IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il testo unico delle leggi riguardanti la  Cassa  depositi  e
prestiti,  approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e suc-
cessive modifiche ed integrazioni;
  Visto il  regolamento  di  esecuzione  del  suddetto  testo  unico,
approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058;
  Visto  il  terzo,  quarto e quinto comma dell'art. 19 della legge 8
gennaio 1979, n. 3;
  Vista la legge 13 maggio 1983, n. 197;
  Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142;
  Ritenuta la necessita' di integrare e modificare le norme  relative
alla  concessione,  garanzia  ed  erogazione  dei  mutui  della Cassa
depositi e prestiti di cui al precedente decreto ministeriale  Tesoro
1 febbraio 1985;
  Vista  la  delibera  del  consiglio  di amministrazione della Cassa
depositi e prestiti in data 28 novembre 1991;
  Vista la delibera della commissione parlamentare di vigilanza sulla
Cassa depositi e prestiti in data 5 febbraio 1992;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          Oggetto dei mutui
  1. I mutui della Cassa depositi hanno sempre specifica destinazione
e possono avere per oggetto:
    a) la costruzione di opere pubbliche, da acquisire al  patrimonio
o al demanio dell'ente mutuatario;
    b)  la  ristrutturazione o la manutenzione straordinaria dei beni
demaniali o patrimoniali dell'ente mutuatario, purche'  destinati  ad
uso pubblico;
    c)  l'acquisizione  di  immobili,  a  condizione  che  siano gia'
costruiti e che vengano destinati ad uso pubblico;
    d) l'acquisizione di aree da destinare al  rimboschimento,  verde
ed insediamenti produttivi o abitativi;
    e)  l'acquisto  e  la  realizzazione di attrezzature dirette alla
fruibilita' dell'opera finanziata dalla Cassa;
    f) l'acquisto di beni mobili costituenti la  dotazione  base  per
gli  edifici  scolastici,  gli uffici, le case di riposo, purche' sia
contestuale alla costruzione ed  all'acquisto  dell'opera  finanziata
dalla Cassa;
    g)  l'acquisto  di  mezzi  di  trasporto e di automezzi speciali,
destinati ai servizi dell'ente mutuatario;
    h) gli interventi compresi negli  accordi  di  programma  di  cui
all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
    i) altre finalita' previste da leggi speciali.