LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali  e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto l'art. 82 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
luglio  1977,  n.  616,  con  cui  sono state delegate alle regioni a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;
  Vista la  legge  regionale  27  maggio  1985,  n.  57,  cosi'  come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  Richiamata  la  deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10
dicembre 1985  avente  per  oggetto  "Individuazione  delle  aree  di
particolare  interesse  ambientale a norma della legge 8 agosto 1985,
n. 431";
  Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del  26
aprile  1988  avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio
dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno  1939,  n.  1497,
per  la  realizzazione  di  opere  insistenti  su aree di particolare
interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge  8
agosto  1985,  n.  431,  con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre
1985";
  Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge  29  giugno
1939, n. 1497, presentata da Crippa e Berger - Fonti Levissima per la
realizzazione di una strada e captazione di tre fonti su area ubicata
nel  comune di Valdisotto, mappale 3, foglio 20, sottoposta a vincolo
paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera d), della legge 8  agosto
1985,  n.  431,  nonche'  gravata  da vincolo di immodificabilita' ed
inedificabilita' temporanea di  cui  all'art.  1-ter  della  legge  8
agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n.
2,  individuato  con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del
10 dicembre 1985;
  Vista la deliberazione della giunta comunale n. 220 del  comune  di
Valdisotto;
  Vista  la  nota  dell'amministrazione comunale di Valdisotto, prot.
3416, in data 18 luglio 1991;
  Riconosciuto,   anche   in   base   alle   attestazioni   ed   alla
documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera
in  argomento,  diretta  al  soddisfacimento  di  interessi pubblici,
consistenti nel realizzare tre  nuove  captazioni  e  una  strada  da
effettuarsi  all'interno  del  perimetro  della concessione mineraria
"Levissima";
  Riconosciuta l'inderogabile necessita' di realizzare l'opera di cui
trattasi,  in  considerazione  dell'improcrastinabile   esigenza   di
soddisfare  i  suddetti  interessi  pubblici ad essa sottesi, i quali
rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta  regionale  non
puo'  esimersi  dal  prendere  in  esame,  in  ragione  dei  problemi
gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area
in questione risulta assoggettata;
  Verificato,  in  ordine all'area di cui trattasi che non sussistono
esigenze assolute  di  immodificabilita',  tali  da  giustificare  la
permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-ter della
legge  8  agosto  1985,  n.  431: cio' in considerazione del limitato
impatto ambientale delle opere;
  Atteso che si e'  provveduto,  relativamente  all'area  interessata
dall'opera  proposta,  a  verificare  che  la  stessa  non risulti in
contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia  ambientale  che
urbanistico  ed  economico  sociale,  propri  della proposta di piano
paesistico;
  Riconosciuto  che,  in  un'ottica  di  accelerazione  del  processo
generale    di    pianificazione   paesistico-ambientale,   risultano
soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalita'
di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo
primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in  particolare  della
pianificazione paesistica;
  Ritenuto  opportuno,  per  i  suesposti  motivi,  stralciare l'area
interessata dall'opera in oggetto,  dall'ambito  territoriale  n.  2,
individuato  e  perimetrato  con deliberazione di giunta regionale n.
IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Dato atto  che,  con  successivo  provvedimento  si  procedera'  ad
autorizzare  ex  art.  7  della  legge  29  giugno  1939, n. 1497, la
realizzazione dell'opera in questione;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
                              Delibera:
  1) di stralciare, per le motivazioni di  cui  in  premessa,  l'area
ubicata  in  comune  di Valdisotto, mappale 3, foglio 20, dall'ambito
territoriale n. 2 individuato con deliberazione di  giunta  regionale
n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  2)  di  riperimetrare,  in  conseguenza  dello stralcio disposto al
punto 1) della presente deliberazione, l'ambito  territoriale  n.  2,
individuato  con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre
1985;
  3) di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12  del  regolamento  3
giugno  1940,  n.  1357  e  nel  Bollettino  ufficiale  della regione
Lombardia, come  previsto  dall'art.  1,  primo  comma,  della  legge
regionale  17  maggio  1985, n. 57, cosi' come modificato dalla legge
regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  4) di inviare al sindaco  del  comune  di  Valdisotto  copia  della
Gazzetta  Ufficiale,  contenente la presente deliberazione, affinche'
provveda ad affiggerla all'albo comunale;  il  comune  stesso  dovra'
tenere   a   disposizione  degli  interessati  copia  della  Gazzetta
Ufficiale con la relativa planimetria, ai  sensi  dell'art.  4  della
legge 29 giugno 1939, n. 1497.
   Milano, 8 ottobre 1991
                                            Il presidente: GIOVENZANA
Il segretario: DI GIUGNO