IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima; Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 2 maggio 1977, n. 192, sulle norme igienico- sanitarie per la produzione, il commercio e la vendita dei molluschi eduli lamellibranchi; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 699, sulle modifiche al secondo e terzo comma dell'art. 6 del regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1548, concernente la fabbricazione, l'importazione e il commercio dei prodotti della pesca conservati in recipienti; Visto l'art. 32 della legge n. 963/1965, il quale attribuisce al Ministro della marina mercantile il potere di emanare norme per la disciplina della pesca marittima; Visti i decreti ministeriali 15 luglio 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 210 del 2 agosto 1983), 24 giugno 1986 (Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 1986), 3 novembre 1987 (Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 1987), 18 febbraio 1989 (Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 1989) e 25 febbraio 1991 (Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 1991), con i quali sono state stabilite le denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di rilevanza commerciale, ai fini della disciplina della pesca marittima, del commercio dei prodotti della pesca e della tutela del consumatore; Ravvisata l'opportunita' di procedere ad aggiunte all'elenco delle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche, allegato al decreto ministeriale 15 luglio 1983, e successive modifiche; Sentiti la commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare; Decreta: Art. 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, all'elenco delle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche, di cui al decreto ministeriale 15 luglio 1983, e successivi aggiornamenti, sono apportate le integrazioni indicate nell'elenco allegato.