Art. 1. I distillatori, riconosciuti ai sensi del regolamento CEE n. 2046/89 e del decreto ministeriale 26 ottobre 1989 modificato dal decreto ministeriale del 26 luglio 1990, che intendano consegnare all'A.I.M.A. i prodotti ottenuti, nella campagna 91/92, dalla distillazione dei vini da tavola di produzione nazionale, devono presentare offerta di vendita secondo le modalita' e alle condizioni stabilite dalla presente deliberazione. La consegna del prodotto potra' avvenire solo nei depositi degli assuntori dell'A.I.M.A. iscritti all'albo assuntori secondo la normativa vigente di cui alla delibera pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1 febbraio 1991.