IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 3 del decreto-legge 20 marzo 1992, n. 237, che detta disposizioni in materia di trattamenti di pensionamento anticipato; Visto in particolare i commi 1 e 2 del predetto articolo che demandano al CIPE, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali, l'individuazione dei criteri per la selezione delle imprese industriali interessate da processi di ristrutturazione e riorganizzazione con adeguati programmi di sviluppo e investimento ovvero caratterizzate da situazioni di crisi; Vista la proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 6 febbraio 1992; Visti i pareri dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali; Delibera: 1.1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 3 del decreto-legge 20 marzo 1992, n. 237, i dipendenti delle imprese industriali che, per esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione o di superamento di una situazione di crisi, dispongono di adeguati programmi di sviluppo e investimento ovvero di piani comportanti l'adozione di specifici e ben individuati strumenti di riequilibrio dell'organico aziendale, atti alla tempestiva gestione della fase critica. 2.1. I programmi di sviluppo e investimento predisposti dalle imprese devono evidenziare gli interventi di ristrutturazione e riorganizzazione finalizzati ad accrescere la competitivita' globale e/o consolidare la posizione sui mercati in cui le imprese stesse operano. I programmi di ristrutturazione devono evidenziare: le conseguenze delle innovazioni di processo e/o di prodotto anche con riferimento ai riflessi che le predette innovazioni comporteranno nell'ambito della concorrenza nazionale ed estera; l'ammontare degli investimenti e la congruita' del piano finanziario a copertura degli stessi; le funzioni aziendali interessate dagli interventi; il grado di utilizzazione degli impianti prima dell'attuazione del programma e quello previsto al termine del programma; l'introduzione di piu' avanzati metodi organizzativi sia nella gestione aziendale che nella commercializzazione dei prodotti; la gestione delle risorse umane in conseguenza delle operazioni realizzate, con particolare riguardo ai problemi occupazionali nei territori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e nelle zone industriali in declino (*). 2.2. I programmi di gestione delle crisi devono indicare: la strategia di risanamento aziendale; le azioni dirette alla razionalizzazione quanti-qualitativa dei posti di lavoro; lo specifico contributo che il ricorso al pensionamento anticipato apporta alla gestione delle eccedenze. 3.1. Il CIPE procedera' alla selezione delle imprese beneficiarie sulla base dei seguenti criteri: a) efficacia del piano di ristrutturazione o risanamento a raggiungere gli obiettivi di sviluppo o di riequilibrio programmati; b) dimensione d'impresa e ampiezza degli esuberi con riguardo anche alle misure collaterali al prepensionamento contenute nel piano di gestione delle eccedenze; c) difficolta' del settore di appartenenza emerse anche a livello internazionale; d) concentrazione degli esuberi in aree dipendenti in misura rilevante da un unico settore industriale. Il CIPE, nella valutazione delle eccedenze denunciate, terra' altresi' specifico conto: a) degli accordi intervenuti tra imprese ed organizzazioni sindacali per il ricorso all'istituto del pensionamento anticipato, al fine di risolvere il problema degli esuberi di manodopera collegati ai processi di ristrutturazione o a situazioni di crisi; b) della particolare rilevanza sociale delle diverse situazioni occupazionali. 3.2. Le imprese, singolarmente o per gruppo di appartenenza, che intendono beneficiare delle agevolazioni dell'art. 3 del decreto- legge 20 marzo 1992, n. 237, devono presentare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro trenta giorni dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente deliberazione, le domande relative alla dichiarazione di eccedenza strutturale di manodopera, secondo lo schema di cui all'allegato A, corredate dal piano di ristrutturazione e riorganizzazione o di gestione della crisi e dai dati di cui all'allegato B. Roma, 25 marzo 1992 Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO -------------------------------------------------------- (*) Tali zone sono state individuate con decisione della Commissione delle Comunita' europee del 21 marzo 1989 (n. 89/288/CEE), ai sensi del regolamento del Consiglio delle Comunita' europpe n. 2052/88 del 24 giugno 1988.