IL MINISTRO DELL'INTERNO
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLA DIFESA
  Visto l'art. 1, comma 8, lettera e), della legge 9 luglio 1990,  n.
185,   recante:   "Nuove   norme   sul  controllo  dell'esportazione,
importazione e transito dei materiali di armamento";
  Visto l'art. 10 del regolamento di esecuzione della legge 9  luglio
1990,  n. 185, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 23 febbraio 1991, n. 94;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le   istanze   per   ottenere   l'autorizzazione   all'importazione
temporanea  dei  materiali  di armamento devono essere indirizzate su
carta legale al Ministero dell'interno - Dipartimento della  pubblica
sicurezza  -  Servizio  polizia  amministrativa e sociale - Divisione
seconda, e,  per  conoscenza,  al  Ministero  della  difesa  -  Stato
maggiore difesa - IV Reparto U.O.R.