IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547; Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, di istituzione del Servizio nazionale della protezione civile (art. 5, comma 3); Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, rispettivamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile; Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile; Vista la nota n. 821 del 13 maggio 1991 del Consorzio acquedotti di Perugia che richiede, al fine di fronteggiare l'emergenza idropotabile dovuta alla presenza di ferro e manganese nelle acque distribuite dal Consorzio in concentrazioni superiori ai valori massimi ammissibili per le acque destinate al consumo umano stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, la realizzazione di un impianto per l'abbattimento di tali sostanze; Visto che nella nota citata e' dichiarato che le acque di detto Consorzio provvedono al rifornimento idrico di oltre 240.000 abitanti residenti nei comuni di Perugia, Corciano, Magione, Torgiano, Bastia Umbra, Bettona, Valfrabbrica, Nocera Umbra e Passignano sul Trasimeno, in provincia di Perugia; Visto il progetto presentato dal Consorzio in data 26 marzo 1991 che quantifica l'intervento richiesto in L. 1.200.000.000; Vista la nota n. 2156 del 5 novembre 1991 del Consorzio acquedotti di Perugia che rimette una relazione integrativa sull'intervento dell'importo ridotto a lire 980.000.000 per lavori di fornitura di apparecchiature per l'abbattimento del ferro e del manganese limitatamente alle portate di 150 l/s; Considerato che l'importo puo' essere ulteriormente ridotto a L. 860.000.000 per la riduzione dell'IVA dal 19% al 4% in applicazione della circolare n. 69 del 24 ottobre 1990 del Ministero delle finanze; Valutata la necessita' di consentire tale realizzazione al fine di fronteggiare l'emergenza idrica che comporta, altresi', un incombente rischio sotto l'aspetto socio-sanitario; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma (tra le altre si citano in particolare, il decreto legislativo 18 novembre 1923, n. 2440 ed il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni, e la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive integrazioni e modifiche); Dispone: Art. 1. Per gli interventi di cui in premessa e' assegnata al Consorzio acquedotti di Perugia la somma di lire 860.000.000 con imputazione al Fondo della protezione civile.