IL MINISTRO DEL TESORO
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista  la  legge  11 marzo 1988, n. 67, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
finanziaria 1988);
  Visto,  in  particolare,  l'art.  20  della  richiamata  legge che,
nell'autorizzare  l'esecuzione  di   un   programma   poliennale   di
interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento
tecnologico  del  patrimonio  sanitario  pubblico  e di realizzazione
delle residenze  per  anziani  e  soggetti  non  autosufficienti  per
l'importo  complessivo  di  lire  30.000  miliardi,  dispone  che  al
finanziamento dei relativi interventi si provvede mediante operazioni
di mutuo che le regioni e le province autonome di  Trento  e  Bolzano
sono  autorizzate  ad  effettuare,  nel  limite  del  95% della spesa
ammissibile risultante dal progetto, con  la  B.E.I.,  con  la  Cassa
depositi  e  prestiti  e  con  gli  istituti  e le aziende di credito
all'uopo abilitati secondo modalita' e procedure  da  stabilirsi  con
decreto  del  Ministro  del  tesoro di concerto con il Ministro della
sanita';
  Visto il comma 6 del  citato  art.  20,  il  quale  stabilisce  che
l'onere  di  ammortamento  dei mutui di cui sopra e' assunto a carico
del bilancio dello Stato;
  Visto il proprio decreto emesso di concerto con il  Ministro  della
sanita' in data 7 dicembre 1988, n. 303827, registrato alla Corte dei
conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 12 aprile 1989,
con  il  quale  sono  state stabilite le modalita' e le procedure per
l'assunzione dei mutui di che trattasi;
  Visto il decreto-legge 29 maggio 1989,  n.  201,  convertito  dalla
legge  28  luglio  1989,  n.  262,  recante  misure  urgenti  per  il
contenimento del fabbisogno della Tesoreria statale e delle spese per
acquisto di beni e servizi;
  Attesa la necessita' di apportare modifiche di ordine tecnico  alle
disposizioni  contenute  nel predetto decreto interministeriale del 7
dicembre 1988;
  Attesa l'opportunita' di procedere ad una nuova stesura  del  testo
del  decreto, al fine di non creare problemi di ordine interpretativo
agli enti ed istituzioni creditizie interessati;
                              Decreta:
  Il decreto interministeriale del 7 dicembre 1988 citato in premessa
e' sostituito dal seguente:
  Art. 1. - 1. I mutui di cui all'art. 20 della legge 11 marzo  1988,
n.  67,  destinati  al  finanziamento  degli interventi in materia di
ristrutturazione  edilizia  e  di  ammodernamento   tecnologico   del
patrimonio   sanitario   pubblico,   nonche'  alla  realizzazione  di
residenze per anziani e soggetti non autosufficienti, sono  accordati
alle  regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, oltre che
dalla Banca europea per gli investimenti e  dalla  Cassa  depositi  e
prestiti,  dagli istituti di credito speciale, dalle sezioni autonome
per il finanziamento delle opere pubbliche e dalle aziende di credito
ordinario  sempre  nei  limiti  previsti  dalla vigente disciplina in
materia di operativita' oltre il breve termine.
  2.  L'intervento  degli  istituti  di  credito  di  cui  al   comma
precedente  dovra'  avvenire  nel  rispetto delle norme legislative e
statutarie che ne regolano l'attivita'.
  3. I mutui di cui al primo  comma  potranno  essere  concessi,  con
ammortamento  a  carico dello Stato, nel limite massimo del 95% della
spesa ammissibile risultante dal  progetto  esecutivo,  ovvero  della
deliberazione   di  approvazione  del  programma  di  acquisto  e  di
realizzazione   delle   strutture   e   dei    sistemi    concernenti
l'ammodernamento   tecnologico  del  patrimonio  sanitario  pubblico,
debitamente approvati dagli organi competenti e sottoposti  al  CIPE.
La  differenza pari al 5% della spesa ammissibile puo' essere oggetto
di separato finanziamento, ovvero inclusa  nell'operazione  di  mutuo
contratto  dallo  Stato.  In  quest'ultimo  caso nel contratto devono
essere evidenziate le rate di ammortamento a  carico  dello  Stato  e
quelle a carico delle regioni con due distinti piani di ammortamento.
  4.   I   mutui   accordati  dalla  B.E.I.  saranno  regolati  dalle
disposizioni contenute nei relativi contratti da  stipularsi  tra  il
Ministero del tesoro, gli enti mutuatari e la B.E.I. stessa.
  Art.  2.  -  1. Fatta eccezione per i finanziamenti accordati dalla
B.E.I. e dalla Cassa depositi e prestiti da  effettuarsi  secondo  le
modalita' e le procedure praticate da detti organismi, i mutui di cui
al  precedente  art.  1  accordati  dagli  altri  istituti di credito
saranno regolati secondo modalita' stabilite nelle disposizioni  suc-
cessive.
  Art.  3.  -  1.  I  mutui  sono  regolati  a  tasso fisso o a tasso
variabile. Nelle operazioni di mutuo regolate a tasso fisso, il tasso
di  interesse  annuo  posticipato  applicabile  -   o   l'equivalente
semestrale  - non puo' superare il tasso di riferimento stabilito per
le operazioni di credito fondiario-edilizio vigente nel  bimestre  in
cui  viene stipulato il contratto di mutuo, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
  2. Nelle operazioni di mutuo regolate a tasso variabile  la  misura
massima  del  tasso  di  interesse  annuo  posticipato applicabile e'
costituita dalla media aritmetica semplice dei seguenti parametri:
    a) rendimento effettivo medio lordo del campione titoli  pubblici
soggetti  ad  imposta,  pubblicato  nel  Bollettino  o supplemento al
Bollettino  statistico  del  servizio  studi  della  Banca  d'Italia,
riferito   al  penultimo  mese  del  semestre  precedente  quello  di
applicazione;
    b) media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri  della
lira  interbancaria  tre  mesi  lettera,  rilevati  dal  comitato  di
gestione nel mercato telematico dei depositi  interbancari,  riferita
al penultimo mese del semestre precedente quello di applicazione, con
una maggiorazione dello 0,75.
  Al  dato  come  sopra  calcolato,  arrotondato,  se necessario, per
eccesso o per difetto, allo 0,05% piu' vicino va aggiunto uno  spread
nella misura dello 0,80. Tale tasso, applicabile in misura semestrale
equivalente  sara'  rideterminato  in via automatica ad ogni scadenza
semestrale di rata in relazione all'andamento dei parametri suddetti,
la cui variazione sara'  resa  nota  con  decreto  del  Ministro  del
tesoro.
  Art. 4. - 1. I mutui di cui al precedente art. 1 avranno una durata
non inferiore a dieci e non superiore a quindici anni.
  2.  L'ammortamento decorre, per l'intero ammontare dell'operazione,
dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di stipula del contratto
e le relative rate devono essere comprensive,  sin  dal  primo  anno,
della  quota  capitale  e  della  quota interessi. Le rate semestrali
avranno scadenza 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno.
  3. Gli eventuali interessi di preammortamento sono posti  a  carico
del  bilancio dello Stato e saranno corrisposti unitamente alla prima
rata di ammortamento dei mutui cui si riferiscono ed il loro  importo
sara'  gravato  degli  interessi,  al medesimo tasso del mutuo, sulle
somme dovute dalla data  di  inizio  dell'ammortamento  a  quella  di
scadenza della prima rata dello stesso.
  Art.  5.  - 1. Ai fini dell'assunzione dei mutui di cui all'art. 2,
nonche' di quelli con la Cassa depositi e prestiti e con  la  B.E.I.,
le  regioni  e  le  province  autonome  devono  trasmettere,  per  la
preventiva  autorizzazione,  al  Ministero  del  tesoro  -  Direzione
generale  del Tesoro - Div. XIII, apposita istanza con la indicazione
dell'azienda di credito prescelta, dell'opera o delle  opere  oggetto
del  finanziamento, nonche' delle delibere di approvazione del CIPE e
della quota di mutuo contraibile determinata dal CIPE medesimo.
  2. L'autorizzazione del Ministero del tesoro,  da  emanarsi  previo
assenso  favorevole  del  Ministero  della sanita', e' trasmessa alla
regione o  alla  provincia  autonoma  interessata,  alla  azienda  di
credito  prescelta, ovvero all'istituto bancario capofila, in caso di
pool, nonche' alla Cassa depositi e prestiti e,  per  conoscenza,  al
Ministero  della  sanita'  -  Servizio  centrale della programmazione
sanitaria, e deve essere menzionata nel contratto di mutuo.
  3.  La   regione   o   la   provincia   autonoma,   successivamente
all'autorizzazione    ministeriale,    perfeziona   l'operazione   di
finanziamento con le aziende di credito in precedenza prescelte,  nel
rispetto  della  normativa  di cui al presente decreto, ovvero con la
Cassa depositi e prestiti e con la B.E.I. nel rispetto  delle  proce-
dure proprie per questi ultimi organismi.
  Art.  6  - 1. L'azienda di credito mutuante, in proprio o in quanto
capofila nei casi di pool, deve versare l'importo del mutuo stesso in
unica soluzione sul conto corrente infruttifero che ciascuna  regione
o  provincia  autonoma  intrattiene  con  la tesoreria centrale dello
Stato, dandone comunicazione al  Ministero  del  tesoro  -  Direzione
generale del tesoro - Divisione XIII.
  2.  I rapporti finanziari tra le aziende di credito partecipanti al
pool, derivanti dalla somministrazione del mutuo e dalle  riscossioni
delle rate di ammortamento, sono regolati esclusivamente tra di loro,
rilevando, nei rapporti esterni, esclusivamente l'azienda capofila.
  3.  La regione o la provincia autonoma interessata, successivamente
all'accreditamento dell'importo del mutuo nel conto corrente  di  cui
al primo comma, puo' disporre l'utilizzazione della somma accreditata
in  relazione al fabbisogno, sulla base di apposite dichiarazioni, da
trasmettere al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro -
Divisione VI, sottoscritte dal legale rappresentante ed attestanti la
causale del prelevamento in base ai  documenti  giustificativi  della
spesa  in  possesso  della regione o provincia autonoma, ovvero sulla
base di stati di avanzamento dei lavori  oggetto  del  finanziamento,
secondo  quanto  previsto dall'art. 19 della legge 3 gennaio 1978, n.
1.
  Art. 7. - 1. Gli istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e
prestiti  e  dalla  B.E.I.,  dopo  la stipula del contratto di mutuo,
trasmetteranno, ai sensi e per gli effetti del comma 6  dell'art.  20
della legge 11 marzo 1988, n. 67, al Ministero del tesoro - Direzione
generale  del  tesoro - Divisione XIII, la seguente documentazione in
duplice copia:
    a) contratto di mutuo;
    b) piano di ammortamento.
  2.  Le  rate  di  ammortamento  saranno  rimborsate  agli  istituti
finanziatori  alle  scadenze  contrattuali per il tramite della Cassa
depositi e prestiti, alla quale il Tesoro  provvedera'  a  mettere  a
disposizione tempestivamente i relativi importi.
  3.  Il  pagamento  delle rate agli istituti mutuanti sara' disposto
con emissione di mandato  sulla  tesoreria  provinciale  dello  Stato
competente  nel  territorio  in  cui  e'  ubicata  la  sede  centrale
dell'istituto mutuante. I titoli saranno resi esigibili con quietanza
dei legali rappresentanti degli istituti ai sensi  dell'art.  37  del
testo  unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14
febbraio 1963, n. 1343, ovvero -  dietro  esplicita  richiesta  degli
istituti  medesimi  -  con  una  delle modalita' agevolative previste
dall'art.  533  delle  istruzioni  generali  servizio   del   Tesoro,
modificate con decreto ministeriale n. 77286 del 14 luglio 1981.
  Art.  8.  -  L'ammontare  delle rate di ammortamento, eventualmente
maggiorate degli interessi  di  preammortamento,  dovute  a  ciascuna
scadenza contrattuale, dovra' essere notificato alla Cassa depositi e
prestiti  con  le  modalita'  che  saranno portate a conoscenza degli
istituti  mutuanti  con  circolari  concordate   con   l'Associazione
bancaria italiana.
  Le  disposizioni  contenute  nel  presente decreto si applicano, in
quanto compatibili, anche  alle  operazioni  eventualmente  poste  in
essere  in  applicazione del ripetuto decreto interministeriale del 7
dicembre 1988.
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 5 dicembre 1991
                                              Il Ministro del tesoro
                                                       CARLI
Il Ministro della sanita'
       DE LORENZO
Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1992
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 91
 
          Nota in lingua italiana:
            Per l'atto amministrativo sopra riportato, che  interessa
          la  provincia  autonoma di Bolzano, e' pubblicato alla pag.
          30 della presente Gazzetta  Ufficiale  l'avviso  in  lingua
          tedesca  previsto dall'art. 5, commi 2 e 3, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  15  luglio  1988,  n.   574,
          mediante  il  quale si da' notizia del Bollettino ufficiale
          della regione Trentino-Alto Adige in cui  e'  riportata  la
          pubblicazione   integrale   in   lingua  tedesca  dell'atto
          amministrativo in argomento.
          Nota in lingua tedesca:
             Der   Hinweis   in  deutscher  Sprache  auf  den  obigen
          Verwaltungsakt gema(Beta) Artikel 5 Absatze  2  und  3  des
          Dekrets del Prasidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr.
          574,   steht   auf   der   Seite   30  dieser  Ausgabe  des
          Gesetzesanzeigers. Diesem Hinweis kann entnommen werden, in
          welcher Nummer des Amtsblattes der Region Trentino-Sudtirol
          der genannte  Verwaltungsakt  vollinhaltlich  in  deutscher
          Sprache wiedergegeben wird.