IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Vista la propria intesa, avente come oggetto la definizione degli obiettivi, degli interventi e delle azioni tra loro collegate funzionalmente per la promozione e lo sviluppo di parchi scientifici e tecnologici nelle aree meridionali; Considerato che il parco scientifico e tecnologico si configura come un sistema organizzato sul territorio di strutture, risorse, competenze ed attivita', impegnato, tra l'altro, sugli obiettivi espressamente indicati da detta intesa; Vista la relazione della commissione tecnico-scientifica, istituita ai sensi dell'intesa medesima; Considerato che detta commissione ha predisposto, ai sensi dell'intesa, una specifica scheda informativa; Vista la legge n. 64/1986 e la legge n. 46/1982 e ritenuta la necessita' di attuare l'intesa, insieme alle raccomandazioni della commissione, in armonia con le loro disposizioni; Decretano: Presentazione delle proposte di parco scientifico e tecnologico 1. Sono legittimate a proporre iniziative di parchi scientifici e tecnologici, ai sensi dell'intesa di programma citata in premessa, associazioni di soggetti secondo una delle forme previste dalla normativa vigente, comprendenti imprese e loro consorzi, enti pubblici territoriali e non, universita', unitamente ad altri organismi di ricerca. A ciascuna istanza dovra' essere acclusa l'apposita scheda informativa, qui allegata, predisposta dalla commissione tecnico- scientifica, che fa parte integrante del presente decreto. Ciascuna pagina della scheda dovra' essere sottoscritta da un responsabile, designato dai soggetti promotori mediante atto formale. Le suddette istanze devono essere presentate, in prima applicazione, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto in Gazzetta Ufficiale, direttamente a ciascuna delle seguenti amministrazioni, in triplice copia: a) Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno - Dipartimento per il Mezzogiorno - Via Veneto n. 56 - Roma; b) Ministero del bilancio e della programmazione economica - Gabinetto - Via XX Settembre - Roma; c) Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica - Lungotevere Thaon de Revel n. 76 - Roma. 2. Per quanto riguarda il regime di proprieta' si applicano le norme vigenti previste dalle diverse fonti di finanziamento dell'intesa. In particolare per quanto riguarda le opere e le infrastrutture che fossero a totale carico dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, queste dovranno essere destinate a re- stare di proprieta' pubblica e assoggettate a permanente destinazione per la produzione e/o il trasferimento di risorse scientifiche e tecnologiche finalizzate alla crescita del sistema produttivo e dell'occupazione. 3. Non potranno essere accolte le istanze che si riferiscono a: a) iniziative che si configurino come me'ra aggregazione di interventi privi di collegamenti funzionali; b) interventi gia' dotati di una specifica copertura finanziaria su altre fonti; c) investimenti la cui conclusione superi il periodo massimo di tre anni dalla consegna dei lavori. Condizioni di priorita' 4. Le proposte ritenute prioritarie ai fini dell'istruttoria e dell'entita' del finanziamento pubblico ad esse attribuibile sono quelle che si configurano: a) come iniziative attivabili in ambito regionale o interregionale che aggreghino unitariamente e organizzino sul territorio una varieta' di interessi scientifici e tecnologici qualificati a caratterizzare le finalita' dei parchi; b) come valorizzazione di investimenti pubblici gia' realizzati o in itinere, compatibili con le finalita' dei parchi; c) come iniziative in grado di raggiungere nei termini piu' brevi le condizioni necessarie di autonomia economico-finanziaria; d) come strumenti di supporto di processi di industrializzazione compatibili con la crescita reale di un sistema economico-produttivo ad alta innovazione tecnologica, in linea con i piu' avanzati stand- ard europei; e) come iniziative suscettibili di attivare finanziamenti in altre gestioni pubbliche e private. 5. Le proposte, corredate dal programma di massima e dal progetto di copertura finanziaria, sono valutate sulla base dei seguenti criteri: a) validita' e coerenza delle proposte con gli obiettivi e le finalita' generali dell'intesa, nonche' in relazione ai contenuti dei singoli progetti previsti per l'attuazione delle iniziative stesse; b) attitudine ad attivare e contribuire alla realizzazione di obiettivi di riequilibrio e di sviluppo socio-economico, tecnico- scientifico e produttivo, anche mediante l'attivazione di piani di investimenti aggiuntivi da parte delle singole imprese e/o loro consorzi; c) capacita' di promuovere programmi di formazione del personale da coinvolgere nelle attivita' di ricerca e di gestione del parco; d) attitudine ad influire direttamente e/o indirettamente, sui livelli di occupazione e sulla relativa qualificazione professionale. Ai fini di cui sopra, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno puo' disporre l'attuazione di studi, azioni di promozione, di accompagnamento e di monitoraggio, nonche' ogni altra attivita' idonea a favorire, sotto gli aspetti sia strategici che gestionali, la piu' rispondente attuazione dell'intesa di programma per il miglior raggiungimento degli obiettivi generali. 6. Sulla base delle proposte pervenute i Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, del bilancio e della programmazione economica, concordano un programma per la realizzazione e lo sviluppo di parchi scientifici e tecnologici nel Mezzogiorno con l'indicazione delle somme necessarie per l'attuazione, tenuto conto che non sussiste obbligo di prescegliere una o piu' delle suddette proposte. A cio' si provvede ferme restando le competenze e le procedure proprie di ciascuna delle amministrazioni concertanti. 7. Le spese sostenute per la presentazione delle proposte e dei progetti non sono rimborsabili. 8. Per la realizzazione delle iniziative si procedera' mediante l'utilizzazione degli strumenti di competenza delle amministrazioni partecipanti all'intesa e, in particolare, ove ritenuto opportuno, ricorrendo alla procedura dell'"Accordo di programma" e costituendo, ove occorra, congiunti gruppi di lavoro. 9. La vigilanza ed il controllo degli investimenti spetta, per la parte da ciascuna finanziata, ad ognuna delle amministrazioni competenti. 10. Ove, nel corso delle procedure, i Ministri concertanti lo ritengano, gli stessi possono chiedere, su questioni specifiche inerenti l'attuazione delle presenti direttive, il parere della commissione tecnico-scientifica. Roma, 3 febbraio 1992 Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno MANNINO Il Ministro del bilancio e della programmazione economica CIRINO POMICINO Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica RUBERTI