IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1977, n.
434, riguardante la soppressione e la messa in liquidazione, ai sensi
dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975,  n.  70,  dell'Ente  nazionale
serico  istituito  con  regio  decreto  16  dicembre  1926,  n. 2265,
convertito, con modificazioni, in legge 13 dicembre 1928, n. 3107;
  Vista  la  legge  4  dicembre  1956,  n.   1404,   concernente   la
soppressione  e  la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto
qualsiasi forma costituiti e  soggetti  a  vigilanza  dello  Stato  e
comunque interessanti la finanza statale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n.
396,   con  il  quale  l'ufficio  liquidazioni  e'  stato  denominato
Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del  patrimonio
degli enti disciolti (I.G.E.D.);
  Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'ente stesso;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  15 febbraio 1989, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 1989, adottato ai  sensi
dell'art.  13-  bis,  secondo  comma, della legge 4 dicembre 1956, n.
1404, e considerato che allo stesso non e' stata data  esecuzione  in
quanto   il  debito  in  contestazione  (indennita'  di  anzianita'),
trasferito  all'Ente  nazionale  addestramento  dei  lavoratori   del
commercio  (ENALC),  e'  stato  regolarmente  soddisfatto mediante lo
svincolo della polizza assicurativa appositamente costituita;
  Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente  sono
state  ultimate,  per  cui a norma dell'art. 13 della citata legge n.
1404/56  puo'  dichiararsi  chiusa  la  liquidazione  del  patrimonio
dell'ente medesimo ed approvarsi il relativo bilancio;
  Visto  il  bilancio  finale  determinato  con  le  risultanze al 18
ottobre 1991 e la relazione illustrativa della  liquidazione  di  cui
trattasi;
  Atteso  che  per  l'avanzo  finale  di liquidazione non e' prevista
alcuna specifica destinazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La liquidazione del patrimonio dell'Ente nazionale serico e' chiusa
a tutti gli effetti.