L'art. 1, quinto comma, della legge 10 luglio 1991, n. 201, dispone che gli acquirenti, quando acquistano latte bovino da un produttore privo di quota, debbono trattenere immediatamente sul prezzo corrisposto l'ammontare del prelievo supplementare in vigore nella precedente campagna lattiera. Per il periodo 1991-92 l'elenco dei produttori titolari di un quantitativo di riferimento e' allegato al decreto ministeriale 8 agosto 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 1991. Il predetto elenco sara' modificato, con provvedimento in corso di definizione, per il periodo 1992-93. In attesa della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco definitivo dei produttori di latte di vacca, titolari di un quantitativo individuale di riferimento, per il periodo 1992-93, nell'ambito del regime comunitario sulle quote latte di cui all'art. 5-quater del regolamento CEE n. 804/68, si ritiene necessario rendere noti i nominativi dei nuovi produttori, che non comparivano nell'elenco allegato al decreto ministeriale 8 agosto 1991. Quanto sopra al fine di evitare che a tali produttori sia applicata, dal 1 aprile 1992, la trattenuta prevista dal sopramenzionato art. 1, quinto comma, della legge 10 luglio 1991, n. 201. L'elenco allegato integra pertanto l'elenco di cui al decreto ministeriale 8 agosto 1991.