IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                        PER IL COORDINAMENTO
                     DELLA POLITICA INDUSTRIALE
  Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, che detta norme in materia
di cassa  integrazione,  mobilita',  trattamenti  di  disoccupazione,
attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro
ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro;
  Visto  in  particolare il comma 5 dell'art. 10 della predetta legge
che demanda al CIPI, integrato dal Ministro dei lavori  pubblici,  su
proposta  del  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, la
determinazione  dei  criteri  e  le  modalita'  di  attuazione  delle
disposizioni previste dallo stesso art. 10;
  Vista  la  proposta  del  Ministro  del  lavoro  e della previdenza
sociale;
  Considerato che la norma in questione e'  diretta  a  garantire  il
sostegno  del  reddito dei lavoratori edili in tutti quei casi in cui
l'interruzione  dell'opera  pubblica   di   grande   dimensione   sia
riconducibile  al  solo  comportamento  della pubblica autorita', con
esclusione di tutti gli eventi imputabili al datore di  lavoro  o  al
lavoratore,   oltre  che  nelle  ipotesi  di  varianti  di  carattere
necessario e di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria  emanati  ai
sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;
  Ritenuto  opportuno  individuare le tipologie di eventi che possono
dar luogo ad una sospensione lavori da tutelare  con  il  ricorso  ai
benefici previsti dall'art. 10;
  Ritenuto  altresi'  di  dover individuare le categorie di opere che
ricadono sotto la disciplina dell'art. 10 ed  indicare  le  procedure
per una tempestiva attuazione della norma;
                              Delibera:
  1)  Ai  fini  dell'applicazione  dell'art. 10 della legge 23 luglio
1991, n.  223,  e'  definita  opera  pubblica  quella  in  cui  siano
amministrazioni  aggiudicatrici  lo  Stato,  le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, i comuni, gli altri  enti  locali,  gli
enti  pubblici  e  le  associazioni  fra  i  soggetti  anzidetti,  di
carattere immobiliare, destinata ad un fine pubblico,  finanziata  in
tutto  o  in  parte  con  fondi  dello Stato, delle regioni o di enti
pubblici.
  In relazione alle finalita' si hanno:
    a) opere di edilizia residenziale pubblica ed edifici destinati a
scopi amministrativi;
    b) lavori edili  relativi  ad  ospedali,  edifici  scolastici  ed
universitari, impianti sportivi e ricreativi;
    c)  lavori  di  genio civile (strade, ponti, ferrovie, aeroporti,
pozzi, gallerie, opere fluviali, marittime e idrauliche, ecc.).
  La grande dimensione delle opere pubbliche e' individuata  in  base
ad  un  criterio  composito  che  tiene  conto  delle caratteristiche
tecniche e delle finalita' da soddisfare e si basa  su  tre  elementi
fondamentali:
    a)  importo  del progetto generale approvato: uguale o maggiore a
50 miliardi di lire (aggiornati annualmente in  base  allo  specifico
indice ISTAT);
    b)  durata  dell'esecuzione  dei  lavori  del  progetto  generale
approvato: uguale o maggiore a 30 mesi naturali e consecutivi;
    c) incidenza della manodopera sull'importo del progetto  generale
approvato uguale o maggiore al 20%.
  2) Nei casi in cui l'interruzione riguardi l'esecuzione di un'opera
prevista  da piu' contratti di appalto o di subappalto, devono per lo
specifico contratto sussistere le seguenti condizioni:
   durata dei  lavori:  uguale  o  maggiore  a  12  mesi  naturali  e
consecutivi;
   numero  medio  annuo  di  addetti  previsti per l'esecuzione delle
opere: uguale o maggiore a 15.
  Il  periodo  massimo  di  trattamento  ordinario  di   integrazione
salariale  previsto  dal  comma 2 della legge n. 223/1991 va riferito
alla durata dei lavori oggetto dell'interruzione.
  3) Le cause di interruzione previste dal comma 1 dell'art. 10 della
legge  n.  223/1991  sono  riconducibili,  oltre  che  alle   ipotesi
espressamente  indicate  nello  stesso comma 1 (varianti di carattere
necessario e  provvedimenti  dell'autorita'  giudiziaria  emanati  ai
sensi  della legge 31 maggio 1956, n. 575) agli eventi non imputabili
al datore di lavoro ed al lavoratore, connessi a comportamenti  della
pubblica  autorita'  che  abbiano determinato il mancato rispetto dei
termini previsti per l'esecuzione  delle  opere  (quali  ritardi  nei
pagamenti   e   nelle   procedure  amministrative,  interruzioni  dei
finanziamenti,  mancati  o  ritardati   espletamenti   di   procedure
tecniche).  Sono  comunque  escluse  tutte  le  cause  di sospensione
previste dall'art. 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 77.
  4)  Nel  caso  di  interruzioni   ricollegabili   a   provvedimenti
dell'autorita'  giudiziaria  emanati  ai  sensi della legge 31 maggio
1965, n. 575, si prescinde dalla dimensione dell'opera pubblica.
  5) Le domande dirette  ad  ottenere  il  trattamento  ordinario  di
integrazione   salariale   sono   presentate  alle  sedi  provinciali
dell'INPS corredate della seguente documentazione:
    a) attestato dell'ente appaltante circa l'appartenenza dell'opera
sospesa alla categoria di opere  pubbliche  di  grande  dimensione  e
relazione  sulle  cause  della sospensione dei lavori, la prevedibile
durata dell'interruzione, le prospettive di ripresa;
    b) nei casi di subappalto deve essere allegato il contratto;
    c) modulo informativo (allegato A).
  6) Le domande  dirette  ad  ottenere  la  proroga  del  trattamento
ordinario  di  integrazione salariale sono presentate al Ministro dei
lavori  pubblici  tramite  il  provveditorato  alle  opere  pubbliche
competente  per  territorio  corredate  dalla  stessa  documentazione
prevista  al  punto  5)  aggiornata  al  momento  della  richiesta  e
completata col modulo informativo di cui all'allegato A.
  Il  Provveditorato,  entro 45 giorni dalla data di ricezione, invia
le domande, accompagnate da una relazione sulle cause  della  mancata
ripresa  e sull'eventuale esistenza di responsabilita' in ordine agli
eventi produttivi delle  sospensioni  intervenute,  al  Ministro  dei
lavori  pubblici  che  formula  la  proposta di propria competenza al
Ministro del lavoro e della previdenza  sociale.    Il  Ministro  del
lavoro  e  della  previdenza  sociale  invia  gli  atti  al  CIPI per
l'accertamento previsto dal comma 2 dell'art. 10 e contemporaneamente
acquisisce,  tramite  gli   uffici   regionali,   il   parere   delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
  In  caso di positivo accertamento da parte del CIPI il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale  emana  i  decreti  trimestrali  di
concessione  del  trattamento fino alla ripresa dei lavori e comunque
per il periodo massimo previsto dallo stesso  comma  2  dell'art.  10
della legge n. 223/1991.
  7)  Il Comitato di cui all'art. 19 della legge 28 febbraio 1986, n.
41, riferira' al CIPI entro il mese di dicembre 1992  sull'attuazione
della  presente  deliberazione, proponendo le eventuali modifiche che
si dovessero rendere necessarie per una migliore applicabilita' dello
strumento legislativo.
    Roma, 25 marzo 1992
                              Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO