IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Vista la  propria  ordinanza  n.  1348/FPC  del  28  gennaio  1988,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 1988, che
dispone misure dirette ad accelerare le procedure di approvazione dei
progetti per l'esecuzione di opere il cui onere e' a carico del Fondo
della protezione civile;
  Considerato che le opere realizzate con onere a  carico  del  fondo
della  protezione  civile  rivestono comunque carattere di urgenza ed
indifferibilita';
  Ravvisata la necessita' che il disposto della citata  ordinanza  n.
1348/FPC  sia meglio definito al fine di porre in condizioni gli enti
responsabili della progettazione e dell'esecuzione delle opere e  gli
enti autorizzatori di accelerare al massimo le operazioni preliminari
degli interventi;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  L'art. 1 dell'ordinanza n. 1348/FPC del 28 gennaio 1988  pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  36  dell'8  febbraio  1988  e'  cosi'
modificato:
  Le autorizzazioni, le concessioni ed i pareri delle amministrazioni
statali,  regionali,  provinciali,  comunali  e  di  tutti  gli  enti
pubblici  interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere
con onere a carico del Fondo della protezione  civile  devono  essere
rilasciate   entro   quarantacinque   giorni  dal  ricevimento  della
richiesta presentata dall'ente appaltante.
  Qualora  sussistano  motivi  che  ostino  al  rilascio  degli  atti
suddetti,  l'autorita'  competente  provvede  ad  indicare  agli enti
attuatori le prescrizioni che consentano di superare  la  valutazione
negativa dell'opera.
  In  tal  caso  il  termine indicato al primo comma rimane sospeso e
riprende a decorrere dal ricevimento delle controdeduzioni presentate
dall'ente appaltante.
  L'eventuale diniego serbato sulla richiesta  di  quest'ultimo  deve
essere, comunque, motivato.
  In  caso di mancata risposta nei termini di cui al primo e al terzo
comma  del  presente   articolo,   l'opera   si   intende   assentita
indipendentemente dal rilascio degli atti previsti al primo comma.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 26 marzo 1992
                                                  Il Ministro: CAPRIA