LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Visto il decreto legislativo del 27 gennaio 1992, n. 90, emanato in
attuazione della direttiva n. 88/627/CEE, relativa alle  informazioni
da  pubblicare  al  momento  dell'acquisto  e  della  cessione di una
partecipazione importante in una societa' quotata in borsa;
  Visto l'art. 1/5- bis della legge 7 giugno 1974, n. 216, modificato
dal decreto legislativo n. 90/1992;
  Considerato, in particolare, il terzo comma del suddetto art.  1/5-
bis  della  legge  n.  216/1974,  ai  sensi  del quale la Commissione
nazionale per le societa' e la borsa stabilisce  le  modalita'  ed  i
contenuti  con i quali deve essere effettuata la comunicazione di cui
al primo comma del medesimo art. 1/5- bis;
  Considerato che allo stato  si  manifesta  prioritaria  ed  urgente
l'esigenza   di   individuare  le  modalita'  ed  i  contenuti  delle
comunicazioni di cui  al  primo  comma  dell'articolo  1/5-bis  sopra
citato;
                              Delibera:
  Le  comunicazioni  previste  dall'art. 1/5- bis, primo comma, della
legge 7 giugno 1974, n. 216, devono essere tramesse entro il  termine
stabilito  dalla  legge  alla  Consob  ed alla societa' partecipata a
mezzo telex ovvero telefax. Nella parte iniziale del telex o  telefax
deve essere indicato che trattasi di comunicazione ai sensi dell'art.
1/5- bis della legge 7 giugno 1974, n. 216;
  Le   comunicazioni   effettuate   a  mezzo  telefax  devono  essere
confermate per lettera da recapitare alla Consob entro il termine  di
sette  giorni.  Entro  lo  stesso  termine  e con le stesse modalita'
possono essere comunicate  eventuali  rettifiche  ed  integrazioni  a
comunicazioni gia' effettuate.
  Con  delibera  della  Commissione  potranno  essere  stabilite,  su
richiesta  dei   soggetti   obbligati,   specifiche   modalita'   per
l'effettuazione delle comunicazioni attraverso sistemi elettronici di
trasmissione dati o archivi magnetici.
  Le  suddette  comunicazioni devono essere redatte secondo lo schema
unito alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante.
  L'informazione che la societa' partecipata deve pubblicare ai sensi
dell'art. 1/5- bis, settimo comma, della legge 7 giugno 1974, n. 216,
dovra' essere comunicata alla Commissione nazionale per le societa' e
la borsa, contestualmente all'invio agli  organi  di  stampa,  con  i
medesimi mezzi e modalita' di trasmissione sopra individuati.
  La  presente  delibera  verra'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e nel Bollettino della Consob.
   Roma, 11 marzo 1992
                                              Il presidente: BERLANDA