IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme di attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382; Visto in particolare l'art. 77, lettera d), del predetto decreto presidenziale che, fra l'altro, riserva alla competenza statale l'adozione di provvedimenti di riconoscimento di marchi di qualita' e delle denominazioni di origine e tipiche e di delimitazione delle relative zone di produzione dei prodotti agricoli; Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1988 concernente il riconoscimento del "marchio di qualita' Co.Na.Zo." da utilizzare per contraddistinguere le carni derivanti da bovini nati ed allevati sul territorio nazionale e rispondenti ad uno standard qualitativo appositamente determinato; Vista la domanda presentata dal Consorzio nazionale zootecnico, con sede in Reggio Emilia, in data 12 luglio 1988 tesa ad ottenere una modifica al suddetto decreto ministeriale, in modo da non limitare l'approvvigionamento del bestiame al solo territorio nazionale, in analogia a quanto previsto per altri marchi di qualita' nel settore delle carni bovine; Esaminata la documentazione prodotta dal Consorzio istante a corredo della domanda suddetta, con particolare riguardo alla individuazione di caratteristiche di qualita' determinate da particolari tecnologie di allevamento; Ritenuto che tali particolari tecnologie di allevamento configurino requisiti di qualita' conformi al marchio riconosciuto con il citato decreto ministeriale 10 maggio 1988; Decreta: Il testo del decreto ministeriale 10 maggio 1988 concernente il riconoscimento del "marchio di qualita' Co.Na.Zo." da utilizzare per contraddistinguere le carni derivanti da bovini nati ed allevati sul territorio nazionale e rispondenti ad uno standard qualitativo appositamente determinato, e sostituito per intero dal seguente articolato: Art. 1. Il "marchio di qualita' Co.Na.Zo." presentato dal Consorzio nazionale zootecnico (Co.Na.Zo.) e' depositato all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato di Modena con il n. 26033C/87 e' riconosciuto quale "marchio di qualita'" da utilizzare per contraddistinguere, mediante marcatura distintiva, le carni derivanti da bovini nati ed allevati sul territorio comunitario e rispondenti ad uno standard qualitativo appositamente determinato.