IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n.  829,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  l'art.  1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che
dispone interventi urgenti sul  territorio  nazionale  per  rimuovere
incombenti  pericoli  per  la pubblica incolumita' dovuti a movimenti
franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;
  Visto il comma 4 del citato art. 1  del  decreto-legge  26  gennaio
1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987,
n.  120,  concernente  la  utilizzazione di somme assegnate per scopi
determinati al Fondo per  la  protezione  civile  e  non  interamente
impiegate;
  Considerato che le somme di cui al sopra citato art. 1 del decreto-
legge  26  gennaio  1987,  n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 marzo 1987, n. 120, sono esaurite, e che pertanto,  al  fine
di  affrontare  l'emergenza  di  alcuni dissesti idrogeologici che si
appalesa improcrastinabile e' necessario  far  ricorso  alla  residua
disponibilita'  dell'assegnazione  disposta dall'art. 6, comma 1, del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito,  con  modificazioni,
nella legge 3 luglio 1991, n. 195;
  Viste  le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA
del  20  maggio  1987,  rispettivamente  pubblicate  nella   Gazzetta
Ufficiale  n.  190 del 1› agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che,
tra l'altro, dettano norme  in  merito  all'esclusione  dell'istituto
della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della
protezione civile;
  Vista  l'ordinanza  28  gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.  31  dell'8  febbraio  1988,  che  detta  norme
dirette  ad  accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di
opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;
  Viste le risultanze del verbale di sopralluogo del  30  marzo  1987
nel  quale  il  Gruppo  nazionale  per  la  difesa  dalle  catastrofi
idrogeologiche ha accertato  uno  stato  di  pericolo  incombente  in
localita' la Ripa, nel comune di Castelnuovo Berardenga;
  Vista  la  nota  n.  1691  datata  19  febbraio  1991 del comune di
Castelnuovo Berardenga con la quale si trasmette un  progetto  di  L.
5.963.090.000,   articolato   in  due  lotti  rispettivamente  di  L.
3.293.920.000 e L. 2.669.170.000,  per  l'eliminazione  del  pericolo
incombente in localita' la Ripa;
  Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;
  Ravvisata  la  necessita'  di  aderire, anche se parzialmente, alla
sola stabilizzazione del movimento franoso in localita' la  Ripa,  al
fine  di  far  eseguire le opere piu' necessarie all'eliminazione del
piu' immediato pericolo incombente;
  Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni  contraria
norma;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  l'esecuzione  della sola stabilizzazione del movimento franoso
di cui in premessa, e' assegnata al comune di Castelnuovo  Berardenga
la somma di L. 1.000.000.000.
  Detto  contributo  fa  capo  sull'autorizzazione  di  spesa  di cui
all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  27  marzo  1987,  n.  120, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' sulla  residua  disponibilita'
dell'assegnazione  di  cui  all'art.  6, comma 1, del decreto-legge 3
maggio 1991, n. 142, convertito, con  modificazioni,  nella  legge  3
luglio 1991, n. 195.