IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
            IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Vista  la decisione n. 91/180/CEE della Commissione del 14 febbraio
1991, concernente la fissazione di  metodi  di  analisi  e  di  prova
relativi  al latte crudo ed al latte trattato termicamente pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale CEE n. L 93 del 13 aprile 1991;
  Visto l'art. 6, comma 8, del decreto ministeriale 14  maggio  1988,
n.  212, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n.  142  del  18  giugno  1988  con  il  quale  e'   stata   recepita
nell'ordinamento  nazionale  la direttiva del Consiglio n. 85/397/CEE
del 5 agosto 1985  concernente  i  problemi  sanitari  e  di  polizia
sanitaria    negli   scambi   intracomunitari   di   latte   trattato
termicamente;
  Visti gli articoli 5, comma 1, e 6, comma 3, della legge  3  maggio
1989,  n.  169,  concernente  la  disciplina  del trattamento e della
commercializzazione del latte alimentare vaccino;
  Ritenuto  di   dover   recepire   nell'ordinamento   nazionale   le
disposizioni  che  formano  oggetto della sopracitata decisione della
Commissione CEE;
  Visto il parere della Commissione per la determinazione dei  metodi
ufficiali  di  analisi di cui all'art. 21 della legge 30 aprile 1962,
n. 283, espresso nella seduta dell'11 giugno 1991;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvati i metodi di analisi e di prova per il controllo  del
latte   crudo   e   del   latte   trattato   termicamente   destinato
all'alimentazione umana, riportati negli allegati.
 
          AVVERTENZA
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
            - Il testo dell'art. 6, comma 8, del D.M. 14 maggio 1988,
          n.  212,  e'  il  seguente:  "8. Gli accertamenti analitici
          vengono effettuati con i metodi  di  analisi  ufficialmente
          riconosciuti  ai  sensi  dell'art. 21 della legge 30 aprile
          1962, n. 283, o in loro mancanza, con metodi riconosciuti a
          livello internazionale".
            - Il testo dell'art. 5, comma 1,  della  legge  3  maggio
          1989,  n.   169, e' il seguente: "1. I metodi di analisi ed
          eventuali altri esami  di  controllo,  le  tolleranze  e  i
          criteri di giudizio dei relativi risultati, in relazione ai
          vari   tipi   di   latte   sottoposto   a   trattamento  di
          pastorizzazione, sono stabiliti ed aggiornati con  appositi
          decreti  del  Ministro  della  sanita'  di  concerto con il
          Ministro dell'agricoltura e delle foreste".
            -  Il  testo  dell'art.  6, comma 3, della legge 3 maggio
          1989, n.  169, e' il seguente: "3. I metodi  di  analisi  o
          eventuali  altri  esami  di  controllo,  le  tolleranze e i
          criteri di giudizio dei relativi risultati, in  riferimento
          ai  tipi  di  latte  di  cui  al  precedente  comma 1, sono
          stabiliti ed aggiornati con appositi decreti  del  Ministro
          della  sanita' di concerto con il Ministro dell'agricoltura
          e delle foreste".
            - Il testo dell'art. 21 della legge 30  aprile  1962,  n.
          283, e' il seguente:
            "La  determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle
          sostanze alimentari spetta al  Ministro  della  sanita';  a
          tale   scopo  e'  costituita,  presso  il  Ministero  della
          sanita', una Commissione permanente, di cui fanno parte:
             a) un rappresentante del Ministero della sanita' che  la
          presiede;
            (omissis).
            Gli  elenchi  dei  metodi  ufficiali  di analisi dovranno
          essere revisionati almeno ogni due anni.
            La Commissione ha la facolta' di avvalersi dell'opera  di
          esperti particolarmente competenti nelle singole materie in
          esame".