IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumita' dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici; Visto il comma 4 del citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente la utilizzazione di somme assegnate per scopi determinati al Fondo per la protezione civile e non interamente impiegate; Considerato che le somme di cui al sopra citato art. 1 del decreto- legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, sono esaurite, e che pertanto, al fine di affrontare l'emergenza di alcuni dissesti idrogeologici che si appalesa improcrastinabile e' necessario far ricorso alla residua disponibilita' dell'assegnazione disposta dall'art. 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 1991, n. 195; Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, rispettivamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 1 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile; Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile; Viste le risultanze del verbale di sopralluogo del 30 marzo 1987 nel quale il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ha accertato uno stato di pericolo incombente in localita' la Ripa, nel comune di Castelnuovo Berardenga; Vista la nota n. 1691 datata 19 febbraio 1991 del comune di Castelnuovo Berardenga con la quale si trasmette un progetto di L. 5.963.090.000, articolato in due lotti rispettivamente di L. 3.293.920.000 e L. 2.669.170.000, per l'eliminazione del pericolo incombente in localita' la Ripa; Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili; Ravvisata la necessita' di aderire, anche se parzialmente, alla sola stabilizzazione del movimento franoso in localita' la Ripa, al fine di far eseguire le opere piu' necessarie all'eliminazione del piu' immediato pericolo incombente; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Decreta: Art. 1. Per l'esecuzione della sola stabilizzazione del movimento franoso di cui in premessa, e' assegnata al comune di Castelnuovo Berardenga la somma di L. 1.000.000.000. Detto contributo fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' sulla residua disponibilita' dell'assegnazione di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 1991, n. 195.