IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA DIFESA Visto l'art. 1, comma 8, lettera e), della legge 9 luglio 1990, n. 185, recante: "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento"; Visto l'art. 10 del regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 1991, n. 94; Decreta: Art. 1. Le istanze per ottenere l'autorizzazione all'importazione temporanea dei materiali di armamento devono essere indirizzate su carta legale al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Servizio polizia amministrativa e sociale - Divisione seconda, e, per conoscenza, al Ministero della difesa - Stato maggiore difesa - IV Reparto U.O.R.