IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  10  giugno  1978, n. 295, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e  le  succes-
sive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per
la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso  e  di  altre  gravi
forme  di  manifestazione  di  pericolosita'  sociale e le successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 9  gennaio  1991,  n.  20,  recante  integrazioni  e
modifiche  alla  legge  12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo
delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e  in  imprese  o
enti assicurativi;
  Vista  la  domanda  in data 28 maggio 1990, con la quale la Esperia
assicurazioni  S.p.a.,  con  sede  in  Roma,  ha  chiesto  di  essere
autorizzata  ad  esercitare l'attivita' assicurativa e riassicurativa
in alcuni rami danni;
  Vista la lettera in data 3 febbraio 1992, n. 210063, con  la  quale
l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse
collettivo  - ISVAP, ha comunitato il proprio parere favorevole sulla
domanda presentata dalla societa' anzidetta;
  Vista  la  relazione  per  la   commissione   consultiva   per   le
assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;
  Sentito  il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva
per le assicurazioni private nella seduta del 13 febbraio 1992;
  Considerato che l'azionista di maggioranza della predetta  societa'
si  e'  impegnato  a  non  cedere il controllo azionario della stessa
societa' nel primo quinquennio di attivita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La Esperia assicurazioni S.p.a., con sede in Roma,  e'  autorizzata
ad  esercitare l'attivita' assicurativa e riassicurativa nei seguenti
rami:
   infortuni; malattia; corpi di veicoli terrestri; corpi di  veicoli
ferroviari;  corpi  di  veicoli  aerei;  corpi  di veicoli marittimi,
lacustri  e  fluviali;  merci  trasportate;  incendio   ed   elementi
naturali;  altri  danni  ai  beni; r.c. veicoli marittimi, lacustri e
fluviali (con  esclusione  della  r.c.  obbligatoria  natanti);  r.c.
generale;  perdite  pecuniarie  di  vario  genere;  nonche'  la  sola
attivita'  assicurativa  nei  rami   credito,   cauzione   e   tutela
giudiziaria.