IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 ottobre 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590; Vista la proposta di istituzione della facolta' di agraria avanzata dalle autorita' accademiche dell'Universita degli studi di Parma; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 con cui, previo pareri espressi dai comitati universitari regionali di coordinamento e dal Consiglio universitario nazionale, e' stato approvato il piano di sviluppo dell'Universita' per il triennio 1991-93, che per l'Universita' di Parma prevede la istituzione della facolta' di agraria con il corso di laurea in "scienze e tecnologie alimentari" che funzionera' a Reggio Emilia; Rilevata la necessita' di apportare le modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale e' stato istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 16, relativo alle modifiche di statuto; Viste le deliberazioni del senato accademico del 6 febbraio 1992 e del consiglio di amministrazione in data 25 febbraio 1992, che confermano le precedenti richieste, nonche' le conseguenti modifiche di statuto; Decreta: Art. 1. Nell'Universita' degli studi di Parma e' istituita la facolta' di agraria con il corso di laurea in "scienze e tecnologie alimentari".