L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto lo statuto della regione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichita' e belle arti; Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione siciliana 28 febbraio 1979, n. 70; Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80; Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116; Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche; Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357; Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431; Esaminato il verbale redatto nella seduta del 28 luglio 1987, con il quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico l'Arcipelago delle Egadi, che ricade nel territorio comunale di Favignana e che risulta costituito dalle isole di Favignana, Levanzo e Marettimo e dagli scogli di Formica e Maraone; Accertato che il predetto verbale del 28 luglio 1987 e' stato pubblicato nell'albo pretorio del comune di Favignana e depositato nella segreteria del comune stesso, per il periodo 11 agosto 1987 - 11 novembre 1987; Premesso che il gruppo delle Egadi, costituito da tre isole principali, Favignana, Levanzo e Marettimo, e due minori, Maraone e Formica, e' un eccezionale insieme ambientale, inscindibile nelle sue parti, sia per i rilevanti valori paesistici che per quelli geologici, naturalistici, formali, storici ed archeologici che lo connotano; Considerato che dal punto di vista paesaggistico l'Arcipelago delle Egadi presenta notevole interesse, sia per i tratti di costa, in alcune parti alte e a strapiombo sul mare ed in altre, di minore estensione, molto frastagliate e basse, costituite da cale, insenature e grotte, alcune naturali, altre scavate dall'uomo, che formano scorci di eccezionale interesse panoramico; sia per la suggestione del proprio territorio, morfologicamente vario, cosi' come contraddistinto a Favignana, con aree alterne pianeggianti e montagnose che declinano verso il mare con alte coste, e, tra punta Marsala ed il porto, prevalentemente pianeggiante; Considerato che le peculiarita' geologiche e naturali concorrono a dare un'immagine ed una configurazione delle Egadi del tutto particolari: di notevole suggestione nell'isola di Favignana, costituita da calcare, sono le numerose voragini geometrizzate, cave di tufo abbandonate, la cui attivita' estrattiva si presume risalga all'epoca romana e che furono dagli arabi denominate "Mafie", oggi, vere e proprie sculture a scala territoriale, frutto di un duro lavoro dell'uomo, e luogo di lussureggianti e rigogliosi giardini; Ritenuto che tale morfologia del territorio puo' considerarsi un insieme storico e culturale, dove la natura e' stata oggetto e non soggetto, e l'immagine che ci e' tramandata e' di estrema suggestione e bellezza ed interesse, laddove superficialmente si potrebbe pensare di trovarsi di fronte ad un territorio arido e desolato, e abbassando gli occhi c'e' la sconvolgente sorpresa di scoprire una natura ipogeica; Considerato che dal punto di vista naturalistico il gruppo di isole conta numerosi tipi di flora, alcuni dei quali endemici e che, per tale motivo, le "rupi" di Marettimo sono da considerarsi un eccezionale "luogo botanico" dal punto di vista scientifico, cosi' come documentato da due grandi studiosi dell'800, Gussone e Lo Jacono, con le loro ricchezze di specie, alcune delle quali non si ritrovano in Sicilia, ma sono presenti nel litorale centro- meridionale della penisola, quali la Daphine Aleifalia e L'Eradium Marettimum; Considerato che la peculiarita' architettonica dello intero arcipelago ha un notevole valore storico-socio culturale; infatti il "modus edificandi" sembra risentire di un certo influsso arabo per la semplicita' dei giochi volumetrici e l'essenzialita' formale ed e' costituito da case prevalentemente a due elevazioni con scale esterne e cortili interni, prive di qualsiasi ornamento superfluo e tipiche di una architettura spontanea la cui soluzione tipologica e' dettata dalla funzionalita'; Ritenuto, inoltre, che nei centri abitati tali costruzioni si aggregano le une alle altre formando spazi in cui diviene indiscriminato il rapporto tra pubblico e privato, mentre nell'aperta campagna le abitazioni rurali hanno un aspetto caratteristico, quasi unico, che si integra nel paesaggio; infatti, le configurazioni proposte da tali manufatti, perimetrati da bassi muretti a secco di calcare, con un giardino spesso ricavato dalle cave di tufo abbandonate, e quindi sotto il livello del terreno, appaiono agli occhi del visitatore come parte integrante ed inscindibile del territorio; Rilevato che, a parte gli aspetti architettonici gia' accennati, ulteriori episodi costruttivi interessanti, e per certi aspetti unici, caratterizzano le isole Egadi, integrandosi armoniosamente con il gia' esaltante paesaggio, come i castelli di Favignana e Marettimo, i luoghi di culto, gli stabilimenti per la trasformazione del tonno di Favignana e Formica, quest'ultimi veri e propri "monumenti di archeologia industriale", testimonianza di un processo evolutivo legato alla principale attivita' produttiva nella storia dell'arcipelago; Considerato che tutto il territorio delle Egadi, nonche' gli specchi d'acqua antistanti la costa, rievocano una storia intensa e di particolare interesse. Tanto evidenziano: l'insediamento di Cala S. Nicola (fine XIII-inizio VII sec. a.C.), quello di contrada Bosco e la "Grotta del Pozzo" a Favignana, nonche' il tratto di muro megalitico in contrada Le Case a Marettimo, a dimostrazione della presenza dei fenici prima e punici poi, che fecero delle Egadi una delle loro sedi; la "Battaglia delle Egadi" del 241 a.C., come narrato dalle fonti classiche, tra la flotta cartaginese e quella romana, il cui esito, disastroso per i cartaginesi, segno' la fine della 1a guerra punica; Marettimo, chiamata dai greci "hieronesos" e cioe' "isola sacra", ricordata come punto di approdo e rifugio della flotta cartaginese prima e dopo la battaglia; i resti di un ninfeo o di una piccola terma in contrada Badia e l'impianto per la lavorazione del pesce di punta S. Nicola a Favignana, lo stabilimento per la produzione del garum a Cala Minnola a Levanzo, e i resti di una costruzione in opus caementicium a Marettimo a dimostrazione della determinante presenza romana; Considerato che, per la loro storia, le isole Egadi rivestono, da un punto di vista archeologico, un carattere di particolare interesse in quanto che, in esse e' testimoniata una continuita' di vita' ininterrotta, a partire dall'eta' preistorica; Rilevato che il fatto archeologico piu' importante e', senza dubbio, costituito dallo straordinario complesso di arte figurativa rupestre rinvenuto nel 1950 in una grotta di Cala dei Genovesi a Levanzo, dove sono rappresentate, con vivace naturalismo, tre figure umane e 29 figure animali (bovidi, cervidi, equidi fra cui l'equus hydruntinus, oggi scomparso), e databile al paleolitico superiore; Rilevato, inoltre, che sia a Levanzo che a Favignana abbondano grotte con ricchi depositi antropozoici del quaternario e che sempre ad eta' preistorica, ma ad un momento successivo, sono databili le 22 tombe a forno, di cui molte riutilizzate in epoca romana, ubicate sul massiccio montuoso di "Montagna Grossa" a Favignana; Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, che suggeriscono l'opportunita' di sottoporre a vincolo paesistico tutto l'Arcipelago delle Egadi, costituito dalle isole di Favignana, Levanzo e Marettimo, e dagli scogli di Formica e Maraone, ricadenti nel comune di Favignana, in conformita' della proposta del 28 luglio 1987 della commissione provinciale di Trapani per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche; Vista la nota n. 27514 del 18 ottobre 1988, con la quale l'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente da' il proprio assenso, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 13 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, all'imposizione del vincolo stesso; Rilevato che hanno prodotto opposizioni alla proposta di vincolo: 1) il consiglio comunale di Favignana, con delibera n. 98 del 28 maggio 1988, trasmessa con nota n. 9160 dell'11 luglio 1988; 2) le imprese Faraci Franco e altre, con atto del 6 luglio 1988; 3) i signori Azzano Antonino, Marseguerra Salvatore, Spataro Giuseppe, Figliomeni Francesco, Bevilacqua Caterina e Principato Antonino, con separati atti senza data pervenuti il 30 giugno 1988; 4) La Federazione sindacale comunale unitaria (C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L.), il comitato per lo sviluppo socio economico delle Egadi e imprenditori e cittadini (complessive 1151 firme), con atto trasmesso dal comune di Favignana con nota n. 9160 dell'11 luglio 1988; Considerato che le opposizioni predette sono da ritenersi inammissibili, perche' prodotte oltre i termini prescritti dall'art. 3 della legge n. 1497/1939, e, comunque, nel merito, generiche e prive di fondamento; Rilevato, in proposito, che il vincolo paesistico non e' di ostacolo all'economia locale ne' all'iniziativa edilizia ed urbanistica, ma e' preordinato soltanto ad assicurare un ordinato sviluppo economico, edilizio ed urbanistico, al fine di impedire che vengano compromesse le esigenze di tutela paesistica; Rilevato che l'apposizione del vincolo comporta soltanto l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella localita' vincolata di presentare alla competente Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona; Decreta: Art. 1. Per le motivazioni espresse in premessa, l'Arcipelago delle Egadi, descritto come sopra e delimitato in rosso nelle planimetrie allegate, che formano parte integrante del presente decreto, e' dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, numeri 4 e 5, del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.