L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto lo statuto della regione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichita' e belle arti; Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70; Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80; Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116; Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche; Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357; Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431; Esaminato il verbale redatto nella seduta del 12 giugno 1986, nella quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo ha promosso l'ampliamento del vincolo paesaggistico di parte del territorio comunale di Carini, gia' deliberato dalla stessa commissione con verbale del 2 maggio 1963, includendovi le aree limitrofe di Piraineto e di contrada Chiachea; Considerato che il vincolo viene cosi' a comprendere: 1) a valle dell'autostrada, tutto il territorio della fascia costiera del comune di Carini; 2) a monte dell'autostrada: a) per un primo tratto, tutto il territorio delimitato a nord- ovest dall'autostrada, a sud-ovest dalla linea di delimitazione che segue, per un primo pezzo, il raccordo fra l'autostrada e la statale 113, poi curva a sinistra su via delle Capinere fino all'incrocio con via del Camoscio ed alla continuazione ideale della stessa fino alla statale 113, a sud-est dalla statale 113, ad est dal torrente Chiachea; b) per un secondo tratto (dallo svincolo per Carini all'Arco del Baglio) tutta una fascia di profondita' di m 50; Accertato che i predetti verbali del 2 maggio 1963 e del 12 giugno 1986 sono stati pubblicati all'albo pretorio del comune di Carini e depositati nella segreteria del comune stesso, per il periodo prescritto dalla legge n. 1497/1939; Esaminate le opposizioni proposte, nei termini di cui alla gia' menzionata legge n. 1497/1939, da: 1) associazione industriali della provincia di Palermo e ditte "Italtel" e "Imesi"; 2) rag. Matteo Sciarrino, quale sindaco pro-tempore del comune di Carini; Ritenuto, nel merito delle opposizioni, che: a) l'apposizione del vincolo paesistico non incide sulle scelte di programmazione territoriale del piano regolatore generale, non prevedendo alcuna prescrizione specifica per lo sviluppo urbanistico della zona vincolata se non quella derivante dall'art. 7 della legge n. 1497/l939, che subordina l'attivita' edificatoria nella zona sottoposta a tutela al rilascio dell'autorizzazione da parte della competente soprintendenza; b) la presenza nella zona di Piraineto di insediamenti abitativi non ha modificato in modo irreparabile la situazione dei luoghi, che costituiscono la chiusura geografica e anche visuale del golfo di Carini; molte aree si presentano, infatti, ancora non edificate e le costruzioni finora realizzate presentano caratteristiche abbastanza omogenee di residenze stagionali ad una e due elevazioni. Identiche considerazioni possono valere per la contrada Chiachea che, come successivamente descritto, presenta tutte le caratteristiche che la legge richiede per l'assoggettamento a vincolo paesistico. Le previsioni del piano regolatore generale per detta zona non sono compromesse dal vincolo, che, nel rispetto della destinazione urbanistica della contrada, interviene a regolare l'attivita' edificatoria per renderla compatibile con la tutela dei beni protetti; c) si appalesano inammissibili per carenza di interesse le ragioni addotte dall'associazione industriali, in quanto nelle aree vincolate nel territorio del comune di Carini non sono state comprese la zona industriale, ne' gli stessi stabilimenti industriali delle societa' elencate nella opposizione sopra richiamata. In ogni caso, e' infondato il timore che il vincolo possa essere di ostacolo all'espansione delle attuali industrie ed all'insediamento di nuove. Cosi' come per sviluppo urbanistico, anche per quello industriale - secondo il "Programma dell'area metropolitana di Palermo" - il vincolo prevede soltanto che la costruzione di eventuali nuovi insediamenti industriali sia preventivamente sottoposta all'autorizzazione della soprintendenza, perche', nella realizzazione si tenga conto degli aspetti ambientali interessati dall'esecuzione dell'opera; Rilevato che tutta la fascia costiera - gia' peraltro sottoposta a vincolo per effetto dell'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, per una profondita' di 300 metri dalla linea di battigia - e' cosi' caratterizzata: il primo tratto, che dal torrente Chiachea arriva allo svincolo autostradale per Carini, si presenta inedificato nella sua totalita', mentre la scogliera e' in piu' punti nascosta da sfabricidi in quanto e' stata nel tempo oggetto di discariche abusive; il secondo tratto, che dallo svincolo autostradale per Carini arriva all'Arco del Baglio, risulta, nella parte a valle dell'autostrada, per 2/3 interamente costruito. Infatti, mentre nell'ultimo tratto, verso l'Arco del Baglio, vi e' solo una significativa presenza di lotti inedificati, la porzione che dallo svincolo autostradale arriva all'intersezione in quota fra quest'ultima e la strada per Villagrazia, risulta costituita da una sequenza continua di villette, nella quasi totalita' composte da un piano terra e da un primo piano, che, realizzate nella maggior parte dei casi con muri in aderenza, formano una cortina di chiusura lungo la costa, e, nello spregio piu' assoluto del rispetto del paesaggio e del diritto alla fruizione del litorale, impediscono, a chi percorre gli assi viari di comunicazione, la vista del mare; il terzo tratto costiero, che dall'Arco del Baglio va fino al con- fine con il comune di Cinisi, e', entro i 10 metri indicati dal vincolo a monte e a valle dell'autostrada, nella quasi totalita' inedificato; Rilevato che il piano regolatore generale del comune di Carini prevede per queste zone una fascia di rispetto di m 200 dal mare e per le zone immediatamente a ridosso di detta fascia, destinazione a residenza stagionale e a zona per impianti turistico-alberghieri; Ritenuto opportuno, comunque riconfermare e sottolineare il vincolo relativo al tratto costiero sopra descritto - che, se pur altamente degradato, costituisce parte di una piu' ampia fascia vincolata interessante i comuni limitrofi di Capaci e Cinisi - anche in previsione di un possibile riassetto urbanistico, con il recupero, previsto dagli strumenti urbanistici, di alcuni tratti della costa ove l'abusivismo ha provocato notevoli guasti, intaccando anche il concetto di asse panoramico che l'autostrada doveva assumere in tale zona; Considerato che, oltre alla gia' descritta fascia costiera, il vincolo si estende alle aree limitrofe di Piraineto e di contrada Chiachea per i seguenti motivi: A) PIRAINETO. La zona di Piraineto costituisce la chiusura geografica e, quindi, anche visuale del Golfo di Carini - definita all'altro estremo dall'altra penisoletta ricadente nel territorio di Isola delle Femmine - ed e', pertanto, un riferimento ben preciso e significativo dell'immagine della costa sia che la si osservi da terra che da mare. Detta zona e' l'unico tratto della fascia costiera occidentale del palermitano finora non compreso negli elenchi delle bellezze naturali di cui alla legge n. 1497/1939; l'esclusione dalla proposta di vincolo del 1963 era stata determinata non gia' dalla mancanza di requisiti necessari per l'apposizione del vincolo, ma da considerazioni di carattere economico-sociale, poi venute a decadere, avendo il comune di Carini indicato Piraineto come probabile zona di espansione industriale. Difformemente dalle indicazioni di quegli anni, nella zona di Piraineto sono state realizzate - in parte in zone limitrofe, in parte piu' all'interno lungo assi stradali creati quasi ortogonalmente al tracciato dell'autostrada - alcune lottizzazioni di residenze stagionali ad una ed a due elevazioni fuori terra, che hanno confermato la intrinseca vocazione della zona, connessa al godimento ed alla fruizione della costa. Molte aree sono ancora inedificate, mentre all'interno della zona di Piraineto si trovano alcuni manufatti architettonici di rilevante interesse storico-artistico, quali il Baglio di Carini e i ruderi di Torre Muzza. Va, infine, ricordato che in detta penisola ricade anche una zona archeologica. Il piano regolatore generale del comune di Carini prevede per la zona di Piraineto la destinazione a zona "C3" e cioe' aree da destinare a nuovi insediamenti abitativi con una densita' edilizia territoriale di 0,60 mc/mq e con lotto minimo di mq 800 e la regolamentazione prevede che in detta zona l'edificazione avvenga attraverso piani di lottizzazione convenzionati o piani particolareggiati. B) CONTRADA CHIACHEA. Contrada Chiachea - vasto terreno pianeggiante, coltivato a graminacee e, nel tratto piu' a monte, ad agrumi - si estende al limite del territorio comunale di Capaci e a monte della zona vincolata che va dal torrente Chiachea allo svincolo autostradale per Carini. In posizione baricentrica rispetto all'area suddetta e' ubicata Villa Chiachea, baglio cinquecentesco di notevole interesse storico- artistico, strettamente legato alle vicende storico-artistiche di Carini. L'importanza della zona e' data dal fatto che in questa vasta area inedificata puo' cogliersi, guardando verso mare, l'immagine di quel che doveva essere l'intera fascia costiera del territorio di Carini, prima che l'abusivismo e le errate indicazioni programmatiche ne sconvolgessero gli aspetti. L'interesse paesaggistico di Chiachea e' accentuato dalla singolarita' costituita dall'affiancarsi di colture cerealicole alla fascia ed al mare, determinando scorci visuali e combinazioni di colori assai suggestivi, per i quali e' possibile dare alla zona di Chiachea l'appellativo di "bellezza" cosi' come inteso dalle leggi di tutela. Per l'area limitrofa a Villa Chiachea il piano regolatore generale del comune prevede, in parte, la realizzazione di impianti turistico- alberghieri ed, in parte, sulla base di indicazioni programmatiche del piano di sviluppo industriale, l'ubicazione di un depuratore, la cui realizzazione, nel sito sopradetto, appare poco opportuna; Vista la nota n. 37444 del 3 ottobre 1987, con la quale l'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, in virtu' del decreto del presidente della regione Sicilia 28 febbraio 1979, n. 70, da' il proprio assenso, ai sensi e per gli effetti del secondo comna dell'art. 13 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, alla imposizione del vincolo di cui trattasi sulle aree demaniali marittime, gia', peraltro, tutelate oper legis, ai sensi dell'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431; Ritenuto, pertanto, che, nella specie, ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, che suggeriscono la opportunita' di sottoporre a vincolo paesaggistico la zona del territorio comunale di Carini, come sopra descritta, in conformita' della proposta del 12 giugno 1986 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo, modificativa del precedente deliberato del 2 maggio 1963 della stessa commissione; Decreta: Art. 1. Per le motivazioni espresse in premessa, la zona deI territorio di Carini, descritta come sopra e delimitata nella planimetria allegata, che forma parte integrante del presente decreto, e' dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9, numeri 4 e 5, del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.