IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                        PER IL COORDINAMENTO
                     DELLA POLITICA INDUSTRIALE
  Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, che detta norme in materia
di cassa  integrazione,  mobilita',  trattamenti  di  disoccupazione,
attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro
ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro;
  Visto  in  particolare  il comma 6 dell'art. 1 della predetta legge
che demanda al CIPI, su proposta del  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale,  sentito  il  Comitato  di cui all'art. 19 della
legge 28 febbraio 1986, n. 41,  la  determinazione  dei  criteri  per
l'individuazione  dei  casi di crisi occupazionale previsti dall'art.
11 della stessa legge n. 223/1991;
  Vista la proposta  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale;
  Visto  il  parere  del  Comitato  di cui all'art. 19 della legge n.
41/1986;
  Ritenuto  che  per  l'accertamento  dello  stato  di  grave   crisi
occupazionale  prevista  dall'art. 11 della legge n. 223/1991 occorre
aver  riguardo   alla   situazione   socio-economica   dell'area   di
localizzazione  dell'impianto industriale o dell'opera pubblica, alla
provenienza  dei  lavoratori  occupati  nelle  predette  opere,  alla
previsione   di   manodopera,  anche  edile,  da  occupare  a  regime
nell'impianto o  nell'opera  completata,  al  numero  dei  lavoratori
licenziati;
                              Delibera:
  1)  Ai  fini  dell'applicazione  dell'art. 11 della legge 23 luglio
1991, n.  223,  e'  definita  opera  pubblica  quella  in  cui  siano
amministrazioni  aggiudicatrici  lo  Stato,  le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, i comuni, gli altri  enti  locali,  gli
enti  pubblici  e  le  associazioni  fra  i  soggetti  anzidetti,  di
carattere immobiliare, destinata ad un fine pubblico,  finanziata  in
tutto  o  in  parte  con  fondi  dello Stato, delle regioni o di enti
pubblici.
  In relazione alle finalita' si hanno:
    a) opere di edilizia residenziale pubblica ed edifici destinati a
scopi amministrativi;
    b) lavori edili  relativi  ad  ospedali,  edifici  scolastici  ed
universitari, impianti sportivi e ricreativi;
    c)  lavori  di  genio civile (strade, ponti, ferrovie, aeroporti,
pozzi, gallerie, opere fluviali, marittime e idrauliche, ecc.).
  La grande dimensione delle opere pubbliche e' individuata  in  base
ad  un  criterio  composito  che  tiene  conto  delle caratteristiche
tecniche e delle finalita' da soddisfare e si base  su  tre  elementi
fondamentali:
    a)  importo  del progetto generale approvato: uguale o maggiore a
50 miliardi di lire (aggiornati annualmente in  base  allo  specifico
indice ISTAT);
    b)  durata  dell'esecuzione  dei  lavori  del  progetto  generale
approvato: uguale o maggiore a 30 mesi naturali e consecutivi;
    c)  incidenza della manodopera sull'importo del progetto generale
approvato uguale o maggiore al 20%.
  2) L'importo dei lavori edili, previsti  da  singoli  contratti  di
appalto  o  subappalto,  non  puo' essere inferiore a 7,5 miliardi di
lire.
  3) Lo stato di avanzamento dei lavori  edili  e'  verificato  sulla
base  dell'ultimo  SAL  approvato o delle annotazioni sul registro di
contabilita' alla data della richiesta di  accertamento  della  crisi
occupazionale.
  4)  Il  numero  dei  lavoratori  edili  licenziati  non deve essere
inferiore:
   a 40 unita' nelle aree ricomprese nei territori di cui al  decreto
del  Presidente  della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonche' nelle
circoscrizioni  che  presentino  un  rapporto  superiore  alla  media
nazionale  fra  iscritti  alla  prima  classe  di  collocamento  e la
popolazione residente in eta' da lavoro; il numero delle unita'  puo'
essere ridotto fino ad un minimo di 30 qualora nelle medesime zone il
suindicato  rapporto fra iscritti alla prima classe di collocamento e
popolazione residente in eta' da lavoro sia superiore  del  30%  alla
media nazionale;
   a  80  unita'  nelle  aree  non ricomprese nei territori di cui al
precedente punto.
  5) Il numero complessivo  dei  licenziamenti  da  considerare  deve
essere  riferito  ad un arco temporale di 6 mesi a far data dal primo
licenziamento.   Il   numero   minimo   di   licenziati   non    deve
necessariamente  coincidere  con il numero dei lavoratori in possesso
dei requisiti a carattere soggettivo (periodo di lavoro effettivo non
inferiore a 18 mesi, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro
derivante da ferie, festivita' ed infortuni).
  6) Il Ministero del lavoro e  della  previdenza  sociale  proporra'
l'accertamento  dello  stato  di crisi dell'occupazione corredando le
istanze  degli  elementi  indicati  nel  modulo  informativo  di  cui
all'allegato A.
  7)  Il Comitato di cui all'art. 19 della legge 28 febbraio 1986, n.
41, riferira' al CIPI entro il mese di dicembre 1992  sull'attuazione
della  presente  deliberazione, proponendo le eventuali modifiche che
si dovessero rendere necessarie per una migliore applicabilita' dello
strumento legislativo.
   Roma, 25 marzo 1992
                                     Il Presidente delegato: POMICINO