IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista la propria ordinanza in data  19  febbraio  1991,  pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 46 del 23 febbraio 1991, concernente il
piano nazionale di eradicazione della  brucellosi  dagli  allevamenti
ovini e caprini;
  Vista  l'ordinanza  dell'8  ottobre 1991, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n.  249  del  23  ottobre  1991,  con  la  quale  e'  stata
modificata  l'ordinanza  ministeriale 19 febbraio 1991 riguardante il
piano nazionale di eradicazione della  brucellosi  degli  allevamenti
ovini e caprini;
  Ritenuta  la  necessita'  di dover prorogare al 1992 l'ordinanza 19
febbraio 1991, nelle more di approvazione del relativo regolamento;
  Vista la decisione n. 90/242/CEE del 21 maggio 1990 che  istituisce
un'azione   finanziaria  della  Comunita'  per  l'eradicazione  della
brucellosi degli ovini e dei caprini;
  Vista la decisione n. 91/421/CEE del 19 luglio 1991 che approva  il
piano  di  eradicazione  della  brucellosi  degli ovini e dei caprini
presentato dall'Italia;
  Considerato che la Commissione  CEE  ha  indicato  che  per  venire
incontro alla situazione italiana, fino al 31 dicembre 1992 gli ovini
ed  i  caprini  vaccinati  con  Rev.  1  possano  essere sottoposti a
controllo dopo l'eta' di trenta mesi;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1. L'ordinanza ministeriale 19  febbraio  1991  concernente  "Piano
nazionale  di eradicazione della brucellosi dagli allevamenti ovini e
caprini", e' prorogata al 31 dicembre 1992.