IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Vista la propria ordinanza n. 1348/FPC del 28 gennaio 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 1988, che dispone misure dirette ad accelerare le procedure di approvazione dei progetti per l'esecuzione di opere il cui onere e' a carico del Fondo della protezione civile; Considerato che le opere realizzate con onere a carico del fondo della protezione civile rivestono comunque carattere di urgenza ed indifferibilita'; Ravvisata la necessita' che il disposto della citata ordinanza n. 1348/FPC sia meglio definito al fine di porre in condizioni gli enti responsabili della progettazione e dell'esecuzione delle opere e gli enti autorizzatori di accelerare al massimo le operazioni preliminari degli interventi; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. L'art. 1 dell'ordinanza n. 1348/FPC del 28 gennaio 1988 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 36 dell'8 febbraio 1988 e' cosi' modificato: Le autorizzazioni, le concessioni ed i pareri delle amministrazioni statali, regionali, provinciali, comunali e di tutti gli enti pubblici interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere con onere a carico del Fondo della protezione civile devono essere rilasciate entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta presentata dall'ente appaltante. Qualora sussistano motivi che ostino al rilascio degli atti suddetti, l'autorita' competente provvede ad indicare agli enti attuatori le prescrizioni che consentano di superare la valutazione negativa dell'opera. In tal caso il termine indicato al primo comma rimane sospeso e riprende a decorrere dal ricevimento delle controdeduzioni presentate dall'ente appaltante. L'eventuale diniego serbato sulla richiesta di quest'ultimo deve essere, comunque, motivato. In caso di mancata risposta nei termini di cui al primo e al terzo comma del presente articolo, l'opera si intende assentita indipendentemente dal rilascio degli atti previsti al primo comma. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 marzo 1992 Il Ministro: CAPRIA