IL MINISTRO DEL TESORO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988); Visto, in particolare, l'art. 20 della richiamata legge che, nell'autorizzare l'esecuzione di un programma poliennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione delle residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi, dispone che al finanziamento dei relativi interventi si provvede mediante operazioni di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la B.E.I., con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito all'uopo abilitati secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanita'; Visto il comma 6 del citato art. 20, il quale stabilisce che l'onere di ammortamento dei mutui di cui sopra e' assunto a carico del bilancio dello Stato; Visto il proprio decreto emesso di concerto con il Ministro della sanita' in data 7 dicembre 1988, n. 303827, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 12 aprile 1989, con il quale sono state stabilite le modalita' e le procedure per l'assunzione dei mutui di che trattasi; Visto il decreto-legge 29 maggio 1989, n. 201, convertito dalla legge 28 luglio 1989, n. 262, recante misure urgenti per il contenimento del fabbisogno della Tesoreria statale e delle spese per acquisto di beni e servizi; Attesa la necessita' di apportare modifiche di ordine tecnico alle disposizioni contenute nel predetto decreto interministeriale del 7 dicembre 1988; Attesa l'opportunita' di procedere ad una nuova stesura del testo del decreto, al fine di non creare problemi di ordine interpretativo agli enti ed istituzioni creditizie interessati; Decreta: Il decreto interministeriale del 7 dicembre 1988 citato in premessa e' sostituito dal seguente: Art. 1. - 1. I mutui di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, destinati al finanziamento degli interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, nonche' alla realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti, sono accordati alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, oltre che dalla Banca europea per gli investimenti e dalla Cassa depositi e prestiti, dagli istituti di credito speciale, dalle sezioni autonome per il finanziamento delle opere pubbliche e dalle aziende di credito ordinario sempre nei limiti previsti dalla vigente disciplina in materia di operativita' oltre il breve termine. 2. L'intervento degli istituti di credito di cui al comma precedente dovra' avvenire nel rispetto delle norme legislative e statutarie che ne regolano l'attivita'. 3. I mutui di cui al primo comma potranno essere concessi, con ammortamento a carico dello Stato, nel limite massimo del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto esecutivo, ovvero della deliberazione di approvazione del programma di acquisto e di realizzazione delle strutture e dei sistemi concernenti l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, debitamente approvati dagli organi competenti e sottoposti al CIPE. La differenza pari al 5% della spesa ammissibile puo' essere oggetto di separato finanziamento, ovvero inclusa nell'operazione di mutuo contratto dallo Stato. In quest'ultimo caso nel contratto devono essere evidenziate le rate di ammortamento a carico dello Stato e quelle a carico delle regioni con due distinti piani di ammortamento. 4. I mutui accordati dalla B.E.I. saranno regolati dalle disposizioni contenute nei relativi contratti da stipularsi tra il Ministero del tesoro, gli enti mutuatari e la B.E.I. stessa. Art. 2. - 1. Fatta eccezione per i finanziamenti accordati dalla B.E.I. e dalla Cassa depositi e prestiti da effettuarsi secondo le modalita' e le procedure praticate da detti organismi, i mutui di cui al precedente art. 1 accordati dagli altri istituti di credito saranno regolati secondo modalita' stabilite nelle disposizioni suc- cessive. Art. 3. - 1. I mutui sono regolati a tasso fisso o a tasso variabile. Nelle operazioni di mutuo regolate a tasso fisso, il tasso di interesse annuo posticipato applicabile - o l'equivalente semestrale - non puo' superare il tasso di riferimento stabilito per le operazioni di credito fondiario-edilizio vigente nel bimestre in cui viene stipulato il contratto di mutuo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Nelle operazioni di mutuo regolate a tasso variabile la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile e' costituita dalla media aritmetica semplice dei seguenti parametri: a) rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta, pubblicato nel Bollettino o supplemento al Bollettino statistico del servizio studi della Banca d'Italia, riferito al penultimo mese del semestre precedente quello di applicazione; b) media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri della lira interbancaria tre mesi lettera, rilevati dal comitato di gestione nel mercato telematico dei depositi interbancari, riferita al penultimo mese del semestre precedente quello di applicazione, con una maggiorazione dello 0,75. Al dato come sopra calcolato, arrotondato, se necessario, per eccesso o per difetto, allo 0,05% piu' vicino va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80. Tale tasso, applicabile in misura semestrale equivalente sara' rideterminato in via automatica ad ogni scadenza semestrale di rata in relazione all'andamento dei parametri suddetti, la cui variazione sara' resa nota con decreto del Ministro del tesoro. Art. 4. - 1. I mutui di cui al precedente art. 1 avranno una durata non inferiore a dieci e non superiore a quindici anni. 2. L'ammortamento decorre, per l'intero ammontare dell'operazione, dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di stipula del contratto e le relative rate devono essere comprensive, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi. Le rate semestrali avranno scadenza 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno. 3. Gli eventuali interessi di preammortamento sono posti a carico del bilancio dello Stato e saranno corrisposti unitamente alla prima rata di ammortamento dei mutui cui si riferiscono ed il loro importo sara' gravato degli interessi, al medesimo tasso del mutuo, sulle somme dovute dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza della prima rata dello stesso. Art. 5. - 1. Ai fini dell'assunzione dei mutui di cui all'art. 2, nonche' di quelli con la Cassa depositi e prestiti e con la B.E.I., le regioni e le province autonome devono trasmettere, per la preventiva autorizzazione, al Ministero del tesoro - Direzione generale del Tesoro - Div. XIII, apposita istanza con la indicazione dell'azienda di credito prescelta, dell'opera o delle opere oggetto del finanziamento, nonche' delle delibere di approvazione del CIPE e della quota di mutuo contraibile determinata dal CIPE medesimo. 2. L'autorizzazione del Ministero del tesoro, da emanarsi previo assenso favorevole del Ministero della sanita', e' trasmessa alla regione o alla provincia autonoma interessata, alla azienda di credito prescelta, ovvero all'istituto bancario capofila, in caso di pool, nonche' alla Cassa depositi e prestiti e, per conoscenza, al Ministero della sanita' - Servizio centrale della programmazione sanitaria, e deve essere menzionata nel contratto di mutuo. 3. La regione o la provincia autonoma, successivamente all'autorizzazione ministeriale, perfeziona l'operazione di finanziamento con le aziende di credito in precedenza prescelte, nel rispetto della normativa di cui al presente decreto, ovvero con la Cassa depositi e prestiti e con la B.E.I. nel rispetto delle proce- dure proprie per questi ultimi organismi. Art. 6 - 1. L'azienda di credito mutuante, in proprio o in quanto capofila nei casi di pool, deve versare l'importo del mutuo stesso in unica soluzione sul conto corrente infruttifero che ciascuna regione o provincia autonoma intrattiene con la tesoreria centrale dello Stato, dandone comunicazione al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Divisione XIII. 2. I rapporti finanziari tra le aziende di credito partecipanti al pool, derivanti dalla somministrazione del mutuo e dalle riscossioni delle rate di ammortamento, sono regolati esclusivamente tra di loro, rilevando, nei rapporti esterni, esclusivamente l'azienda capofila. 3. La regione o la provincia autonoma interessata, successivamente all'accreditamento dell'importo del mutuo nel conto corrente di cui al primo comma, puo' disporre l'utilizzazione della somma accreditata in relazione al fabbisogno, sulla base di apposite dichiarazioni, da trasmettere al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Divisione VI, sottoscritte dal legale rappresentante ed attestanti la causale del prelevamento in base ai documenti giustificativi della spesa in possesso della regione o provincia autonoma, ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori oggetto del finanziamento, secondo quanto previsto dall'art. 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1. Art. 7. - 1. Gli istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti e dalla B.E.I., dopo la stipula del contratto di mutuo, trasmetteranno, ai sensi e per gli effetti del comma 6 dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Divisione XIII, la seguente documentazione in duplice copia: a) contratto di mutuo; b) piano di ammortamento. 2. Le rate di ammortamento saranno rimborsate agli istituti finanziatori alle scadenze contrattuali per il tramite della Cassa depositi e prestiti, alla quale il Tesoro provvedera' a mettere a disposizione tempestivamente i relativi importi. 3. Il pagamento delle rate agli istituti mutuanti sara' disposto con emissione di mandato sulla tesoreria provinciale dello Stato competente nel territorio in cui e' ubicata la sede centrale dell'istituto mutuante. I titoli saranno resi esigibili con quietanza dei legali rappresentanti degli istituti ai sensi dell'art. 37 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ovvero - dietro esplicita richiesta degli istituti medesimi - con una delle modalita' agevolative previste dall'art. 533 delle istruzioni generali servizio del Tesoro, modificate con decreto ministeriale n. 77286 del 14 luglio 1981. Art. 8. - L'ammontare delle rate di ammortamento, eventualmente maggiorate degli interessi di preammortamento, dovute a ciascuna scadenza contrattuale, dovra' essere notificato alla Cassa depositi e prestiti con le modalita' che saranno portate a conoscenza degli istituti mutuanti con circolari concordate con l'Associazione bancaria italiana. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano, in quanto compatibili, anche alle operazioni eventualmente poste in essere in applicazione del ripetuto decreto interministeriale del 7 dicembre 1988. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 dicembre 1991 Il Ministro del tesoro CARLI Il Ministro della sanita' DE LORENZO Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1992 Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 91
Nota in lingua italiana: Per l'atto amministrativo sopra riportato, che interessa la provincia autonoma di Bolzano, e' pubblicato alla pag. 30 della presente Gazzetta Ufficiale l'avviso in lingua tedesca previsto dall'art. 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, mediante il quale si da' notizia del Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige in cui e' riportata la pubblicazione integrale in lingua tedesca dell'atto amministrativo in argomento. Nota in lingua tedesca: Der Hinweis in deutscher Sprache auf den obigen Verwaltungsakt gema(Beta) Artikel 5 Absatze 2 und 3 des Dekrets del Prasidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, steht auf der Seite 30 dieser Ausgabe des Gesetzesanzeigers. Diesem Hinweis kann entnommen werden, in welcher Nummer des Amtsblattes der Region Trentino-Sudtirol der genannte Verwaltungsakt vollinhaltlich in deutscher Sprache wiedergegeben wird.