IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, recante norme di attuazione della delega di cui all'art. 1 della
legge 22 luglio 1975, n. 382;
  Visto in particolare l'art. 77, lettera d),  del  predetto  decreto
presidenziale  che,  fra  l'altro,  riserva  alla  competenza statale
l'adozione di provvedimenti di riconoscimento di marchi di qualita' e
delle denominazioni di origine e tipiche  e  di  delimitazione  delle
relative zone di produzione dei prodotti agricoli;
  Visto  il  decreto  ministeriale  10  maggio  1988  concernente  il
riconoscimento del "marchio di qualita' Co.Na.Zo." da utilizzare  per
contraddistinguere  le carni derivanti da bovini nati ed allevati sul
territorio  nazionale  e  rispondenti  ad  uno  standard  qualitativo
appositamente determinato;
  Vista la domanda presentata dal Consorzio nazionale zootecnico, con
sede  in  Reggio  Emilia, in data 12 luglio 1988 tesa ad ottenere una
modifica al suddetto decreto ministeriale, in modo  da  non  limitare
l'approvvigionamento  del  bestiame  al solo territorio nazionale, in
analogia a quanto previsto per altri marchi di qualita'  nel  settore
delle carni bovine;
  Esaminata  la  documentazione  prodotta  dal  Consorzio  istante  a
corredo  della  domanda  suddetta,  con  particolare  riguardo   alla
individuazione   di   caratteristiche   di  qualita'  determinate  da
particolari tecnologie di allevamento;
  Ritenuto che tali particolari tecnologie di allevamento configurino
requisiti di qualita' conformi al marchio riconosciuto con il  citato
decreto ministeriale 10 maggio 1988;
                              Decreta:
  Il  testo  del  decreto  ministeriale 10 maggio 1988 concernente il
riconoscimento del "marchio di qualita' Co.Na.Zo." da utilizzare  per
contraddistinguere  le carni derivanti da bovini nati ed allevati sul
territorio  nazionale  e  rispondenti  ad  uno  standard  qualitativo
appositamente  determinato,  e  sostituito  per  intero  dal seguente
articolato:
                               Art. 1.
  Il  "marchio  di  qualita'  Co.Na.Zo."  presentato  dal   Consorzio
nazionale    zootecnico   (Co.Na.Zo.)   e'   depositato   all'ufficio
provinciale  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  di
Modena  con  il  n.  26033C/87  e'  riconosciuto  quale  "marchio  di
qualita'" da utilizzare per  contraddistinguere,  mediante  marcatura
distintiva,  le  carni  derivanti  da  bovini  nati  ed  allevati sul
territorio comunitario e  rispondenti  ad  uno  standard  qualitativo
appositamente determinato.