IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le succes- sive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi; Vista la domanda in data 28 maggio 1990, con la quale la Esperia assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare l'attivita' assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni; Vista la lettera in data 3 febbraio 1992, n. 210063, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunitato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dalla societa' anzidetta; Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP; Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 13 febbraio 1992; Considerato che l'azionista di maggioranza della predetta societa' si e' impegnato a non cedere il controllo azionario della stessa societa' nel primo quinquennio di attivita'; Decreta: Art. 1. La Esperia assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, e' autorizzata ad esercitare l'attivita' assicurativa e riassicurativa nei seguenti rami: infortuni; malattia; corpi di veicoli terrestri; corpi di veicoli ferroviari; corpi di veicoli aerei; corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali; merci trasportate; incendio ed elementi naturali; altri danni ai beni; r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali (con esclusione della r.c. obbligatoria natanti); r.c. generale; perdite pecuniarie di vario genere; nonche' la sola attivita' assicurativa nei rami credito, cauzione e tutela giudiziaria.