IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero; Visto il regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito nella legge 2 maggio 1938, n. 964, modificato con legge 4 ottobre 1966, n. 839, portante disposizioni sul marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati all'esportazione; Vista la legge 12 luglio 1961, n. 603; Sentito il parere del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Sentito l'Istituto nazionale per il commercio estero; Decreta: Art. 1. 1. La disciplina del marchio nazionale di cui al regio decreto 20 dicembre 1937 convertita in legge 2 maggio 1938, n. 864, e modificata con legge 4 ottobre 1966, n. 839, si applica ai frutti allo stato fresco delle varieta' coltivate di Actinidia chinensis (Planch) (kiwi fruit) da destinarsi ad uso industriale, spedite all'estero. 2. Per tutte le spedizioni all'estero del prodotto menzionato e' obbligatoria l'osservanza delle norme di cui ai successivi articoli.