IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto il decreto-legge 10 luglio  1982,  n.  428,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Vista  la  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  di istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile (art. 5, comma 3);
  Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n.  987/FPC/ZA
del   20  maggio  1987,  rispettivamente  pubblicate  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno  1987  che,
tra  l'altro,  dettano  norme  in merito all'esclusione dell'istituto
della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della
protezione civile;
  Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n.  1348/FPC,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  31  dell'8  febbraio  1988,  che detta norme
dirette ad accelerare le procedure dei progetti per  l'esecuzione  di
opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;
  Vista la nota n. 821 del 13 maggio 1991 del Consorzio acquedotti di
Perugia   che   richiede,   al   fine   di  fronteggiare  l'emergenza
idropotabile dovuta alla presenza di ferro e  manganese  nelle  acque
distribuite  dal  Consorzio  in  concentrazioni  superiori  ai valori
massimi ammissibili per le acque destinate al consumo umano stabiliti
dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,  n.  236,
la realizzazione di un impianto per l'abbattimento di tali sostanze;
  Visto  che  nella  nota  citata e' dichiarato che le acque di detto
Consorzio provvedono al rifornimento idrico di oltre 240.000 abitanti
residenti nei comuni di Perugia, Corciano, Magione, Torgiano,  Bastia
Umbra,   Bettona,   Valfrabbrica,   Nocera  Umbra  e  Passignano  sul
Trasimeno, in provincia di Perugia;
  Visto il progetto presentato dal Consorzio in data  26  marzo  1991
che quantifica l'intervento richiesto in L. 1.200.000.000;
  Vista  la nota n. 2156 del 5 novembre 1991 del Consorzio acquedotti
di Perugia che  rimette  una  relazione  integrativa  sull'intervento
dell'importo  ridotto  a  lire 980.000.000 per lavori di fornitura di
apparecchiature  per  l'abbattimento  del  ferro  e   del   manganese
limitatamente alle portate di 150 l/s;
  Considerato  che  l'importo  puo' essere ulteriormente ridotto a L.
860.000.000 per la riduzione dell'IVA dal 19% al 4%  in  applicazione
della  circolare  n.  69  del  24  ottobre  1990  del Ministero delle
finanze;
  Valutata la necessita' di consentire tale realizzazione al fine  di
fronteggiare l'emergenza idrica che comporta, altresi', un incombente
rischio sotto l'aspetto socio-sanitario;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma (tra le altre si citano in particolare, il decreto  legislativo
18 novembre 1923, n. 2440 ed il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827,
e successive modifiche ed integrazioni, e la legge 25 giugno 1865, n.
2359, e successive integrazioni e modifiche);
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Per  gli  interventi  di  cui in premessa e' assegnata al Consorzio
acquedotti di Perugia la somma di lire 860.000.000 con imputazione al
Fondo della protezione civile.