IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742,  recante  nuove  norme  per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  20, recante integrazioni e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;
  Vista  la  domanda  in  data  7  febbraio  1991  e  le   successive
integrazioni e modificazioni presentate dalla Sat vita - Compagnia di
assicurazioni  sulla  vita  societa' per azioni, con sede in Firenze,
intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di  assicurazione  sulla
vita e delle relative condizioni speciali di polizza;
  Vista la documentazione allegata alle predette istanze;
  Viste  le  lettere  del  31  luglio  1991,  11  settembre 1991 e 26
settembre 1991  con  le  quali  l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle
assicurazioni   private   e  di  interesse  collettivo  -  ISVAP,  ha
comunicato che non esistono elementi  ostativi  alla  emanazione  del
provvedimento richiesto con le domande anzidette;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero   dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  -
Direzione  generale  delle  assicurazioni  private  e  di   interesse
collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le rel-
ative  condizioni di polizza presentate dalla Sat Vita - Compagnia di
assicurazioni sulla vita societa' per azioni, con sede in Firenze:
   1) tariffa di assicurazione temporanea per  il  caso  di  morte  a
premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;
   2)  condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui  al
precedente punto 1);
   3) tariffa di assicurazione temporanea per  il  caso  di  morte  a
premio unico, comprese le condizioni di applicazione;
   4)  condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui  al
precedente punto 3);
   5) tariffa di assicurazione temporanea per  il  caso  di  morte  a
capitale  decrescente  annualmente di un importo costante pari ad 1/n
del  capitale  iniziale,  a  premio  annuo  limitato,   comprese   le
condizioni di applicazione;
   6)  condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui  al
precedente punto 5);
   7) tariffa di assicurazione temporanea per  il  caso  di  morte  a
capitale  decrescente  annualmente di un importo costante pari ad 1/n
del capitale iniziale, a premio  unico,  comprese  le  condizioni  di
applicazione;
   8)  condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui  al
precedente punto 7);
   9) coefficienti da applicare ai tassi di premio delle  tariffe  di
cui  al  precedenti punti 5) e 7) per ottenere i corrispondenti premi
delle forme e decrescenza sub-annuale;
   10) condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui  al
precedente  punto  5)  nell'ipotesi  di  decrescenza  sub-annuale del
capitale assicurato;
   11) condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui  al
precedente  punto  7)  nell'ipotesi  di  decrescenza  sub-annuale del
capitale assicurato;
   12) tariffa di assicurazione temporanea per il caso  di  morte  di
rendita  annuale  certa  in  caso  di  premorienza,  a  premio  annuo
limitato, comprese le condizioni di applicazione;
   13) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di  cui  al
precedente punto 12);
   14)  tariffa  di  assicurazione temporanea per il caso di morte di
rendita annuale certa in caso di premorienza, a premio unico comprese
le condizioni di applicazione;
   15) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di  cui  al
precedente punto 14);
   16) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso
di morte;
   17)  condizioni  speciali di assicurazione della tariffa di cui al
precedente punto 16);
   18) tariffe  di  assicurazione  a  vita  intera,  a  premio  unico
(tariffa a tasso tecnico 3%);
   19)  condizioni speciale di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe  di  cui  al
precedente punto 18);
   20)   condizioni  di  polizza,  comprensive  delle  condizioni  di
applicazione della tariffa,  regolanti  la  riduzione  del  tasso  di
premio da applicare a contratti di assicurazione a vita intera di cui
al  precedente  punto  18)  allorquando  il premio corrisposto ecceda
l'importo di L. 5.000.000;
   21) tariffe  di  assicurazione  a  vita  intera,  a  premio  annuo
temporaneo costante (tariffe a tasso tecnico 3%);
   22)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe  di  cui  al
precedente punto 21);
   23)   condizioni  di  polizza,  comprensive  delle  condizioni  di
applicazione della tariffa,  regolanti  la  riduzione  del  tasso  di
premio da applicare a contratti di assicurazione a vita intera di cui
al  precedente  punto  21)  allorquando  il premio corrisposto ecceda
l'importo di L. 1.000.000;
   24) tariffe di assicurazione in caso di  morte  a  vita  intera  a
premio annuo temporaneo rivalutabile (tariffe a tasso tecnico 3%);
   25)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe  di  cui  al
precedente punto 24);
   26)   condizioni  di  polizza,  comprensive  delle  condizioni  di
applicazione della tariffa,  regolanti  la  riduzione  del  tasso  di
premio da applicare a contratti di assicurazione a vita intera di cui
al  precedente  punto  24)  allorquando  il premio corrisposto ecceda
l'importo di L. 700.000;
   27) tariffa di assicurazione temporanea per il  caso  di  morte  a
premio  ed  a  capitale  crescente  annualmente  del  5% dell'importo
raggiunto, comprese le condizioni di applicazione;
   28) condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui  al
precedente punto 27);
   29)  assicurazione  temporanea  per  il caso di morte "garanzia di
famiglia-beneficio orfani", comprese le condizioni di applicazione;
   30) condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui  al
precedente punto 29);
   31)  tariffa  di assicurazione temporanea per il caso di morte del
debito residuo di rate temporanee  certe,  a  premio  annuo  costante
limitato, comprese le condizioni di applicazione;
   32)  condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui al
precedente punto 31);
   33) tariffa di assicurazione per  il  caso  di  morte  del  debito
residuo  di  rate  temporanee  certe,  a  premio  unico,  comprese le
condizioni di applicazione;
   34) condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui  al
precedente punto 33);
   35)  tariffa  di  assicurazione temporanea per il caso di morte di
rendita certa a premio annuo costante pagabile  per  l'intera  durata
contrattuale - forma accessoria;
   36)  tariffa  di  assicurazione  temporanea per il caso di morte a
capitale decrescente annualmente  di  un  importo  pari  ad  1/n  del
capitale  iniziale  a  premio  annuo  costante  pagabile per l'intera
durata contrattuale - forma accessoria;
   37) condizioni di applicazione delle tariffe di cui ai  precedenti
punti 35) e 36);
   38)  tariffa  di  assicurazione  temporanea per il caso di morte a
capitale crescente annualmente del 5% dell'importo iniziale, a premio
annuo costante;
   39) condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui  al
precedente punto 38);
   40)  tariffa  di  assicurazione  temporanea per il caso di morte a
capitale crescente  annualmente  del  10%  dell'importo  iniziale,  a
premio annuo costante;
   41)  condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui al
precedente punto 40);
   42) tassi di premio unico di inventario relativi alle  tariffe  di
cui  ai  punti  38)  e 40) da utilizzare per il calcolo del valore di
riduzione;
   43) condizioni di applicabilita'  a  contratti  assunti  in  forma
collettiva  delle  tariffe approvate per assicurazioni individuali in
caso di morte o in caso di morte e di invalidita';
   44)  condizioni  di  polizza  regolanti  le  ipotesi  contrattuali
inerenti  le  assicurazioni  sulla  vita  non  di  puro  rischio e le
operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva;
   45) condizioni di polizza, da applicare ai contratti collettivi di
cui  al  precedente punto 44), regolanti le aliquote di retrocessione
del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al  variare
dell'importo del premio complessivamente pagato;
   46) condizioni di polizza, da applicare ai contratti collettivi di
cui  al  precedente  punto  44),  regolanti le riduzioni che dovranno
essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe  per
contratti individuali;
   47)  tariffa  di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di
morte e di invalidita' permanente;
   48) condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui  al
precedente punto 47);
   49)  condizioni  regolanti  la copertura di rischio di invalidita'
permanente, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 47);
   50) condizioni speciali di polizza per l'assicurazione  temporanea
di  gruppo  per  il  caso  di morte nonche' per il caso di morte e di
invalidita' permanente stipulata a favore dei dirigenti delle aziende
industriali;
   51) condizioni regolanti la garanzia del  rischio  di  invalidita'
permanente  nelle  assicurazioni  temporanee di gruppo per il caso di
morte e di invalidita' permanente stipulata a favore dei dirigenti di
aziende industriali, relative all'ipotesi di cui al precedente  punto
49);
   52)  tassi  di premio per l'assicurazione temporanea di gruppo per
il caso di morte, da applicare alle coperture assicurative di cui  ai
precedenti punti 49) e 50);
   53)  tassi  di premio per l'assicurazione temporanea di gruppo per
il caso di morte e  di  invalidita'  permanente,  da  applicare  alle
coperture assicurative di cui ai precedenti punti 49) e 50);
   54)  condizioni  generali  di polizza per assicurazioni di rendita
vitalizia immediata;
   55) tariffa di assicurazione di rendita  vitalizia  immediata  per
testa di sesso maschile o di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico
4%);
   56)  tariffa  di  assicurazione  di rendita immediata per testa di
sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in  modo  certo  per  i
primi  cinque  anni  e  successivamente  vitalizia  (tariffa  a tasso
tecnico 4%);
   57) tariffa di assicurazione di rendita immediata,  per  testa  di
sesso  maschile  o  di  sesso femminile, pagabile in modo certo per i
primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico
4%);
   58) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due
teste,  totalmente  o   parzialmente   reversibile   a   favore   del
sopravvivente   -   testa   primaria   di   sesso  maschile  e  testa
reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%);
   59) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due
teste,  totalmente  o   parzialmente   reversibile   a   favore   del
sopravvivente   -   testa   primaria   di   sesso  maschile  e  testa
reversionaria di sesso maschile (tariffa a tasso tecnico 4%);
   60) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due
teste,  totalmente  o   parzialmente   reversibile   a   favore   del
sopravvivente  -  testa  primaria  e reversionaria di sesso femminile
(tariffa a tasso tecnico 4%);
   61) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due
teste,   totalmente   o   parzialmente   reversibile   a  favore  del
sopravvivente - testa primaria  e  reversionaria  di  sesso  maschile
(tariffa a tasso tecnico 4%);
   62)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla  tariffa
di  assicurazione  di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso
maschile o di sesso femminile di cui al precedente punto 55);
   63) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola  di
rivalutazione  della prestazione garantita, da applicare alla tariffa
di rendita vitalizia immediata pagabile in modo  certo  per  i  primi
cinque  anni  e  successivamente vitalizia di cui al precedente punto
56);
   64) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola  di
rivalutazione  della prestazione garantita, da applicare alla tariffa
di assicurazione di rendita  vitalizia  immediata  pagabile  in  modo
certo  per  i primi dieci anni e successivamente vitalizia, di cui al
precedente punto 57);
   65) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola  di
rivalutazione  della prestazione garantita, da applicare alla tariffa
di rendita vitalizia immediata a premio unico su  un  gruppo  di  due
teste di cui ai precedenti punti 58), 59), 60) e 61);
   66)  tariffa  di  assicurazione  a  termine  fisso, a premio annuo
costante (tariffa a tasso tecnico 3%);
   67) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola  di
rivalutazione  della  prestazione  garantita, della tariffa di cui al
precedente punto 66);
   68)  condizioni  di  polizza,  comprensive  delle  condizioni   di
applicazione  della  tariffa,  regolanti  la  riduzione  del tasso di
premio da applicare a contratti di assicurazione a termine  fisso  di
cui  al  precedente  punto 66), allorquando il premio corrisposto sia
superiore a L. 1.000.000;
   69) tariffa di assicurazione  a  termine  fisso,  a  premio  annuo
rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 3%). I tassi di premio adottati
sono gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 66);
   70)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione del premio e della prestazione garantita, della tariffa
di cui al precedente punto 69);
   71)  condizioni  di  polizza,  comprensive  delle  condizioni   di
applicazione  della  tariffa,  regolanti  la  riduzione  del tasso di
premio da applicare a contratti di assicurazione a termine  fisso  di
cui  al  precedente  punto 70), allorquando il premio corrisposto sia
superiore a L. 700.000;
   72) tariffa di assicurazione a premio annuo per l'assicurazione di
un capitale pagabile in caso di  morte  o  di  invalidita'  totale  e
permanente, comprese le condizioni di applicazione;
   73)  condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui al
precedente punto 72);
   74) tariffa di assicurazione a premio unico per l'assicurazione di
un capitale pagabile in caso di  morte  o  di  invalidita'  totale  e
permanente, comprese le condizioni di applicazione;
   75)  condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui al
precedente punto 74);
   76) condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui  ai
precedenti  punti 72) e 74), regolanti la copertura del rischio morte
ed invalidita' totale e permanente;
   77) tariffa di  opzione  al  termine  del  differimento  di  sesso
maschile  o  di  sesso  femminile  per  la  conversione della rendita
vitalizia rivalutabile in una rendita  annua  vitalizia  rivalutabile
totalmente  o  parzialmente  reversibile  a  favore del sopravvivente
designato (tariffa a tasso tecnico 3%);
   78) assicurazione complementare temporanea  in  caso  di  morte  a
premio annuo con rivalutazione del capitale e del premio;
   79)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della tariffa di cui al punto 78);
   80) assicurazione complementare temporanea  in  caso  di  morte  a
capitale  decrescente  annualmente  a premio annuo, con rivalutazione
del capitale e del premio;
   81) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola  di
rivalutazione della tariffa di cui al punto 80);
   82) condizioni di applicazione delle predette tariffe;
   83) assicurazione di capitale differito con controassicurazione di
un capitale annualmente crescente, a premio e prestazione annualmente
rivalutabili, con facolta' di anticipazioni quinquennali;
   84)  condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui al
precedente punto 83);
   85) tariffa di opzione per il differimento automatico di  scadenza
del  pagamento  di  un  capitale garantito in contratti a prestazione
rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);
   86)  condizioni  di  polizza,  comprensive   della   clausola   di
rivalutazione  della  prestazione  garantita, della tariffa di cui al
punto 85);
   87) tariffa di opzione per il differimento automatico di  scadenza
del  pagamento  della  rendita  garantita  in contratti a prestazione
rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 3%);
   88) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola  di
rivalutazione  annua  della  prestazione  garantita, della tariffa di
opzione di cui al punto 87);
   89) tariffa di opzione  per  il  differimento  del  capitale  alla
scadenza  contrattuale da applicare alla tariffa di capitalizzazione,
a premio unico, per forme collettive, per il pagamento di un capitale
rivalutabile annualmente alla scadenza contrattuale;
   90) condizioni speciali di polizza per l'assicurazione  di  gruppo
per  il  caso  di  morte  e  per  il  caso  di morte e di invalidita'
permanente,  stipulata  a  favore   dei   dirigenti   delle   aziende
industriali  aderenti  alla Confindustria, Intersind, Asap e FNDAI da
parte delle imprese di assicurazione aderenti al "Pool  italiano  per
l'assicurazione  di  gruppo per il caso di morte e di invalidita' dei
dirigenti di aziende industriali" in forza dell'art. 12 del Contratto
collettivo nazionale di lavoro dal 16 maggio 1988;
   91) condizioni regolanti la garanzia del  rischio  di  invalidita'
permanente  nelle  assicurazioni  temporanee di gruppo per il caso di
morte e invalidita' permanente stipulate a favore dei dirigenti delle
aziende industriali aderenti alla Confindustria,  Intersind,  Asap  e
FNDAI, relative all'ipotesi di cui al precedente punto 90);
   92)  condizioni  speciali di polizza per l'assicurazione di gruppo
per il caso di  morte  e  di  invalidita'  permanente  a  favore  dei
dirigenti di aziende industriali aderenti alla CONFAPI e stipulata da
parte  delle  imprese  assicuratrici  aderenti  al "Pool italiano per
l'assicurazione di gruppo per il caso di morte e di  invalidita'"  in
forza dell'art. 12 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 4
luglio 1985;
   93)  condizioni  regolanti  la garanzia del rischio di invalidita'
permanente nelle assicurazioni temporanee di gruppo per  il  caso  di
morte e di invalidita' permanente stipulate a favore dei dirigenti di
aziende  industriali  aderenti  alla Confapi, relativa all'ipotesi di
cui al precedente punto 92);
   94) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il  caso  di
morte,  da  applicare  alle  assicurazioni  stipulate  a  favore  dei
dirigenti industriali di cui ai punti 90) e 92);
   95) tariffe di assicurazione temporanea di gruppo per il  caso  di
morte  e  di invalidita', da applicare alle assicurazioni stipulate a
favore dei dirigenti industriali di cui ai punti 90) e 92).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 6 aprile 1992
                                                 Il Ministro: BODRATO