IL MINISTRO
                     DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
  Visto  il  decreto  luogotenenziale  16  gennaio   1946,   n.   12,
concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;
  Visto  il regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito
nella legge 2 maggio 1938, n. 964, modificato  con  legge  4  ottobre
1966,   n.   839,   portante   disposizioni   sul  marchio  nazionale
obbligatorio    per    i    prodotti     ortofrutticoli     destinati
all'esportazione;
  Vista la legge 12 luglio 1961, n. 603;
  Sentito  il parere del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Sentito l'Istituto nazionale per il commercio estero;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. La disciplina del marchio nazionale di cui al regio  decreto  20
dicembre 1937 convertita in legge 2 maggio 1938, n. 864, e modificata
con  legge  4  ottobre  1966, n. 839, si applica ai frutti allo stato
fresco delle varieta' coltivate di Actinidia chinensis (Planch) (kiwi
fruit) da destinarsi ad uso industriale, spedite all'estero.
  2. Per tutte le spedizioni all'estero del  prodotto  menzionato  e'
obbligatoria l'osservanza delle norme di cui ai successivi articoli.