Ai presidenti delle giunte regionali Ai presidenti delle province di Trento e di Bolzano Ai medici provinciali della regione Sicilia e, per conoscenza: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Al Ministero dell'interno Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Al Ministero delle partecipazioni statali Al Ministero dell'ambiente Ai commissari del Governo presso le regioni a statuto ordinario e speciale Ai prefetti della Repubblica Ai presidenti delle amministrazioni provinciali Agli assessori regionali alla sanita' Agli assessori provinciali alla sanita' Al medico regionale della Valle d'Aosta Alle unita' socio-sanitarie locali Al Comando centrale carabinieri NAS All'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro All'Istituto superiore di sanita' Con il decreto ministeriale 28 gennaio 1992 (suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 1992) viene data attuazione alle seguenti direttive comunitarie: n. 88/379/CEE del 7 giugno 1988 che fornisce le disposizioni per la classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi; n. 89/178/CEE del 22 febbraio 1989 che modifica l'allegato II della direttiva n. 88/379/CEE, aggiungendo o modificando alcune disposizioni particolari di etichettatura riguardanti i preparati; n. 90/35/CEE del 19 dicembre 1989 che stabilisce le categorie di preparati i cui imballaggi devono essere muniti di chiusure di sicurezza per i bambini e possedere un'indicazione di pericolo avvertibile al tatto; n. 90/492/CEE del 5 settembre 1990 che fornisce indicazioni particolari per i preparati pericolosi immessi sul mercato sotto forma gassosa; n. 91/155/CEE del 5 marzo 1991 che stabilisce le modalita' del sistema di informazione specifica sui preparati pericolosi (schede di sicurezza); n. 91/442/CEE del 23 luglio 1991 che estende l'obbligo delle chiusure di sicurezza per i bambini ad altre tipologie di prodotti. Inoltre viene anche recepita la direttiva n. 89/451/CEE del 17 luglio 1989 che modifica, per i preparati pitture e vernici, il limite di piombo totale. L'emanazione del decreto in oggetto fornisce i criteri per la valutazione di pericolosita' dei preparati, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso, e completa l'azione intrapresa, in stretto collegamento con le analoghe direttive della CEE, per regolamentare la complessa problematica della classificazione delle sostanze e dei preparati pericolosi. E' da sottolineare che vengono introdotti per la prima volta nuovi adempimenti che hanno lo scopo di assicurare una miglior tutela delle persone che entrano in contatto con i preparati pericolosi, sia per motivi professionali sia a livello di utilizzazione personale (schede di sicurezza, chiusure di sicurezza per i bambini e indicazioni tattili per i non vedenti, informazione all'Istituto superiore di sanita' in merito ai preparati pericolosi immessi sul mercato). La complessita' degli adempimenti previsti, abbinata alla novita' degli stessi per molti settori produttivi e i tempi ristretti tra la pubblicazione del decreto in oggetto e la sua entrata in vigore, comporteranno sicuramente per i destinatari della norma un notevole sforzo organizzativo. Considerato inoltre i tempi richiesti a livello operativo per dare una compiuta attuazione alla norma, secondo lo spirito e la lettera della stessa, si rendera' necessario che da parte degli organismi di controllo, soprattutto nella fase iniziale di applicazione del decreto in oggetto, venga esercitata principalmente un'azione di supporto consultivo nei confronti dei soggetti della norma al fine di realizzare una corretta e completa applicazione della stessa, agendo in stretto collegamento con questo Ministero e con l'Istituto superiore di sanita' che sono, come sempre, a disposizione per fornire il necessario ausilio sotto il profilo sia interpretativo che attuativo. CAMPO DI APPLICAZIONE Come detto sopra il decreto, fatte salve le esclusioni di cui all'art. 1, par. 3, si applica a tutti quei preparati che contengono sostanze pericolose e risultino, sulla base dell'applicazione dei criteri di cui all'art. 3, essi stessi pericolosi nonche' ai preparati menzionati nell'allegato II. Tra le tipologie di preparati che, come specificato dal paragrafo 3 dell'art. 1, non rientrano nel campo di applicazione del decreto in oggetto meritano di essere ricordati: gli antiparassitari che formano oggetto del decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1988. Per tali preparati, che per le loro peculiarita' utilizzative hanno, oltre ad un sistema valutativo specifico e particolare stabilito dalla direttiva n. 78/631/CEE, e successive modifiche, un regime comunitario gia' definito per gli antiparassitari per uso agricolo (direttiva n. 91/441) ed in via di definizione per gli antiparassitari non agricoli a livello comunitario, la Commissione della CEE esaminera', entro il 7 giugno 1993, sulla base di relazioni che verranno sottoposte dagli Stati membri, le eventuali insufficienze e lacune della direttiva antiparassitari alla luce dei nuovi criteri forniti con la direttiva "preparati pericolosi"; gli alimenti, per l'uomo e per gli animali, pronti per il consumo. Con questa dizione si vuole intendere che i vari additivi che vengono utilizzati per la preparazione degli alimenti una volta incorporati nel prodotto alimentare sono essi stessi considerati alimenti, ma quando vengono immessi sul mercato in modo separato dall'alimento sono considerati sostanze o preparati chimici ed in quanto tali ricadono nel campo di applicazione, se preparati, del presente decreto. Si ritiene opportuno inoltre fornire alcune considerazioni suppletive in merito al campo di applicazione del presente decreto: i preparati sono definiti dall'art. 2 della legge n. 256/1974 come miscugli o soluzioni di due o piu' sostanze. E' opportuno precisare che una miscela di processo, ottenuta cioe' per reazione chimica, distillazione o estrazione, e' considerata "sostanza", in quanto i componenti della miscela finale non sono mescolati intenzionalmente tra loro; in relazione a problemi interpretativi precedentemente da piu' parti sollevati circa l'inclusione o meno nell'ambito delle norme di cui trattasi degli oggetti o manufatti (i cosiddetti "articoli") si specifica che gli stessi non rientrano nel campo di applicazione della legislazione delle sostanze e preparati pericolosi. In mancanza di una definizione ufficiale di "articolo" su cui peraltro la Commissione CEE sta lavorando, si trascrive per opportuno riferimento la definizione di "articolo" fornita nella guida "Come fare la dichiarazione per l'inventario EINECS" predisposta a suo tempo dalla CEE nell'ambito dei lavori per la costituzione dell'EINECS: "prodotto con specifica forma, superficie o disegno, che gli vengono conferiti durante la fabbricazione; ha una funzione che dipende in tutto ed in parte dalla sua forma o disegno e non subisce cambiamenti nella composizione chimica durante l'uso finale"; per taluni preparati che, pur contenendo componenti pericolosi per la salute, non sono pericolosi nella forma in cui sono immessi sul mercato, la Commissione della CEE ha individuato, nell'ambito della "guida alla classificazione ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi" riportata all'interno della direttiva n. 91/325/CEE - XII adeguamento al progresso tecnico della direttiva n. 67/548/CEE -, precisi criteri che richiedono una classificazione di tali preparati, ma accorda una deroga alla loro etichettatura purche', quando immessi sul mercato per usi professionali, le stesse informazioni che sarebbero dovute apparire sull'etichetta, vengano fornite nella scheda di sicurezza. La deroga e' concessa unicamente a polimeri, elastomeri e leghe metalliche; se si ritiene che altre tipologie di prodotti potrebbero essere configurati come quelli sopracitati, gli interessati dovranno fornire a questo Ministero tutti gli elementi di valutazione necessari; successivamente, se le motivazioni e gli elementi forniti saranno ritenuti congrui, sara' cura del Ministero della sanita' di sottoporre la questione alla Commissione della CEE per richiederne l'inserimento nella direttiva stessa; l'art. 13 del decreto 28 gennaio 1992 abroga, alla data della sua entrata in vigore, i decreti ministeriali 17 e 18 ottobre 1984 (preparati solventi e preparati pitture, vernici, adesivi, ecc.). Tuttavia i preparati pericolosi rientranti nel campo di applicazione dei due predetti decreti ministeriali 17 e 18 ottobre 1984, classificati ed etichettati secondo i criteri ivi contenuti, possono essere immessi sul mercato sino ad un anno dall'entrata in vigore del decreto 28 gennaio 1992. Per quanto si riferisce agli adempimenti previsti dal decreto in oggetto si desidera fornire alcune indicazioni e chiarimenti su taluni degli aspetti qualificanti ed in particolare su: A) Classificazione di pericolosita'. B) Etichettatura. C) Imballaggio. D) Schede di sicurezza. E) Informazione all'Istituto superiore di sanita' in merito ai preparati pericolosi. A) CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA'. Bisogna innanzitutto distinguere tra determinazione delle proprieta' chimico-fisiche e di quelle biologiche. Le prime devono essere determinate sperimentalmente sul preparato, utilizzando i metodi specificati nell'allegato V, punto A), del decreto ministeriale 3 dicembre 1985, e successive modificazioni, a meno che il preparato non contenga sostanze che abbiano proprieta' esplosive, comburenti o di infiammabilita', e che il fabbricante ritenga che il preparato in ogni caso non possa presentare tali pericoli. Per i preparati aerosol si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 741/1982 in materia di infiammabilita'. La valutazione dei pericoli per la salute puo' invece essere effettuata: utilizzando la procedura di calcolo indicata (il cosiddetto metodo convenzionale), oppure determinando le proprieta' tossicologiche del preparato effettuando le sperimentazioni secondo i metodi indicati nell'allegato V, punto B), del decreto ministeriale 3 dicembre 1985, e successive modificazioni. Benche' le due determinazioni abbiano una uguale significativita' ed applicabilita' per la classificazione di un preparato, quando si avessero a disposizione, per una stessa proprieta' biologica, ambedue le valutazioni, il preparato dovra' essere classificato sulla base della prova sperimentale sul preparato, tranne nel caso di effetti cancerogeni, teratogeni e mutageni per i quali si utilizza esclusivamente la procedura di calcolo. Si sottolinea che, ovviamente, la determinazione di una proprieta' biologica effettuata mediante sperimentazione prevale sulla procedura di calcolo solo per la proprieta' testata; per le altre proprieta' biologiche si applichera' la procedura di calcolo. La valutazione dei pericoli per la salute di un preparato potra' tener conto degli effetti tossicologici sull'uomo, nel senso che quando si constata che gli effetti sull'uomo differiscono da quelli derivanti dall'applicazione della metodologia di calcolo o dalla prova sperimentale su animali, il preparato sara' classificato sulla base degli effetti riscontrati sull'uomo. E' tuttavia da sottolineare che la direttiva n. 91/325/CEE soprarichiamata e di prossimo recepimento nel nostro Paese fornisce alcune indicazioni al riguardo precisando che "le prove sull'uomo dovrebbero essere scoraggiate e normalmente non dovrebbero essere utilizzate per confutare i dati positivi sugli animali". A livello comunitario si sta lavorando per fornire indicazioni op- erative che consentano di chiarire, secondo modalita' e criteri attuativi piu' puntuali, in quali casi e come poter utilizzare i dati derivanti dall'esperienza sull'uomo, maturata a livello industriale e non, per classificare i prodotti. Il metodo convenzionale di calcolo di cui all'art. 3 del decreto, consente di determinare la classificazione del preparato, per quanto si riferisce ai pericoli per la salute, partendo dalla classificazione di pericolo, ivi compresa quella provvisoria prevista all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 927/1981, delle sostanze pericolose presenti: ad ogni effetto biologico e quindi ad ogni frase R e' attribuita una concentrazione limite; in funzione della presenza percentuale di sostanze pericolose contenute in un preparato sara' possibile determinare la pericolosita' dello stesso. Per gli effetti additivi, e cioe' tossicita' acuta da una parte e corrosione ed irritazione dall'altra, viene inoltre richiesto di effettuare la sommatoria delle sostanze presenti in concentrazione al di sotto del valore limite percentuale indicato. Nelle tabelle da 1 a 6 allegate al decreto sono riportati i limiti di concentrazione assegnati ad ogni frase R relativa ad effetti biologici; tali valori generali dovranno essere utilizzati a meno che siano stati assegnati limiti personalizzati che la Commissione della CEE ha iniziato ad attribuire con direttiva n. 91/325/CEE in corso di recepimento. In ogni caso le aziende possono anticipare la applicazione pratica della predetta direttiva n. 91/325. Un caso particolare e' rappresentato dall'impiego di preparati come costituenti di altri preparati; le informazioni contenute in etichetta infatti non sono sufficienti al formulatore del preparato finale per effettuare correttamente la valutazione e classificazione del suo preparato. Pertanto il fornitore del preparato usato come costituente di altri preparati dovra' fornire, su richiesta giustificata, i dati sulle sostanze pericolose presenti per mettere in grado l'utilizzatore di applicare correttamente la norma in oggetto. Si tratta in pratica di fornire indicazioni sulla idoneita' chimica o sulla concentrazione, nel preparato fornito, delle sostanze pericolose presenti. B) ETICHETTATURA. Oltre alle consuete prescrizioni di etichettatura stabilite dalla legge n. 256/1974 e successive modifiche e decreti di attuazione con il presente decreto: si richiede di riportare il numero telefonico del responsabile dell'immissione sul mercato stabilito nella Comunita' europea (fabbricante, importatore o distributore); per i prodotti venduti al dettaglio si deve indicare il quantitativo nominale (massa o volume); si limita in genere ad un massimo di quattro il numero di nomi chimici da riportare per identificare le sostanze che presentano i rischi piu' rilevanti per la salute. In ogni caso quando un preparato e' contraddistinto con le frasi R39, R40, R42, R43, R42/43, R45, R46, R47, R48 il nome delle sostanze che determinano l'attribuzione di queste frasi deve essere riportato in etichetta. In tale ipotesi possono risultare necessari piu' di quattro nomi; si introduce una deroga alla richiesta generale della norma di indicare le sostanze con una denominazione di cui all'allegato I del decreto ministeriale n. 555/1987 e successive modificazioni o con una nomenclatura internazionale riconosciuta quando non vi figuri. Tale deroga puo' essere utilizzata dal fabbricante quando possa dimostrare che l'indicazione del nome della sostanza in etichetta puo' compromettere la riservatezza e la tutela della proprieta' industriale. In questo caso, per sostanze classificate come nocive per effetti acuti, il fabbricante puo' identificare la sostanza con un nome generico, ma che comunque metta in evidenza i gruppi funzionali significativi, informandone questo Ministero, che provvedera' a trasmettere le informazioni ricevute alla CEE. Ulteriori e piu' dettagliate modalita' e disposizioni saranno fornite successivamente, in accordo con analoghi provvedimenti comunitari attualmente in elaborazione. C) IMBALLAGGIO. Sono state identificate le tipologie di preparati che debbono essere muniti di chiusure di sicurezza per i bambini e/o portare indicazioni di pericolo avvertibili al tatto. Per quanto si riferisce alle modalita' operative per dare attuazione a tali disposizioni, le stesse sono state fornite dalla CEE con direttiva n. 91/410/CEE (quattordicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva n. 67/548/CEE) di prossimo recepimento, con cui si forniranno anche i tempi di entrata in applicazione delle prescrizioni in oggetto. Si desidera comunque anticipare che i dispositivi richiamati dovranno rispondere rispettivamente alla norma ISO 8317 (ed. 1 luglio 1989) e EN 272 (ed. 20 agosto 1989). D) SCHEDE DI SICUREZZA. L'introduzione dell'obbligo di fornire, da parte dei fornitori agli utilizzatori professionali dei preparati pericolosi, le informazioni di cui alle schede di sicurezza, risponde all'esigenza di dare agli utenti professionali un'informazione sufficientemente completa per consentire loro di prendere le misure necessarie per tutelare la sa- lute e la sicurezza sul posto di lavoro. Successivamente la CEE provvedera' ad estendere quest'obbligo anche alle sostanze pericolose (fermo restando che i contenuti delle schede saranno gli stessi) ed a regolamentare l'informazione che il datore di lavoro dovra' dare ai propri lavoratori, attraverso una scheda di sicurezza che dovrebbe riprendere in gran parte i contenuti della scheda in oggetto. Si sottolinea che la scheda di sicurezza e' destinata agli utilizzatori professionali, mentre per i prodotti che sono venduti al pubblico le informazioni che appaiono in etichetta sono in generale da considerare sufficienti; tuttavia quando lo stesso prodotto puo' essere utilizzato in campo professionale, la scheda di sicurezza dovra' essere fornita su richiesta dell'utilizzatore. Per quanto si riferisce alla compilazione delle schede di sicurezza, l'art. 11 del decreto prescrive le voci che devono obbligatoriamente comparire, mentre la loro sequenza e' raccomandata nell'ordine ivi indicato. il decreto riporta in allegato III una "Guida alla redazione delle schede di sicurezza" che ha lo scopo di meglio identificare le informazioni da fornire. Questo documento intende orientare il compilatore della scheda nella scelta delle notizie, informazioni e dati da trasmettere all'utilizzatore del preparato per metterlo in grado di poter prendere tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza e la salute sul posto di lavoro. Fermo restando questo obiettivo, talune informazioni che sembrerebbero essere richieste in piu' di un paragrafo, potranno essere citate in un solo punto, quello che meglio si attaglia alla richiesta di cui trattasi, anche per non appesantire inutilmente la scheda stessa. Per alcune delle voci riportate nella guida citata e' opportuno fornire indicazioni esplicative per una loro miglior comprensione: 1) Identificazione del preparato e delle societa'. Per l'applicazione del par. 1.3 relativamente al numero telefonico dell'organismo ufficiale di consultazione vedere successivo punto E) della presente circolare. 2) Composizione/informazione sugli ingredienti. Dovranno essere citate: - le sostanze classificate pericolose per la salute ai sensi della legge n. 256/1974; - le sostanze per le quali esistono limiti di esposizione comunitari, ancorche' non classificate secondo il precedente trattino, insieme alla loro concentrazione o alla loro gamma di concentrazione. Al riguardo si devono sottolineare le seguenti considerazioni: a) dovranno essere riportate in scheda le sostanze che sono classificate (sia dalla CEE che da parte dei fornitori) come pericolose per la salute quando superino lo 0,1% per le sostanze molto tossiche e tossiche e l'1% per le sostanze corrosive, nocive ed irritanti. In tale caso dovra' essere riportato: il nome della sostanza, il simbolo e le frasi R (scritte per esteso) assegnate e relative ai soli rischi biologici. Per quanto riguarda la gamma di concentrazione si ritiene possa essere indicato un "range" con limiti estremi abbastanza ravvicinati quando si sia in corrispondenza del limite di concentrazione di pericolosita' della sostanza ed allargare l'intervallo man mano che ci si allontana; b) per le sostanze che rientrano nel punto a) ma per le quali esistono limiti di esposizioni (stabiliti, per un primo gruppo di ventisette sostanze, con direttiva n. 91/332/CEE del 29 maggio 1991) puo' essere adottato un limite che potra' essere calibrato sia con riferimento al valore numerico del limite di esposizione, sia in relazione alle prevedibili modalita' d'uso del prodotto che le contiene. In scheda si dovra' citare solo il nome della sostanza, la concentrazione o il range di concentrazione di presenza che potra' essere, in questo caso, sufficientemente ampio. 3) Indicazione dei pericoli. Dovranno essere riportate informazioni sintetiche dei rischi che presenta il preparato, senza necessariamente ripetere le frasi R. 4) Misure di primo soccorso. Trattandosi del soccorso che possono prestare i colleghi dell'infortunato o le persone che si trovano a lui vicine, si dovranno specificare, per le possibili vie di esposizione, quali azioni di immediato soccorso portare all'infortunato, indicando se e' necessario ricorrere all'intervento di personale specializzato (medico o servizio di pronto soccorso aziendale). Per alcuni prodotti puo' essere necessario specificare quali mezzi speciali dovrebbero essere a disposizione sul luogo di lavoro per consentire un intervento specifico e immediato. 9) Proprieta' fisiche e chimiche. Dovranno essere forniti quei dati importanti per la sicurezza, corredandoli, se puo' essere opportuno, con l'unita' di misura e/o il metodo usato per la determinazione. Si deve precisare che nel caso dei preparati, a differenza delle sostanze, taluni dati non sono disponibili in letteratura o non sono facilmente determinabili sperimentalmente. In questi casi, in linea generale, si potra' indicare "dato non diponibile", eccetto i casi in cui la conoscenza di un certo parametro possa avere una diretta influenza sulla sicurezza di utilizzo del preparato stesso. Quando si dovessero effettuare determinazioni ex novo, si ricorda che le stesse devono essere condotte secondo le prescrizioni di cui all'allegato V del decreto ministeriale 3 dicembre 1985, n. 555, ovvero con qualsiasi altro metodo comparabile. 11) Informazioni tossicologiche. Dovra' essere riportata una concisa descrizione degli effetti sulla salute che puo' comportare l'esposizione al preparato, indicando le possibili vie di assunzione e specificando quelli che possono essere gli effetti acuti e ritardati, con la relativa sintomatologia. Considerato che in genere per i preparati non sono disponibili dati sperimentali, la descrizione degli effetti sulla salute puo' essere rapportata alle caratteristiche di pericolosita' dei componenti, in relazione alla loro concentrazione nel prodotto. 12) Informazioni ecologiche. Non essendo al momento disponibili criteri per la valutazione della pericolosita' ambientale dei preparati e non esistendo al momento sostanze classificate pericolose per l'ambiente (le prescrizioni rel- ative alla classificazione delle sostanze nei riguardi dell'ambiente saranno fornite dal XII adeguamento al progresso tecnico di prossimo recepimento ed entreranno in vigore il 1 luglio 1992), sulla base dell'attuale situazione normativa si puo' riportare una frase del tipo: "Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente". Successivamente quando saranno diponibili i criteri di pericolosita' ambientale per le sostanze o, piu' in la' nel tempo, i criteri di valutazione dei preparati, si dovranno aggiornare le informazioni da riportare nel presente paragrafo per uniformarle alle richieste della norma. E) INFORMAZIONE ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' IN MERITO AI PREPARATI PERICOLOSI. Per quanto previsto dall'art. 12 e cioe' all'informazione sui preparati pericolosi, compresa la composizione chimica, da fornire all'Istituto superiore di sanita' si precisa che: le informazioni e i dati che dovranno essere forniti serviranno all'amministrazione da una parte per rispondere a richieste di pronto intervento in caso di emergenza e dall'altra a predisporre misure calibrate a scopo di prevenzione per assicurare una corretta manipolazione ed utilizzo di determinati prodotti per evitare che si concretizzino rischi per le persone esposte; questo Ministero, d'intesa con l'Istituto superiore di sanita', sta valutando le modalita' e le strutture necessarie per adempiere a tale incombenza; inoltre la Commissione della CEE sta esaminando l'opportunita' di fornire agli Stati membri, sotto forma di raccomandazione, indicazioni su quali potrebbero essere gli elementi ritenuti necessari per soddisfare le richieste in oggetto. Pertanto si provvedera', con apposito decreto, non appena compiutamente definiti contenuti, compiti e modalita' di funzionamento del sistema, a stabilire le procedure operative per dare attuazione a quanto disposto dall'art. 12. Il Ministro: DE LORENZO