IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto il decreto-legge 3  maggio  1991,  n.  142,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195;
  Vista le legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10
aprile 1992 concernente la delega del  Presidente  del  Consiglio  al
Ministro per il coordinamento della protezione civile;
  Visto  il  decreto-legge  10  luglio  1982, n. 428, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Visto l'art. 39, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274,
concernente la proroga della gestione fuori bilancio del Fondo per la
protezione civile;
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987,  n.  120,  che  dispone
interventi  urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti
pericoli per la pubblica incolumita' dovuti a  movimenti  franosi  in
atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;
  Visto  l'art.  6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, che
destina fondi per gli interventi previsti dalla citata legge 27 marzo
1987, n. 120;
  Visto il verbale della riunione convocata il  25  aprile  1992  dal
Ministro  per  il  coordinamento  della  protezione  civile presso il
comune di Chies d'Alpago  per  esaminare  la  situazione  creatasi  a
seguito  del collasso di una estesa area, avvenuta il 17 aprile 1992,
che ha determinato una colata di materiale terroso che  minaccia  gli
abitati  di  Funes,  di  Tarcogna  e  di  Lamosano con rischio per la
pubblica e privata incolumita';
  Visto il verbale della riunione, presieduta  dal  Ministro  per  il
coordinamento  della  protezione  civile,  tenutasi il 6 maggio 1992,
nella quale la IV  sezione  idrogeologica  della  commissione  grandi
rischi, con la partecipazione di tutti gli enti centrali e periferici
interessati,  ha  esaminato  e valutato la situazione della frana del
Tessina approvando, in particolare, le  tipologie  di  interventi  di
urgenza   proposti  dalla  regione  Veneto  e  suggerendo,  altresi',
l'attuazione di interventi a medio-lungo termine tesi alla definitiva
sistemazione idrogeologica dell'alta valle del torrente Tessina;
  Considerato che, ai sensi della citata legge 27 marzo 1987, n. 120,
e' possibile solo finanziare gli interventi piu' urgenti, con riserva
di coordinare i successivi interventi degli organi  istituzionalmente
competenti  e  di  individuare  le  risorse  economiche  necessarie e
sufficienti alla definitiva  sistemazione  del  territorio  ritenuto,
anche per il livello sismico, a grave rischio;
  Visto  l'art.  13  della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente
modalita' di rendicontazione da parte dei soggetti accreditatari  dei
fondi stanziati a valere sul "Fondo per la protezione civile";
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma e, in particolare, al regio decreto 18 novembre 1923, n.  2440,
nonche'  al  regio  decreto 23 maggio 1924, n. 827, e loro successive
modificazioni ed integrazioni;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  E' assegnato alla regione Veneto un contributo di L. 3.500.000.000,
ad  integrazione  delle somme dalla stessa erogate e da erogarsi, per
l'esecuzione delle seguenti tipologie di interventi:
    a) creazione di un sistema di regimazione delle acque
superficiali nelle zone di accumulo
                                                     L. 1.500.000.000
    b) opere di presa  ed  allontanamento  degli  affluenti  laterali
nella zona dell'accumulo inferiore
                                                      "   500.000.000
    c)  opere  di  captazione  delle  acque  sotterranee principali e
relativo allontanamento del corpo di frana
                                                      "   500.000.000
    d) demolizione del ponte vecchio ammalorato sul torrente  Tessina
in localita' Lamosano e costruzione di una passerella pedonale
                                                      "   350.000.000
    e)  costruzione di arginatura in destra orografica e rivestimento
del fondo con sistema di fluidificazione in localita' Lamosano
                                                      " 1.200.000.000