IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
                                  E
                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI
   Vista la legge n. 942 del 27 dicembre 1973;
   Vista la legge n. 349 dell'8 luglio 1986;
   Vista la legge n. 59 del 3 marzo 1987;
   Visto  il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  29  marzo 1974,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974, e suc-
cessive  modifiche,  recante prescrizioni generali per l'omologazione
CEE  dei  veicoli  a  motore  e  dei  loro  rimorchi nonche' dei loro
dispositivi di equipaggiamento;
   Visto  il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  5  agosto 1974,
pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251
del  26  settembre  1974, con il quale e' stata recepita la direttiva
CEE  n. 72/306 recante norme per l'omologazione parziale CEE dei tipi
di  veicoli a motore per quanto riguarda l'emissione di fumo prodotta
dai motori di propulsione ad accensione spontanea.
   Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  5  giugno  1989,
pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 229
del  30  settembre  1989, con il quale e' stata recepita la direttiva
CEE  n.  88/77  relativa  ai  limiti alle emissioni di gas inquinanti
prodotti da motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione
dei veicoli;
   Vista  la direttiva n. 91/542/CEE del 1› ottobre 1991 che modifica
la  direttiva  n. 88/77/CEE prescrivendo limiti alle emissioni di gas
inquinanti allo scarico piu' restrittivi ed introducendo il limite di
particolato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
   -  "veicolo" ogni veicolo dotato di motore ad accensione spontanea
destinato  a  circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbia
almeno  quattro  ruote, una velocita' massima di progetto superiore a
25  km/h,  ad eccezione dei veicoli, aventi una massa complessiva non
superiore  a 3,5 t, della categoria internazionale M1, quali definiti
al  punto  0.4 dell'allegato 1 del decreto del Ministro dei trasporti
29  marzo  1974,  e  successive  modifiche,  nonche' ad eccezione dei
veicoli  che  si spostano su rotaie, delle trattrici e delle macchine
agricole,  delle  macchine  operatrici  nonche' dei veicoli a quattro
ruote  classificati  motoveicoli  ai sensi della vigente legislazione
nazionale;
   - "tipo di motore ad accensione spontanea" un motore ad accensione
spontanea  che  puo'  essere  omologato  in quanto entita' tecnica ai
sensi del decreto del Ministro dei trasporti 30 giugno 1988, n. 386.