IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Vista la legge  10  febbraio  1992,  n.  164,  concernente:  "Nuova
disciplina delle denominazioni d'origine dei vini";
  Ritenuto,  ai  sensi  dell'art. 10, comma 2, della stessa legge, di
stabilire gli elementi da includere facoltativamente nei disciplinari
di produzione dei vini  a  denominazione  di  origine  controllata  e
garantita   (D.O.C.G.)  e  a  denominazione  di  origine  controllata
(D.O.C.);
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1. Nei disciplinari  di  produzione  dei  vini  D.O.C.G.  e  D.O.C.
proposti   dai   consorzi   volontari  riconosciuti  o  dai  consigli
interprofessionali di cui agli  articoli  19  e  20  della  legge  10
febbraio  1992,  n.  164,  dalle  regioni e province autonome o dagli
interessati,  puo'  essere  stabilita,  in  aggiunta   ai   requisiti
prescritti   dall'art.   10   della  citata  legge,  la  facolta'  di
utilizzare, in  associazione  alla  denominazione  di  origine,  nomi
geografici  o  amministrativi  o  sottozone  di  territori  ricadenti
all'interno della zona di produzione, a condizione che:
    a)  non  ripetano  il  nome  della   denominazione   di   origine
principale;
    b)   siano   espressamente   indicati   in  elenco  positivo  nel
disciplinare;
    c) il territorio sia individuato nei suoi  confini  geografici  o
amministrativi;
    d)  il  territorio  abbia  particolari  caratteristiche  storico-
ambientali e rilevanza di carattere enologico;
    e) la disciplina viticola ed enologica sia piu' restrittiva.
  2. Qualora il territorio della  sottozona  non  sia  individuato  o
individuabile  per  delimitazione amministrativa, esso, anche in caso
di nome amministrativo, e' delimitato in conformita'  alla  normativa
comunitaria  e  nel  rispetto  degli  usi  leali  e  tradizionali, su
cartografia 1:25.000.
  3. Nei disciplinari di produzione di cui al comma 1 possono  essere
altresi' stabiliti:
    a)  le  modalita'  di  elaborazione  per  i  vini  liquorosi;  le
eventuali indicazioni di pratiche enologiche, se  diverse  da  quelle
tradizionali,   purche'   previste  dalla  legislazione  vitivinicola
vigente; l'eventuale possibilita', per  un  periodo  di  cinque  anni
dall'entrata  in  vigore  della  legge  10  febbraio 1992, n. 164, di
effettuare la  tradizionale  pratica  correttiva  con  mosti  o  vini
provenienti  dal  di fuori della zona di produzione nei limiti e alle
condizioni stabilite dalla normativa comunitaria;
    b) la possibilita' di adeguare la  densita'  di  piantagione,  la
forma  di  allevamento,  la  piattaforma ampelografica aziendale e di
introdurre  vitigni  miglioratori,  anche   in   tempi   lunghi,   ma
programmati  e  prefissati  nel  disciplinare  sino alla scadenza dei
quali i produttori continuano  ad  usufruire  della  D.O.C.  o  della
D.O.C.G.;
    c)  l'eventuale  limite  dei  superi  di  resa  uva-vino comunque
ottenuti, da prendere in carico negli appositi registri ai fini della
loro specifica destinazione, ferma restando la resa massima  di  vino
per unita' di superficie avente diritto alla denominazione;
    d)   le   modalita',   le   condizioni  e  gli  eventuali  limiti
territoriali, sia per quanto riguarda la vinificazione di  uve  fuori
della  zona  di origine, sia per l'eventuale invecchiamento del vino,
sia  per  quanto  attiene  alla  elaborazione  di  vini  liquorosi  e
spumanti, anche al di fuori della zona di origine delle uve;
    e)   le   modalita',   le   condizioni  e  gli  eventuali  limiti
territoriali,  regionali  o  pluriregionali,  per   quanto   riguarda
l'affinamento   in   bottiglia,  nonche'  le  disposizioni  circa  il
materiale, la forma e la capacita' dei recipienti, la quale non  puo'
superare  al consumo i cinque litri per i vini D.O.C.G. ed i sessanta
litri per i vini D.O.C.;
    f) l'uso di specificazioni aggiuntive  previste  dalla  normativa
comunitaria  per  i  vini  D.O.C.G.  e D.O.C. e le eventuali menzioni
specifiche storiche o tradizionali di uso collettivo  riservato  alla
denominazione;
    g)   le   modalita'   per   scelta   vendemmiale  tra  differenti
denominazioni di origine per vini provenienti dallo stesso vigneto  e
nel  rispetto  degli articoli 7 e 10 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;
    h) gli usi locali, leali e costanti, e ogni aggiornamento tecnico
viticolo ed enologico  utile  a  conferire,  mantenere  e  migliorare
l'immagine  e  le caratteristiche qualitative che hanno accreditato o
che si presume possano accreditare maggiormente le denominazioni  sul
mercato;
    i)  gli  eventuali  obblighi,  limitazioni  o divieti di utilizzo
nell'etichettatura di menzioni facoltative previste  dalla  normativa
comunitaria;
    l)   l'individuazione   dell'immagine   artistica,  eventualmente
compresa la  base  colorimetrica,  del  logo  figurativo  o  logotipo
specifico ed univoco da utilizzare in abbinamento inscindibile con la
denominazione.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 22 aprile 1992
                                                   Il Ministro: GORIA