AVVERTENZA: Il testo aggiornato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 11, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto, inte- grate con le modifiche apportate dalle nuove disposizioni. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto qui riportato. Nel testo di detto decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 256 del 31 ottobre 1991, sono state, pertanto, inserite le modifiche (evidenziate con caratteri corsivi) ad esso apportate dal D.P.R. 7 gennaio 1992, pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag 4 nonche' alcune correzioni di errori materiali, di cui all'avviso di rettifica pubblicato ugualmente in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag 76. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )) Art. 1. Approvazione piano di sviluppo E' approvato il seguente piano di sviluppo delle universita' per il triennio 1991-93. Sono obiettivi del piano triennale di sviluppo delle universita' per gli anni 1991-93: 1) il completamento del piano quadriennale 1986-90; 2) il decongestionamento degli atenei con piu' di 40.000 studenti; 3) l'istituzione del D.U., diploma universitario, nonche' - in attuazione dell'art. 7 della legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici universitari - la trasformazione o la soppressione delle attuali scuole dirette a fini speciali; 4) l'adozione di interventi intesi al potenziamento e/o all'ammodernamento di centri di tecnologie multimediali (universita' a distanza, di cui all'art. 11, n. 3, della legge n. 341), nonche' di laboratori linguistici; 5) iniziative varie quali: a) graduale riorganizzazione del settore dell'educazione fisica e sportiva in base agli orientamenti emersi nel progetto di riforma in corso di approvazione da parte del Parlamento (istituzione delle facolta' di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport); b) istituzioni di facolta' e corsi di laurea che non comportano nuovi oneri finanziari (costo zero) per la loro attivazione; c) interventi in alcune regioni, particolarmente nel Mezzogiorno, per istituzioni universitarie richieste da tempo; d) potenziamento di nuove istituzioni disposte negli anni accademici 1986-87 e 1987-88 e non considerate nel piano quadriennale 1986-90; e) statizzazione della Libera universita' di Bergamo e provvedimenti vari per universita' non statali senza oneri per lo Stato. Per il conseguimento dei predetti obiettivi le risorse finanziarie di cui alle premesse sono ripartite secondo la seguente tabella e le specificazioni indicate negli articoli successivi: RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE (milioni di lire) ----> Vedere Tabella a Pag. 46 della G.U. <----