IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art. 3- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n.  602,  che  prevede  le  modalita'  di  versamento
diretto  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche mediante
delega ad una delle  aziende  di  credito  di  cui  all'art.  54  del
regolamento   per   l'amministrazione   del   patrimonio   e  per  la
contabilita' generale dello Stato, approvato  con  regio  decreto  23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, nonche' ad una delle
casse  rurali ed artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n.
1706, modificato con la legge  4  agosto  1955,  n.  707,  aventi  un
patrimonio non inferiore a lire cento milioni;
  Visto l'art. 11, commi 5, 6, 7 e 9 della legge 30 dicembre 1991, n.
413, con il quale si stabilisce che le somme percepite per indennita'
di  esproprio,  occupazione,  ecc.,  in  conseguenza  di  atti  anche
volontari o provvedimenti emessi successivamente al 31 dicembre  1988
e  fino  alla  data  del  31  dicembre 1991, sono soggette ad imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi o a  imposizione  a  tassazione
separata  e  che  dette  imposte  devono  essere corrisposte mediante
versamento diretto;
  Visto l'art. 11, comma 10, che dispone l'emanazione di  un  decreto
ministeriale   per   definire,  tra  l'altro,  le  modalita'  per  il
versamento dell'imposta stessa;
  Visto l'art. 24, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, con
il quale e' istituito l'obbligo della rivalutazione dei beni immobili
dell'impresa e l'art. 25, commi 3 e 6, che prevedono  rispettivamente
il  versamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e
i termini di pagamento dell'imposta stessa;
  Visto il  proprio  decreto  9  maggio  1991,  con  cui  sono  state
stabilite  le  modalita' di versamento tramite delega alle aziende di
credito  dell'imposta  sostitutiva  dell'Irpef  e   dell'Ilor   sulla
rivalutazione facoltativa dei beni dell'impresa, di cui alla legge 29
dicembre 1990, n. 408;
  Visto l'art. 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che
consente  all'imprenditore  individuale  di  escludere dal patrimonio
dell'impresa taluni beni immobili strumentali, esercitando il diritto
di opzione mediante pagamento  di  una  somma  a  titolo  di  imposta
sostitutiva dell'Irpef, dell'Ilor e dell'IVA;
  Tenuto  conto che il predetto comma 2 del citato art. 58 stabilisce
che l'imposta dovuta  deve  essere  corrisposta  mediante  versamento
diretto, nonche' i termini di pagamento dell'imposta stessa;
  Considerato che il precitato art. 3- bis del decreto del Presidente
della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 602, prevede l'emanazione di
un decreto del Ministro delle finanze, di concerto  con  il  Ministro
del tesoro, al fine di stabilire le caratteristiche e le modalita' di
rilascio dell'attestazione, nonche' le modalita' per l'esecuzione dei
versamenti  in  Tesoreria  e  la  trasmissione  dei  relativi  dati e
documenti all'amministrazione per i necessari controlli;
  Visto il proprio decreto 9 maggio  1991,  con  il  quale  e'  stata
approvata  la  delega  per  il  versamento, tra l'altro, dell'imposta
sostitutiva dell'Irpef  e  dell'Ilor  sulla  rivalutazione  dei  beni
dell'impresa, di cui alla legge 29 dicembre 1990, n. 408;
  Considerato  che  per  il  versamento  delle  imposte  di  cui agli
articoli 11, 25 e 58 della richiamata legge 30 dicembre 1991, n. 413,
non si rende necessaria  l'approvazione  di  una  nuova  modulistica,
risultando adattabile quella di cui al citato decreto 9 maggio 1991;
  Ritenuta  la  necessita'  di  istituire nuovi codici-tributo per il
versamento delle imposte di cui agli articoli  11,  comma  9,  e  58,
comma  2,  della  legge  30 dicembre 1991, n. 413, mentre puo' essere
utilizzato il codice 13, gia' istituito con il decreto del  9  maggio
1991,   per  il  versamento  dell'imposta  sostitutiva  dell'Irpef  e
dell'Ilor  sulla  rivalutazione  obbligatoria   dei   beni   immobili
dell'impresa;
  Ritenuta  la  necessita'  di  integrare  il  decreto ministeriale 9
maggio 1991;
  Visto il decreto-legge 28 febbraio 1992, n. 174, che proroga alcuni
termini di versamento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  All'art. 1 del decreto ministeriale 9 maggio 1991 sono aggiunte  le
seguenti lettere:
    e)  imposta sostitutiva sulla rivalutazione obbligatoria dei beni
immobili dell'impresa di cui all'art.  25  della  legge  30  dicembre
1991, n. 413 (persone fisiche e societa' di persone);
    f) imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ilor e dell'IVA, relativa
agli immobili esclusi dal patrimonio dell'impresa - art. 58, comma 2,
legge n. 413/91;
    g)  imposta  sostitutiva su indennita' di esproprio, occupazione,
ecc. - art. 11, comma 9, legge n. 413/91;
    h) Irpef su indennita' di esproprio, occupazione, ecc. - art. 11,
comma 9, legge n. 413/91 - (tassazione separata);
    i) Ilor su indennita' di esproprio, occupazione, ecc. - art.  11,
comma 9, legge n. 413/91 - (tassazione separata).