IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547; Visto il comma 3 dell'art. 39 del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 2 maggio 1992, che dispone la proroga al 31 dicembre 1992 della gestione fuori bilancio del Fondo della protezione civile di cui alla citata legge 12 agosto 1982, n. 547; Vista la delibera adottata dal Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 1991 con la quale si determina che il Ministro per il coordinamento della protezione civile deve provvedere, tra l'altro, con immediati interventi a completare le operazioni relative allo smaltimento dei rifiuti trasportati via mare; Visto l'art. 4 dell'ordinanza n. 2202/FPC del 30 dicembre 1991 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 1992, n. 2, che dispone che gli interventi relativi al completamento delle operazioni finalizzate allo smaltimento dei rifiuti trasportati via mare da Paesi esteri, saranno definiti con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile d'intesa con il Ministro dell'ambiente; Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 1992; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 10 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 1992, n. 87, di delega di funzioni al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile; Visto il decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1989, n. 45, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 febbraio 1989, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di emergenza connessa allo smaltimento dei rifiuti industriali; Viste le ordinanze n. 1649/FPC del 6 febbraio 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 1989 e n. 1779/FPC dell'11 agosto 1989 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 1989, con le quali sono stati nominati i commissari ad acta per gli interventi finalizzati allo smaltimento dei rifiuti industriali traportati dalla nave Rosso; Viste altresi' le ordinanze n. 1821/FPC del 9 novembre 1989 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 20 novembre 1989 e n. 2071/FPC del 31 dicembre 1990 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 1991, con le quali venivano impartite, fra l'altro, disposizioni finalizzate allo smaltimento dei rifiuti di cui trattasi, da effettuarsi nell'ambito della regione Veneto; Vista l'ordinanza n. 2037/FPC del 3 novembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 1990, n. 264, recante, fra l'altro, disposizioni per l'ulteriore finanziamento delle spese occorrenti per gli interventi sui rifiuti trasportati, via mare, dalla Nigeria e dal Libano; Considerato che i fondi di cui alla precitata ordinanza non hanno consentito di soddisfare appieno l'esigenza di finanziamento relativa agli interventi per i rifiuti della nave Rosso; Vista la precitata ordinanza 2202/FPC del 30 dicembre 1991 con la quale sono stati stanziati, fra l'altro, 25 miliardi per far fronte, con urgenza, agli ulteriori impegni finanziari per il completamento delle operazioni relative allo smaltimento dei rifiuti trasportati, via mare, da Paesi esteri; Visto il proprio decreto 24 marzo 1992, emanato di concerto con il Ministro dell'ambiente, con il quale, al fine di acquisire indispensabili elementi per la individuazione di criteri di ripartizione dei fondi di cui alla precitata ordinanza n. 2202/FPC nel quadro generale delle esigenze da soddisfare, e' stato istituito un gruppo interministeriale per l'esplicazione di un'indagine conoscitiva delle problematiche relative agli interventi connessi allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi trasportati dalla nave Rosso; Vista la relazione conclusiva del predetto gruppo; Visto il verbale della riunione interministeriale del 15 aprile 1992, con i rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della Conferenza Stato-regioni nel corso della quale e' stata raggiunta l'intesa in ordine ai criteri di ripartizione dei fondi di cui alla precitata ordinanza n. 2202/FPC del 30 dicembre 1991, tenendo conto che le ulteriori esigenze finanziarie relative al completamento degli interventi finalizzati allo smaltimento dei rifiuti trasportati dalle navi Karin B e Hai Xiong possono essere interamente soddisfatte con le economie realizzate dalla gestione commissariale relativa; Considerato che nella precitata riunione interministeriale del 15 aprile 1992 e' stato indicato nella somma di L. 2.000.000.000 l'importo da destinare, compatibilmente con la disponibilita' di fondi, per il soddisfacimento delle spese afferenti alla gestione commissariale della regione Veneto relative agli interventi sui rifiuti della nave Rosso; Acquisita l'intesa con il Ministro dell'ambiente come da nota prot. n. 572/Gab del 30 aprile 1992; Ritenuto altresi' che appare opportuno statuire che le somme erogate per le operazioni finalizzate allo smaltimento debbono essere recuperate, nei confronti dei produttori dei rifiuti ai quali fanno carico, salva, altresi', ogni altra azione di rivalsa per i danni che lo Stato, o qualsiasi altro pubblico ente, ha subito o potra' subire; Dispone: Art. 1. Per l'ulteriore finanziamento delle spese finalizzate al completamento degli interventi di smaltimento dei rifiuti tossici trasportati dalla nave Rosso, afferenti alla gestione commissariale della regione Veneto e' autorizzato il trasferimento della somma di L. 2.000.000.000 sulla contabilita' speciale intestata al dott. avv. Camillo Cimenti, commissario delegato per gli interventi sui rifiuti trasportati dalla suddetta nave, a valere sul Fondo della protezione civile integrato ai sensi degli articoli 1 e 3 della citata ordinanza n. 2202/FPC del 30 dicembre 1991. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad attingere dalla propria disponibilita', a titolo di anticipazione, la somma prevista per l'attuazione della presente ordinanza.