IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Vista la decisione n. 91/180/CEE della Commissione del 14 febbraio 1991, concernente la fissazione di metodi di analisi e di prova relativi al latte crudo ed al latte trattato termicamente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale CEE n. L 93 del 13 aprile 1991; Visto l'art. 6, comma 8, del decreto ministeriale 14 maggio 1988, n. 212, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 18 giugno 1988 con il quale e' stata recepita nell'ordinamento nazionale la direttiva del Consiglio n. 85/397/CEE del 5 agosto 1985 concernente i problemi sanitari e di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di latte trattato termicamente; Visti gli articoli 5, comma 1, e 6, comma 3, della legge 3 maggio 1989, n. 169, concernente la disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino; Ritenuto di dover recepire nell'ordinamento nazionale le disposizioni che formano oggetto della sopracitata decisione della Commissione CEE; Visto il parere della Commissione per la determinazione dei metodi ufficiali di analisi di cui all'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283, espresso nella seduta dell'11 giugno 1991; Decreta: Art. 1. Sono approvati i metodi di analisi e di prova per il controllo del latte crudo e del latte trattato termicamente destinato all'alimentazione umana, riportati negli allegati.
AVVERTENZA Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 6, comma 8, del D.M. 14 maggio 1988, n. 212, e' il seguente: "8. Gli accertamenti analitici vengono effettuati con i metodi di analisi ufficialmente riconosciuti ai sensi dell'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283, o in loro mancanza, con metodi riconosciuti a livello internazionale". - Il testo dell'art. 5, comma 1, della legge 3 maggio 1989, n. 169, e' il seguente: "1. I metodi di analisi ed eventuali altri esami di controllo, le tolleranze e i criteri di giudizio dei relativi risultati, in relazione ai vari tipi di latte sottoposto a trattamento di pastorizzazione, sono stabiliti ed aggiornati con appositi decreti del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste". - Il testo dell'art. 6, comma 3, della legge 3 maggio 1989, n. 169, e' il seguente: "3. I metodi di analisi o eventuali altri esami di controllo, le tolleranze e i criteri di giudizio dei relativi risultati, in riferimento ai tipi di latte di cui al precedente comma 1, sono stabiliti ed aggiornati con appositi decreti del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste". - Il testo dell'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e' il seguente: "La determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari spetta al Ministro della sanita'; a tale scopo e' costituita, presso il Ministero della sanita', una Commissione permanente, di cui fanno parte: a) un rappresentante del Ministero della sanita' che la presiede; (omissis). Gli elenchi dei metodi ufficiali di analisi dovranno essere revisionati almeno ogni due anni. La Commissione ha la facolta' di avvalersi dell'opera di esperti particolarmente competenti nelle singole materie in esame".