IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195; Vista le legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 1992 concernente la delega del Presidente del Consiglio al Ministro per il coordinamento della protezione civile; Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547; Visto l'art. 39, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274, concernente la proroga della gestione fuori bilancio del Fondo per la protezione civile; Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumita' dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici; Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, che destina fondi per gli interventi previsti dalla citata legge 27 marzo 1987, n. 120; Visto il verbale della riunione convocata il 25 aprile 1992 dal Ministro per il coordinamento della protezione civile presso il comune di Chies d'Alpago per esaminare la situazione creatasi a seguito del collasso di una estesa area, avvenuta il 17 aprile 1992, che ha determinato una colata di materiale terroso che minaccia gli abitati di Funes, di Tarcogna e di Lamosano con rischio per la pubblica e privata incolumita'; Visto il verbale della riunione, presieduta dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, tenutasi il 6 maggio 1992, nella quale la IV sezione idrogeologica della commissione grandi rischi, con la partecipazione di tutti gli enti centrali e periferici interessati, ha esaminato e valutato la situazione della frana del Tessina approvando, in particolare, le tipologie di interventi di urgenza proposti dalla regione Veneto e suggerendo, altresi', l'attuazione di interventi a medio-lungo termine tesi alla definitiva sistemazione idrogeologica dell'alta valle del torrente Tessina; Considerato che, ai sensi della citata legge 27 marzo 1987, n. 120, e' possibile solo finanziare gli interventi piu' urgenti, con riserva di coordinare i successivi interventi degli organi istituzionalmente competenti e di individuare le risorse economiche necessarie e sufficienti alla definitiva sistemazione del territorio ritenuto, anche per il livello sismico, a grave rischio; Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente modalita' di rendicontazione da parte dei soggetti accreditatari dei fondi stanziati a valere sul "Fondo per la protezione civile"; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma e, in particolare, al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonche' al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e loro successive modificazioni ed integrazioni; Dispone: Art. 1. E' assegnato alla regione Veneto un contributo di L. 3.500.000.000, ad integrazione delle somme dalla stessa erogate e da erogarsi, per l'esecuzione delle seguenti tipologie di interventi: a) creazione di un sistema di regimazione delle acque superficiali nelle zone di accumulo L. 1.500.000.000 b) opere di presa ed allontanamento degli affluenti laterali nella zona dell'accumulo inferiore " 500.000.000 c) opere di captazione delle acque sotterranee principali e relativo allontanamento del corpo di frana " 500.000.000 d) demolizione del ponte vecchio ammalorato sul torrente Tessina in localita' Lamosano e costruzione di una passerella pedonale " 350.000.000 e) costruzione di arginatura in destra orografica e rivestimento del fondo con sistema di fluidificazione in localita' Lamosano " 1.200.000.000