Ai    presidenti    delle    giunte
                                  regionali
                                  Ai  presidenti  delle  province  di
                                  Trento e di Bolzano
                                  Ai medici provinciali della regione
                                  Sicilia
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla Presidenza del  Consiglio  dei
                                  Ministri
                                  Al Ministero dell'interno
                                  Al  Ministero  dell'industria,  del
                                  commercio e dell'artigianato
                                  Al  Ministero  dell'agricoltura   e
                                  delle foreste
                                  Al  Ministero  del  lavoro  e della
                                  previdenza sociale
                                  Al Ministero  delle  partecipazioni
                                  statali
                                  Al Ministero dell'ambiente
                                  Ai commissari del Governo presso le
                                  regioni   a   statuto  ordinario  e
                                  speciale
                                  Ai prefetti della Repubblica
                                  Ai presidenti delle amministrazioni
                                  provinciali
                                  Agli   assessori   regionali   alla
                                  sanita'
                                  Agli   assessori  provinciali  alla
                                  sanita'
                                  Al  medico  regionale  della  Valle
                                  d'Aosta
                                  Alle unita' socio-sanitarie locali
                                  Al Comando centrale carabinieri NAS
                                   All'Istituto   superiore   per  la
                                  prevenzione  e  la  sicurezza   sul
                                  lavoro
                                  All'Istituto superiore di sanita'
  Con  il  decreto  ministeriale  28 gennaio 1992 (suppl.   ord. alla
Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 1992) viene data  attuazione
alle seguenti direttive comunitarie:
   n.  88/379/CEE  del 7 giugno 1988 che fornisce le disposizioni per
la  classificazione,  imballaggio  ed  etichettatura  dei   preparati
pericolosi;
   n.  89/178/CEE  del  22  febbraio  1989 che modifica l'allegato II
della direttiva  n.  88/379/CEE,  aggiungendo  o  modificando  alcune
disposizioni particolari di etichettatura riguardanti i preparati;
   n.  90/35/CEE  del 19 dicembre 1989 che stabilisce le categorie di
preparati i cui  imballaggi  devono  essere  muniti  di  chiusure  di
sicurezza  per  i  bambini  e  possedere  un'indicazione  di pericolo
avvertibile al tatto;
   n.  90/492/CEE  del  5  settembre  1990  che  fornisce indicazioni
particolari per i preparati  pericolosi  immessi  sul  mercato  sotto
forma gassosa;
   n.  91/155/CEE  del  5  marzo 1991 che stabilisce le modalita' del
sistema di informazione specifica sui preparati pericolosi (schede di
sicurezza);
   n. 91/442/CEE del 23  luglio  1991  che  estende  l'obbligo  delle
chiusure di sicurezza per i bambini ad altre tipologie di prodotti.
  Inoltre  viene  anche  recepita  la  direttiva n. 89/451/CEE del 17
luglio 1989 che modifica, per  i  preparati  pitture  e  vernici,  il
limite di piombo totale.
  L'emanazione  del  decreto  in  oggetto  fornisce  i criteri per la
valutazione di pericolosita' dei preparati,  indipendentemente  dalla
loro  destinazione  d'uso, e completa l'azione intrapresa, in stretto
collegamento con le analoghe direttive della CEE,  per  regolamentare
la  complessa problematica della classificazione delle sostanze e dei
preparati pericolosi.
  E' da sottolineare che vengono introdotti per la prima volta  nuovi
adempimenti che hanno lo scopo di assicurare una miglior tutela delle
persone  che  entrano in contatto con i preparati pericolosi, sia per
motivi professionali sia a livello di utilizzazione personale (schede
di sicurezza, chiusure di  sicurezza  per  i  bambini  e  indicazioni
tattili  per  i  non  vedenti, informazione all'Istituto superiore di
sanita' in merito ai preparati pericolosi immessi sul mercato).
  La complessita' degli adempimenti previsti, abbinata  alla  novita'
degli  stessi per molti settori produttivi e i tempi ristretti tra la
pubblicazione del decreto in oggetto e  la  sua  entrata  in  vigore,
comporteranno  sicuramente  per i destinatari della norma un notevole
sforzo organizzativo.
  Considerato inoltre i tempi richiesti a livello operativo per  dare
una  compiuta  attuazione alla norma, secondo lo spirito e la lettera
della stessa, si rendera' necessario che da parte degli organismi  di
controllo,  soprattutto  nella  fase  iniziale  di  applicazione  del
decreto in oggetto,  venga  esercitata  principalmente  un'azione  di
supporto consultivo nei confronti dei soggetti della norma al fine di
realizzare  una corretta e completa applicazione della stessa, agendo
in  stretto  collegamento  con  questo  Ministero  e  con  l'Istituto
superiore  di  sanita'  che  sono,  come  sempre,  a disposizione per
fornire il necessario ausilio sotto il profilo sia interpretativo che
attuativo.
                        CAMPO DI APPLICAZIONE
  Come detto sopra il decreto,  fatte  salve  le  esclusioni  di  cui
all'art.  1, par. 3, si applica a tutti quei preparati che contengono
sostanze pericolose e risultino,  sulla  base  dell'applicazione  dei
criteri  di  cui  all'art.  3,  essi  stessi  pericolosi  nonche'  ai
preparati menzionati nell'allegato II.
  Tra le tipologie di preparati che, come specificato dal paragrafo 3
dell'art. 1, non rientrano nel campo di applicazione del  decreto  in
oggetto meritano di essere ricordati:
   gli antiparassitari che formano oggetto del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  223/1988.  Per tali preparati, che per le loro
peculiarita' utilizzative  hanno,  oltre  ad  un  sistema  valutativo
specifico  e  particolare  stabilito dalla direttiva n. 78/631/CEE, e
successive modifiche, un regime comunitario  gia'  definito  per  gli
antiparassitari  per  uso agricolo (direttiva n. 91/441) ed in via di
definizione   per   gli   antiparassitari   non  agricoli  a  livello
comunitario, la Commissione della CEE esaminera', entro il  7  giugno
1993,  sulla  base  di  relazioni che verranno sottoposte dagli Stati
membri,  le  eventuali  insufficienze  e   lacune   della   direttiva
antiparassitari  alla luce dei nuovi criteri forniti con la direttiva
"preparati pericolosi";
   gli alimenti, per l'uomo e per gli animali, pronti per il consumo.
Con questa dizione si vuole intendere che i vari additivi che vengono
utilizzati per la preparazione degli alimenti una  volta  incorporati
nel  prodotto  alimentare  sono  essi stessi considerati alimenti, ma
quando vengono immessi sul mercato  in  modo  separato  dall'alimento
sono  considerati  sostanze  o  preparati  chimici  ed in quanto tali
ricadono nel  campo  di  applicazione,  se  preparati,  del  presente
decreto.
  Si   ritiene   opportuno   inoltre  fornire  alcune  considerazioni
suppletive in merito al campo di applicazione del presente decreto:
   i preparati sono definiti dall'art. 2 della legge n. 256/1974 come
miscugli o soluzioni di due o piu' sostanze. E'  opportuno  precisare
che  una  miscela  di  processo, ottenuta cioe' per reazione chimica,
distillazione o estrazione, e' considerata "sostanza",  in  quanto  i
componenti  della  miscela finale non sono mescolati intenzionalmente
tra loro;
   in relazione a problemi  interpretativi  precedentemente  da  piu'
parti  sollevati circa l'inclusione o meno nell'ambito delle norme di
cui trattasi degli oggetti o manufatti (i cosiddetti  "articoli")  si
specifica  che  gli  stessi  non  rientrano nel campo di applicazione
della legislazione delle sostanze e preparati pericolosi.
  In mancanza di una  definizione  ufficiale  di  "articolo"  su  cui
peraltro la Commissione CEE sta lavorando, si trascrive per opportuno
riferimento  la  definizione  di "articolo" fornita nella guida "Come
fare la dichiarazione per  l'inventario  EINECS"  predisposta  a  suo
tempo   dalla   CEE   nell'ambito  dei  lavori  per  la  costituzione
dell'EINECS: "prodotto con specifica forma, superficie o disegno, che
gli vengono conferiti durante la fabbricazione; ha una  funzione  che
dipende  in tutto ed in parte dalla sua forma o disegno e non subisce
cambiamenti nella composizione chimica durante l'uso finale";
   per taluni preparati che, pur contenendo componenti pericolosi per
la salute, non sono pericolosi nella forma in cui  sono  immessi  sul
mercato,  la  Commissione della CEE ha individuato, nell'ambito della
"guida alla classificazione ed etichettatura  delle  sostanze  e  dei
preparati   pericolosi"  riportata  all'interno  della  direttiva  n.
91/325/CEE - XII adeguamento al progresso tecnico della direttiva  n.
67/548/CEE  -,  precisi criteri che richiedono una classificazione di
tali  preparati,  ma  accorda  una  deroga  alla  loro  etichettatura
purche',  quando immessi sul mercato per usi professionali, le stesse
informazioni che sarebbero dovute  apparire  sull'etichetta,  vengano
fornite nella scheda di sicurezza.
  La  deroga  e'  concessa  unicamente a polimeri, elastomeri e leghe
metalliche; se si ritiene che altre tipologie di prodotti  potrebbero
essere  configurati come quelli sopracitati, gli interessati dovranno
fornire  a  questo  Ministero  tutti  gli  elementi  di   valutazione
necessari;  successivamente, se le motivazioni e gli elementi forniti
saranno ritenuti congrui, sara' cura del Ministero della  sanita'  di
sottoporre  la  questione  alla Commissione della CEE per richiederne
l'inserimento nella direttiva stessa;
   l'art.  13 del decreto 28 gennaio 1992 abroga, alla data della sua
entrata in vigore, i  decreti  ministeriali  17  e  18  ottobre  1984
(preparati  solventi  e  preparati  pitture, vernici, adesivi, ecc.).
Tuttavia i preparati pericolosi rientranti nel campo di  applicazione
dei   due  predetti  decreti  ministeriali  17  e  18  ottobre  1984,
classificati ed etichettati secondo i criteri ivi contenuti,  possono
essere immessi sul mercato sino ad un anno dall'entrata in vigore del
decreto 28 gennaio 1992.
  Per  quanto  si  riferisce agli adempimenti previsti dal decreto in
oggetto si desidera  fornire  alcune  indicazioni  e  chiarimenti  su
taluni degli aspetti qualificanti ed in particolare su:
    A) Classificazione di pericolosita'.
    B) Etichettatura.
    C) Imballaggio.
    D) Schede di sicurezza.
    E)  Informazione  all'Istituto  superiore di sanita' in merito ai
preparati pericolosi.
 A) CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA'.
  Bisogna   innanzitutto   distinguere   tra   determinazione   delle
proprieta' chimico-fisiche e di quelle biologiche.
  Le  prime devono essere determinate sperimentalmente sul preparato,
utilizzando i metodi  specificati  nell'allegato  V,  punto  A),  del
decreto  ministeriale  3 dicembre 1985, e successive modificazioni, a
meno che il preparato non contenga sostanze  che  abbiano  proprieta'
esplosive,  comburenti  o  di  infiammabilita',  e che il fabbricante
ritenga che il preparato in  ogni  caso  non  possa  presentare  tali
pericoli.  Per  i  preparati aerosol si applicano le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica n.  741/1982  in  materia  di
infiammabilita'.
  La  valutazione  dei  pericoli  per  la  salute  puo' invece essere
effettuata:
   utilizzando la procedura di calcolo indicata (il cosiddetto metodo
convenzionale), oppure
   determinando   le   proprieta'   tossicologiche   del    preparato
effettuando    le   sperimentazioni   secondo   i   metodi   indicati
nell'allegato V, punto B), del decreto ministeriale 3 dicembre  1985,
e successive modificazioni.
  Benche'  le  due determinazioni abbiano una uguale significativita'
ed applicabilita' per la classificazione di un preparato,  quando  si
avessero a disposizione, per una stessa proprieta' biologica, ambedue
le  valutazioni,  il  preparato dovra' essere classificato sulla base
della prova sperimentale sul preparato, tranne nel  caso  di  effetti
cancerogeni,   teratogeni   e   mutageni  per  i  quali  si  utilizza
esclusivamente la procedura di calcolo.
  Si sottolinea che, ovviamente, la determinazione di una  proprieta'
biologica effettuata mediante sperimentazione prevale sulla procedura
di  calcolo  solo  per la proprieta' testata; per le altre proprieta'
biologiche si applichera' la procedura di calcolo.
  La valutazione dei pericoli per la salute di  un  preparato  potra'
tener  conto  degli  effetti  tossicologici  sull'uomo, nel senso che
quando si constata che gli effetti sull'uomo differiscono  da  quelli
derivanti  dall'applicazione  della  metodologia  di  calcolo o dalla
prova sperimentale su animali, il preparato sara' classificato  sulla
base degli effetti riscontrati sull'uomo.
  E'   tuttavia  da  sottolineare  che  la  direttiva  n.  91/325/CEE
soprarichiamata e di prossimo recepimento nel nostro  Paese  fornisce
alcune  indicazioni  al  riguardo  precisando che "le prove sull'uomo
dovrebbero essere scoraggiate e  normalmente  non  dovrebbero  essere
utilizzate per confutare i dati positivi sugli animali".
  A  livello comunitario si sta lavorando per fornire indicazioni op-
erative che consentano  di  chiarire,  secondo  modalita'  e  criteri
attuativi piu' puntuali, in quali casi e come poter utilizzare i dati
derivanti dall'esperienza sull'uomo, maturata a livello industriale e
non, per classificare i prodotti.
  Il  metodo  convenzionale di calcolo di cui all'art. 3 del decreto,
consente di determinare la classificazione del preparato, per  quanto
si   riferisce   ai   pericoli   per   la   salute,   partendo  dalla
classificazione di pericolo, ivi compresa quella provvisoria prevista
all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n.  927/1981,
delle  sostanze  pericolose  presenti:  ad  ogni  effetto biologico e
quindi ad ogni frase R e' attribuita una  concentrazione  limite;  in
funzione  della presenza percentuale di sostanze pericolose contenute
in un preparato sara' possibile determinare  la  pericolosita'  dello
stesso.
  Per  gli  effetti additivi, e cioe' tossicita' acuta da una parte e
corrosione ed irritazione  dall'altra,  viene  inoltre  richiesto  di
effettuare la sommatoria delle sostanze presenti in concentrazione al
di sotto del valore limite percentuale indicato.
  Nelle  tabelle da 1 a 6 allegate al decreto sono riportati i limiti
di concentrazione assegnati ad  ogni  frase  R  relativa  ad  effetti
biologici; tali valori generali dovranno essere utilizzati a meno che
siano  stati assegnati limiti personalizzati che la Commissione della
CEE ha iniziato ad attribuire con direttiva n. 91/325/CEE in corso di
recepimento.
  In ogni caso le aziende possono anticipare la applicazione  pratica
della predetta direttiva n. 91/325.
  Un caso particolare e' rappresentato dall'impiego di preparati come
costituenti   di   altri  preparati;  le  informazioni  contenute  in
etichetta infatti non sono sufficienti al formulatore  del  preparato
finale  per effettuare correttamente la valutazione e classificazione
del suo preparato. Pertanto il fornitore  del  preparato  usato  come
costituente   di   altri   preparati  dovra'  fornire,  su  richiesta
giustificata, i dati sulle sostanze pericolose presenti  per  mettere
in  grado  l'utilizzatore  di  applicare  correttamente  la  norma in
oggetto. Si tratta in pratica di fornire indicazioni sulla  idoneita'
chimica o sulla concentrazione, nel preparato fornito, delle sostanze
pericolose presenti.
 B) ETICHETTATURA.
  Oltre  alle  consuete prescrizioni di etichettatura stabilite dalla
legge n. 256/1974 e successive modifiche e decreti di attuazione  con
il presente decreto:
   si  richiede  di  riportare  il numero telefonico del responsabile
dell'immissione  sul  mercato  stabilito  nella   Comunita'   europea
(fabbricante, importatore o distributore);
   per   i   prodotti  venduti  al  dettaglio  si  deve  indicare  il
quantitativo nominale (massa o volume);
   si  limita  in  genere  ad un massimo di quattro il numero di nomi
chimici da riportare per identificare le sostanze  che  presentano  i
rischi piu' rilevanti per la salute.
  In  ogni  caso  quando un preparato e' contraddistinto con le frasi
R39, R40, R42, R43, R42/43, R45, R46, R47, R48 il nome delle sostanze
che determinano l'attribuzione di queste frasi deve essere  riportato
in  etichetta.  In  tale  ipotesi possono risultare necessari piu' di
quattro nomi;
   si introduce una deroga alla richiesta  generale  della  norma  di
indicare  le sostanze con una denominazione di cui all'allegato I del
decreto ministeriale n. 555/1987 e successive modificazioni o con una
nomenclatura internazionale riconosciuta quando non vi figuri.
  Tale deroga puo' essere utilizzata  dal  fabbricante  quando  possa
dimostrare  che  l'indicazione  del  nome della sostanza in etichetta
puo' compromettere la  riservatezza  e  la  tutela  della  proprieta'
industriale.
  In  questo  caso, per sostanze classificate come nocive per effetti
acuti, il fabbricante puo'  identificare  la  sostanza  con  un  nome
generico,  ma  che  comunque  metta  in  evidenza i gruppi funzionali
significativi,  informandone  questo  Ministero,  che  provvedera'  a
trasmettere le informazioni ricevute alla CEE.
  Ulteriori  e  piu'  dettagliate  modalita'  e  disposizioni saranno
fornite  successivamente,  in  accordo  con  analoghi   provvedimenti
comunitari attualmente in elaborazione.
 C) IMBALLAGGIO.
  Sono  state  identificate  le  tipologie  di  preparati che debbono
essere muniti di chiusure di sicurezza  per  i  bambini  e/o  portare
indicazioni di pericolo avvertibili al tatto.
  Per   quanto   si  riferisce  alle  modalita'  operative  per  dare
attuazione a tali disposizioni, le stesse sono  state  fornite  dalla
CEE  con  direttiva  n.  91/410/CEE  (quattordicesimo  adeguamento al
progresso  tecnico  della  direttiva  n.  67/548/CEE)   di   prossimo
recepimento,  con  cui  si  forniranno  anche  i  tempi di entrata in
applicazione delle prescrizioni in oggetto.
  Si  desidera  comunque  anticipare  che  i  dispositivi  richiamati
dovranno rispondere rispettivamente alla norma ISO 8317 (ed. 1 luglio
1989) e EN 272 (ed. 20 agosto 1989).
 D) SCHEDE DI SICUREZZA.
  L'introduzione dell'obbligo di fornire, da parte dei fornitori agli
utilizzatori  professionali dei preparati pericolosi, le informazioni
di cui alle schede di sicurezza, risponde all'esigenza di  dare  agli
utenti  professionali  un'informazione  sufficientemente completa per
consentire loro di prendere le misure necessarie per tutelare la  sa-
lute e la sicurezza sul posto di lavoro.
  Successivamente la CEE provvedera' ad estendere quest'obbligo anche
alle sostanze pericolose (fermo restando che i contenuti delle schede
saranno  gli  stessi) ed a regolamentare l'informazione che il datore
di lavoro dovra' dare ai propri lavoratori, attraverso una scheda  di
sicurezza  che  dovrebbe  riprendere  in gran parte i contenuti della
scheda in oggetto.
  Si  sottolinea  che  la  scheda  di  sicurezza  e'  destinata  agli
utilizzatori professionali, mentre per i prodotti che sono venduti al
pubblico  le  informazioni che appaiono in etichetta sono in generale
da considerare sufficienti; tuttavia quando lo stesso  prodotto  puo'
essere  utilizzato  in  campo  professionale,  la scheda di sicurezza
dovra' essere fornita su richiesta dell'utilizzatore.
  Per   quanto   si  riferisce  alla  compilazione  delle  schede  di
sicurezza, l'art.  11  del  decreto  prescrive  le  voci  che  devono
obbligatoriamente  comparire, mentre la loro sequenza e' raccomandata
nell'ordine ivi indicato. il decreto  riporta  in  allegato  III  una
"Guida  alla  redazione delle schede di sicurezza" che ha lo scopo di
meglio identificare le  informazioni  da  fornire.  Questo  documento
intende  orientare  il  compilatore  della  scheda nella scelta delle
notizie, informazioni e  dati  da  trasmettere  all'utilizzatore  del
preparato  per  metterlo  in  grado di poter prendere tutte le misure
necessarie per tutelare la sicurezza e la salute sul posto di lavoro.
  Fermo  restando   questo   obiettivo,   talune   informazioni   che
sembrerebbero  essere  richieste  in  piu'  di un paragrafo, potranno
essere citate in un solo punto, quello che meglio  si  attaglia  alla
richiesta  di  cui trattasi, anche per non appesantire inutilmente la
scheda stessa.
  Per alcune delle voci riportate nella  guida  citata  e'  opportuno
fornire indicazioni esplicative per una loro miglior comprensione:
1) Identificazione del preparato e delle societa'.
  Per  l'applicazione del par. 1.3 relativamente al numero telefonico
dell'organismo ufficiale di consultazione vedere successivo punto  E)
della presente circolare.
2) Composizione/informazione sugli ingredienti.
  Dovranno essere citate:
   - le sostanze classificate pericolose per la salute ai sensi della
legge n. 256/1974;
   -  le  sostanze  per  le  quali  esistono  limiti  di  esposizione
comunitari,  ancorche'  non  classificate   secondo   il   precedente
trattino,  insieme  alla  loro  concentrazione  o  alla loro gamma di
concentrazione.
  Al riguardo si devono sottolineare le seguenti considerazioni:
    a) dovranno essere riportate  in  scheda  le  sostanze  che  sono
classificate  (sia  dalla  CEE  che  da  parte  dei  fornitori)  come
pericolose per la salute quando superino  lo  0,1%  per  le  sostanze
molto tossiche e tossiche e l'1% per le sostanze corrosive, nocive ed
irritanti.
  In  tale  caso  dovra' essere riportato: il nome della sostanza, il
simbolo e le frasi R (scritte per esteso)  assegnate  e  relative  ai
soli rischi biologici.
  Per  quanto  riguarda  la  gamma di concentrazione si ritiene possa
essere indicato un "range" con limiti estremi abbastanza  ravvicinati
quando  si  sia  in  corrispondenza  del  limite di concentrazione di
pericolosita' della sostanza ed allargare l'intervallo man  mano  che
ci si allontana;
    b)  per  le  sostanze  che rientrano nel punto a) ma per le quali
esistono limiti di esposizioni (stabiliti, per  un  primo  gruppo  di
ventisette  sostanze, con direttiva n. 91/332/CEE del 29 maggio 1991)
puo' essere adottato un limite che potra' essere  calibrato  sia  con
riferimento  al  valore  numerico  del  limite di esposizione, sia in
relazione alle  prevedibili  modalita'  d'uso  del  prodotto  che  le
contiene.
  In  scheda  si  dovra'  citare  solo  il  nome  della  sostanza, la
concentrazione o il range di concentrazione di  presenza  che  potra'
essere, in questo caso, sufficientemente ampio.
3) Indicazione dei pericoli.
  Dovranno  essere  riportate  informazioni sintetiche dei rischi che
presenta il preparato, senza necessariamente ripetere le frasi R.
4) Misure di primo soccorso.
  Trattandosi  del  soccorso  che   possono   prestare   i   colleghi
dell'infortunato  o  le  persone  che  si  trovano  a  lui vicine, si
dovranno specificare, per le  possibili  vie  di  esposizione,  quali
azioni di immediato soccorso portare all'infortunato, indicando se e'
necessario   ricorrere   all'intervento  di  personale  specializzato
(medico o servizio di pronto soccorso aziendale).
  Per alcuni prodotti puo' essere necessario specificare quali  mezzi
speciali  dovrebbero  essere  a  disposizione sul luogo di lavoro per
consentire un intervento specifico e immediato.
9) Proprieta' fisiche e chimiche.
  Dovranno essere forniti quei  dati  importanti  per  la  sicurezza,
corredandoli, se puo' essere opportuno, con l'unita' di misura e/o il
metodo usato per la determinazione.
  Si  deve  precisare  che nel caso dei preparati, a differenza delle
sostanze, taluni dati non sono disponibili in letteratura o non  sono
facilmente determinabili sperimentalmente.
  In  questi  casi,  in  linea generale, si potra' indicare "dato non
diponibile", eccetto  i  casi  in  cui  la  conoscenza  di  un  certo
parametro  possa  avere  una  diretta  influenza  sulla  sicurezza di
utilizzo del preparato stesso.
  Quando si dovessero effettuare determinazioni ex novo,  si  ricorda
che  le  stesse devono essere condotte secondo le prescrizioni di cui
all'allegato V del decreto ministeriale  3  dicembre  1985,  n.  555,
ovvero con qualsiasi altro metodo comparabile.
11) Informazioni tossicologiche.
  Dovra' essere riportata una concisa descrizione degli effetti sulla
salute  che  puo' comportare l'esposizione al preparato, indicando le
possibili vie di assunzione e specificando quelli che possono  essere
gli effetti acuti e ritardati, con la relativa sintomatologia.
  Considerato che in genere per i preparati non sono disponibili dati
sperimentali,  la  descrizione degli effetti sulla salute puo' essere
rapportata alle caratteristiche di pericolosita' dei  componenti,  in
relazione alla loro concentrazione nel prodotto.
12) Informazioni ecologiche.
  Non essendo al momento disponibili criteri per la valutazione della
pericolosita'  ambientale  dei  preparati  e non esistendo al momento
sostanze classificate pericolose per l'ambiente (le prescrizioni rel-
ative alla classificazione delle sostanze nei riguardi  dell'ambiente
saranno  fornite dal XII adeguamento al progresso tecnico di prossimo
recepimento ed entreranno in vigore il 1› luglio  1992),  sulla  base
dell'attuale  situazione  normativa  si  puo' riportare una frase del
tipo:  "Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando  di
disperdere il prodotto nell'ambiente".
  Successivamente    quando   saranno   diponibili   i   criteri   di
pericolosita' ambientale per le sostanze o, piu' in la' nel tempo,  i
criteri  di  valutazione  dei  preparati,  si  dovranno aggiornare le
informazioni da riportare nel presente paragrafo per uniformarle alle
richieste della norma.
 E) INFORMAZIONE ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' IN MERITO AI
    PREPARATI PERICOLOSI.
  Per  quanto  previsto  dall'art.  12  e  cioe' all'informazione sui
preparati pericolosi, compresa la composizione  chimica,  da  fornire
all'Istituto superiore di sanita' si precisa che:
   le  informazioni  e  i dati che dovranno essere forniti serviranno
all'amministrazione da una parte per rispondere a richieste di pronto
intervento in caso di emergenza e  dall'altra  a  predisporre  misure
calibrate   a  scopo  di  prevenzione  per  assicurare  una  corretta
manipolazione ed utilizzo di determinati prodotti per evitare che  si
concretizzino rischi per le persone esposte;
   questo  Ministero,  d'intesa  con l'Istituto superiore di sanita',
sta valutando le modalita' e le strutture necessarie per adempiere  a
tale  incombenza;  inoltre  la  Commissione  della CEE sta esaminando
l'opportunita'  di  fornire  agli  Stati  membri,  sotto   forma   di
raccomandazione,  indicazioni su quali potrebbero essere gli elementi
ritenuti necessari per soddisfare le richieste in oggetto.
  Pertanto  si  provvedera',  con  apposito   decreto,   non   appena
compiutamente    definiti   contenuti,   compiti   e   modalita'   di
funzionamento del sistema, a stabilire  le  procedure  operative  per
dare attuazione a quanto disposto dall'art. 12.
                                              Il Ministro: DE LORENZO