19 febbraio 1991 riguardante il piano nazionale di eradicazione della brucellosi degli allevamenti ovini e caprini; Ritenuta la necessita' di dover prorogare al 1992 l'ordinanza 19 febbraio 1991, nelle more di approvazione del relativo regolamento; Vista la decisione n. 90/242/CEE del 21 maggio 1990 che istituisce un'azione finanziaria della Comunita' per l'eradicazione della brucellosi degli ovini e dei caprini; Vista la decisione n. 91/421/CEE del 19 luglio 1991 che approva il piano di eradicazione della brucellosi degli ovini e dei caprini presentato dall'Italia; Considerato che la Commissione CEE ha indicato che per venire incontro alla situazione italiana, fino al 31 dicembre 1992 gli ovini ed i caprini vaccinati con Rev. 1 possano essere sottoposti a controllo dopo l'eta' di trenta mesi; Ordina: Art. 1. 1. L'ordinanza ministeriale 19 febbraio 1991 concernente "Piano nazionale di eradicazione della brucellosi dagli allevamenti ovini e caprini", e' prorogata al 31 dicembre 1992.