IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI
                    STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO
                      IL MINISTRO DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
                                  E
                IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Vista  la  propria intesa, avente come oggetto la definizione degli
obiettivi,  degli  interventi  e  delle  azioni  tra  loro  collegate
funzionalmente  per la promozione e lo sviluppo di parchi scientifici
e tecnologici nelle aree meridionali;
  Considerato che il parco scientifico  e  tecnologico  si  configura
come  un  sistema  organizzato  sul territorio di strutture, risorse,
competenze ed attivita',  impegnato,  tra  l'altro,  sugli  obiettivi
espressamente indicati da detta intesa;
  Vista la relazione della commissione tecnico-scientifica, istituita
ai sensi dell'intesa medesima;
  Considerato   che   detta  commissione  ha  predisposto,  ai  sensi
dell'intesa, una specifica scheda informativa;
  Vista la legge n. 64/1986 e la  legge  n.  46/1982  e  ritenuta  la
necessita'  di  attuare  l'intesa, insieme alle raccomandazioni della
commissione, in armonia con le loro disposizioni;
                             Decretano:
                    Presentazione delle proposte
                 di parco scientifico e tecnologico
  1. Sono legittimate a proporre iniziative di parchi  scientifici  e
tecnologici,  ai  sensi  dell'intesa di programma citata in premessa,
associazioni di soggetti  secondo  una  delle  forme  previste  dalla
normativa   vigente,  comprendenti  imprese  e  loro  consorzi,  enti
pubblici  territoriali  e  non,  universita',  unitamente  ad   altri
organismi di ricerca.
  A   ciascuna   istanza  dovra'  essere  acclusa  l'apposita  scheda
informativa, qui allegata,  predisposta  dalla  commissione  tecnico-
scientifica,  che fa parte integrante del presente decreto.  Ciascuna
pagina della scheda dovra' essere sottoscritta  da  un  responsabile,
designato dai soggetti promotori mediante atto formale.
  Le   suddette   istanze   devono   essere   presentate,   in  prima
applicazione, entro novanta giorni dalla pubblicazione  del  presente
decreto in Gazzetta Ufficiale, direttamente a ciascuna delle seguenti
amministrazioni, in triplice copia:
    a)  Ministro  per  gli  interventi straordinari nel Mezzogiorno -
Dipartimento per il Mezzogiorno - Via Veneto n. 56 - Roma;
    b) Ministero del bilancio  e  della  programmazione  economica  -
Gabinetto - Via XX Settembre - Roma;
    c)  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica e
tecnologica - Lungotevere Thaon de Revel n. 76 - Roma.
  2. Per quanto riguarda il regime  di  proprieta'  si  applicano  le
norme   vigenti   previste   dalle  diverse  fonti  di  finanziamento
dell'intesa. In  particolare  per  quanto  riguarda  le  opere  e  le
infrastrutture   che   fossero   a   totale   carico  dell'intervento
straordinario nel Mezzogiorno, queste dovranno essere destinate a re-
stare di proprieta' pubblica e assoggettate a permanente destinazione
per  la  produzione  e/o  il  trasferimento di risorse scientifiche e
tecnologiche finalizzate  alla  crescita  del  sistema  produttivo  e
dell'occupazione.
  3. Non potranno essere accolte le istanze che si riferiscono a:
    a)  iniziative  che  si  configurino  come  me'ra aggregazione di
interventi privi di collegamenti funzionali;
    b) interventi gia' dotati di una specifica copertura  finanziaria
su altre fonti;
    c)  investimenti  la cui conclusione superi il periodo massimo di
tre anni dalla consegna dei lavori.
                       Condizioni di priorita'
  4. Le proposte ritenute  prioritarie  ai  fini  dell'istruttoria  e
dell'entita'  del  finanziamento  pubblico  ad esse attribuibile sono
quelle che si configurano:
    a)   come   iniziative   attivabili   in   ambito   regionale   o
interregionale   che   aggreghino  unitariamente  e  organizzino  sul
territorio  una  varieta'  di  interessi  scientifici  e  tecnologici
qualificati a caratterizzare le finalita' dei parchi;
    b) come valorizzazione di investimenti pubblici gia' realizzati o
in itinere, compatibili con le finalita' dei parchi;
    c) come iniziative in grado di raggiungere nei termini piu' brevi
le condizioni necessarie di autonomia economico-finanziaria;
    d)  come strumenti di supporto di processi di industrializzazione
compatibili con la crescita reale di un sistema  economico-produttivo
ad  alta innovazione tecnologica, in linea con i piu' avanzati stand-
ard europei;
    e) come iniziative  suscettibili  di  attivare  finanziamenti  in
altre gestioni pubbliche e private.
  5.  Le  proposte, corredate dal programma di massima e dal progetto
di copertura finanziaria,  sono  valutate  sulla  base  dei  seguenti
criteri:
    a)  validita'  e  coerenza  delle proposte con gli obiettivi e le
finalita' generali dell'intesa, nonche' in relazione ai contenuti dei
singoli progetti previsti per l'attuazione delle iniziative stesse;
    b) attitudine ad attivare e  contribuire  alla  realizzazione  di
obiettivi  di  riequilibrio  e  di sviluppo socio-economico, tecnico-
scientifico e produttivo, anche mediante l'attivazione  di  piani  di
investimenti  aggiuntivi  da  parte  delle  singole  imprese e/o loro
consorzi;
    c) capacita' di promuovere programmi di formazione del  personale
da coinvolgere nelle attivita' di ricerca e di gestione del parco;
    d)  attitudine  ad  influire direttamente e/o indirettamente, sui
livelli di occupazione e sulla relativa qualificazione professionale.
  Ai fini di cui sopra, il Ministro per gli  interventi  straordinari
nel  Mezzogiorno  puo'  disporre  l'attuazione  di  studi,  azioni di
promozione, di accompagnamento e di monitoraggio, nonche' ogni  altra
attivita'  idonea  a  favorire,  sotto gli aspetti sia strategici che
gestionali, la piu' rispondente attuazione dell'intesa  di  programma
per il miglior raggiungimento degli obiettivi generali.
  6.   Sulla  base  delle  proposte  pervenute  i  Ministri  per  gli
interventi straordinari nel  Mezzogiorno,  dell'universita'  e  della
ricerca   scientifica   e   tecnologica,   del   bilancio   e   della
programmazione   economica,   concordano   un   programma   per    la
realizzazione  e  lo sviluppo di parchi scientifici e tecnologici nel
Mezzogiorno    con   l'indicazione   delle   somme   necessarie   per
l'attuazione, tenuto conto che non sussiste obbligo  di  prescegliere
una o piu' delle suddette proposte. A cio' si provvede ferme restando
le   competenze   e   le   procedure   proprie   di   ciascuna  delle
amministrazioni concertanti.
  7. Le spese sostenute per la presentazione  delle  proposte  e  dei
progetti non sono rimborsabili.
  8.  Per  la  realizzazione  delle iniziative si procedera' mediante
l'utilizzazione degli strumenti di competenza  delle  amministrazioni
partecipanti  all'intesa  e,  in particolare, ove ritenuto opportuno,
ricorrendo alla procedura dell'"Accordo di programma" e  costituendo,
ove occorra, congiunti gruppi di lavoro.
  9.  La  vigilanza ed il controllo degli investimenti spetta, per la
parte  da  ciascuna  finanziata,  ad  ognuna  delle   amministrazioni
competenti.
  10.  Ove,  nel  corso  delle  procedure,  i Ministri concertanti lo
ritengano, gli  stessi  possono  chiedere,  su  questioni  specifiche
inerenti  l'attuazione  delle  presenti  direttive,  il  parere della
commissione tecnico-scientifica.
   Roma, 3 febbraio 1992
                   Il Ministro per gli interventi
                    straordinari nel Mezzogiorno
                               MANNINO
                      Il Ministro del bilancio
                  e della programmazione economica
                           CIRINO POMICINO
                    Il Ministro dell'universita'
              e della ricerca scientifica e tecnologica
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