LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Visto il decreto legislativo del 27 gennaio 1992, n. 90, emanato in attuazione della direttiva n. 88/627/CEE, relativa alle informazioni da pubblicare al momento dell'acquisto e della cessione di una partecipazione importante in una societa' quotata in borsa; Visto l'art. 1/5- bis della legge 7 giugno 1974, n. 216, modificato dal decreto legislativo n. 90/1992; Considerato, in particolare, il terzo comma del suddetto art. 1/5- bis della legge n. 216/1974, ai sensi del quale la Commissione nazionale per le societa' e la borsa stabilisce le modalita' ed i contenuti con i quali deve essere effettuata la comunicazione di cui al primo comma del medesimo art. 1/5- bis; Considerato che allo stato si manifesta prioritaria ed urgente l'esigenza di individuare le modalita' ed i contenuti delle comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 1/5-bis sopra citato; Delibera: Le comunicazioni previste dall'art. 1/5- bis, primo comma, della legge 7 giugno 1974, n. 216, devono essere tramesse entro il termine stabilito dalla legge alla Consob ed alla societa' partecipata a mezzo telex ovvero telefax. Nella parte iniziale del telex o telefax deve essere indicato che trattasi di comunicazione ai sensi dell'art. 1/5- bis della legge 7 giugno 1974, n. 216; Le comunicazioni effettuate a mezzo telefax devono essere confermate per lettera da recapitare alla Consob entro il termine di sette giorni. Entro lo stesso termine e con le stesse modalita' possono essere comunicate eventuali rettifiche ed integrazioni a comunicazioni gia' effettuate. Con delibera della Commissione potranno essere stabilite, su richiesta dei soggetti obbligati, specifiche modalita' per l'effettuazione delle comunicazioni attraverso sistemi elettronici di trasmissione dati o archivi magnetici. Le suddette comunicazioni devono essere redatte secondo lo schema unito alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante. L'informazione che la societa' partecipata deve pubblicare ai sensi dell'art. 1/5- bis, settimo comma, della legge 7 giugno 1974, n. 216, dovra' essere comunicata alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa, contestualmente all'invio agli organi di stampa, con i medesimi mezzi e modalita' di trasmissione sopra individuati. La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino della Consob. Roma, 11 marzo 1992 Il presidente: BERLANDA