AVVERTENZA:
   Il  testo aggiornato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
dell'universita'  e  della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi
dell'art.  11,  comma  2,  del  testo  unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana,  approvato  con  D.P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni del decreto, inte-
grate  con  le  modifiche apportate dalle nuove disposizioni. Restano
invariati il valore e l'efficacia dell'atto qui riportato.
   Nel  testo di detto decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie  generale  -  n. 256 del 31 ottobre 1991, sono state, pertanto,
inserite  le  modifiche  (evidenziate  con caratteri corsivi) ad esso
apportate  dal  D.P.R.  7  gennaio  1992, pubblicato in questa stessa
Gazzetta  Ufficiale  alla  pag  4 nonche' alcune correzioni di errori
materiali,  di  cui  all'avviso di rettifica pubblicato ugualmente in
questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag 76.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... ))
                               Art. 1.
                   Approvazione piano di sviluppo
   E'  approvato  il seguente piano di sviluppo delle universita' per
il triennio 1991-93.
   Sono  obiettivi  del piano triennale di sviluppo delle universita'
per gli anni 1991-93:
    1) il completamento del piano quadriennale 1986-90;
    2)   il  decongestionamento  degli  atenei  con  piu'  di  40.000
studenti;
    3)  l'istituzione  del  D.U., diploma universitario, nonche' - in
attuazione  dell'art.  7  della  legge  19  novembre  1990,  n.  341,
concernente  la riforma degli ordinamenti didattici universitari - la
trasformazione  o la soppressione delle attuali scuole dirette a fini
speciali;
    4)   l'adozione   di   interventi  intesi  al  potenziamento  e/o
all'ammodernamento  di centri di tecnologie multimediali (universita'
a distanza, di cui all'art. 11, n. 3, della legge n. 341), nonche' di
laboratori linguistici;
    5)  iniziative  varie  quali:  a)  graduale  riorganizzazione del
settore  dell'educazione  fisica e sportiva in base agli orientamenti
emersi  nel progetto di riforma in corso di approvazione da parte del
Parlamento  (istituzione  delle  facolta'  di scienze dell'educazione
fisica, motoria e dello sport); b) istituzioni di facolta' e corsi di
laurea  che non comportano nuovi oneri finanziari (costo zero) per la
loro  attivazione;  c)  interventi in alcune regioni, particolarmente
nel Mezzogiorno, per istituzioni universitarie richieste da tempo; d)
potenziamento  di  nuove  istituzioni  disposte negli anni accademici
1986-87  e  1987-88 e non considerate nel piano quadriennale 1986-90;
e)  statizzazione della Libera universita' di Bergamo e provvedimenti
vari per universita' non statali senza oneri per lo Stato.
   Per il conseguimento dei predetti obiettivi le risorse finanziarie
di  cui alle premesse sono ripartite secondo la seguente tabella e le
specificazioni indicate negli articoli successivi:
               RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
                          (milioni di lire)

         ---->  Vedere Tabella a Pag. 46 della G.U.   <----