IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, con il quale e' stato approvato lo statuto della Banca d'Italia; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 19 aprile 1948, n. 482; 12 febbraio 1963, n. 369; 14 agosto 1969, n. 593, e 20 luglio 1973, n. 607, con i quali lo stesso statuto e' stato modificato; Vista la deliberazione adottata dall'assemblea generale straordinaria dei partecipanti della Banca d'Italia, in data 26 settembre 1991, con la quale si e' motivatamente provveduto a modificare gli articoli 2, 3 e 23 dello statuto per consentire una maggiore flessibilita' di insediamento territoriale, per ampliare la base partecipativa dell'Istituto, includendo le societa' bancarie di cui all'art. 16 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, fra le categorie di enti che possono possedere quote della Banca d'Italia, ed infine per conferire continuita' alle attivita' dell'organo collegiale di controllo, elevando da uno a tre anni la durata in carica dei sindaci; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1992; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta: Art. 1. 1. Agli articoli 2, 3 e 23 dello statuto della Banca d'Italia, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e modificato con decreti del Presidente della Repubblica 19 aprile 1948, n. 482; 12 febbraio 1963, n. 369; 14 agosto 1969, n. 593, e 20 luglio 1973, n. 607, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il secondo comma dell'art. 2 e' sostituito dal seguente: "Le sue filiali si distinguono in sedi, succursali ed agenzie, la cui competenza territoriale e' determinata dal Consiglio superiore."; b) il quarto comma dell'art. 2 e' sostituito dal seguente: "Puo' avere succursali o agenzie nei capoluoghi di provincia in armonia con quanto previsto dalla legge."; c) la lettera c) del secondo comma dell'art. 3 e' sostituita dalla seguente: " c) societa' per azioni esercenti attivita' bancaria risultanti dalle operazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;"; conseguentemente le lettere c) e d) dello stesso comma diventano d) ed e); d) al terzo comma dell'art. 3 e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "In ogni caso dovra' essere assicurata la permanenza della partecipazione maggioritaria al capitale della Banca da parte di enti pubblici o di societa' la cui maggioranza delle azioni con diritto di voto sia posseduta da enti pubblici."; e) il primo comma dell'art. 23 e' sostituito dal seguente: "I sindaci effettivi sono cinque, due i supplenti. Essi rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili."; f) all'ultimo comma dell'art. 23 sono conseguentemente soppresse le parole "anno per anno". 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 6 marzo 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri CARLI, Ministro del tesoro Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1992 Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 336