IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il testo unico della legge comunale e provinciale,  approvato
con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
  Visto  il  testo  unico  delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;
  Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503;
  Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 745;
  Vista  la  legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed in particolare l'art.
32;
  Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142;
  Visto il parere del Consiglio superiore di sanita' sulla profilassi
della rabbia silvestre espresso nella seduta del 18 dicembre 1981;
  Visto  il  decreto  23  marzo  1990  concernente   la   produzione,
l'acquisto   e   la  distribuzione  dei  vaccini  per  le  profilassi
immunizzanti obbligatorie degli animali,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 78 del 3 aprile 1990;
  Visto  il  decreto  8 agosto 1988, n. 476, concernente il pagamento
delle  prestazioni  veterinarie  per  l'attuazione  delle  profilassi
vaccinali  obbligatorie  contro  malattie infettive e diffusive degli
animali e per l'esecuzione della bonifica sanitaria degli allevamenti
dalla tubercolosi, dalla brucellosi e dalla leucosi, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 264 del 10 novembre 1988;
  Vista  la  circolare  n.  2  del  2  gennaio  1985  riguardante  le
profilassi vaccinali obbligatorie, procedure amministrative contabili
per la liquidazione delle prestazioni veterinarie;
  Ritenuta  l'esigenza  di  adottare misure profilattiche urgenti per
fronteggiare il pericolo della rabbia silvestre tuttora presente  nei
Paesi  confinanti  con  l'Italia  ed in alcune province della regione
Friuli-Venezia Giulia;
  Attesa quindi la necessita' di conferire uno stato  immunitario  ai
cani  ed  agli  animali  domestici  presenti  nelle zone maggiormente
esposte al rischio di contagio;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1. Nella regione Friuli-Venezia  Giulia  e'  resa  obbligatoria  la
vaccinazione  antirabbica  precontagio  dei  cani,  dei bovini, degli
ovini, dei caprini e degli equini che si trovano esposti  al  rischio
del contagio dell'infezione rabbica.
  2.  Le competenti autorita' sanitarie delle regioni Piemonte, Valle
d'Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto  e  delle  province  autonome  di
Bolzano  e  di  Trento  possono  rendere obbligatoria la vaccinazione
antirabbica precontagio degli animali  delle  suddette  specie  nelle
zone  eventualmente  esposte  al rischio del contagio per la presenza
della rabbia silvestre nei Paesi esteri confinanti e  nel  territorio
nazionale.
  3.  Le competenti autorita' delle regioni e province autonome indi-
cate nei commi precedenti, in relazione alla valutazione del  rischio
del  contagio,  individuano  le  zone, stabilendone l'ampiezza, nelle
quali deve essere effettuata la vaccinazione antirabbica precontagio.
Con  lo  stesso  provvedimento,  determinano,  altresi', l'esecuzione
della vaccinazione antirabbica per  gli  animali  non  vaccinati  nel
periodo  di  cui  al  successivo  art.  2  in  quanto  non in eta' di
vaccinazione  e  per  le  stesse  specie   che   vengano   introdotte
successivamente, anche temporaneamente, nelle stesse zone.