IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale; Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale; Visto il primo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, che prevede che dal primo gennaio 1980 le assegnazioni trimestrali di fondi alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano saranno effettuate con le modalita' previste dal secondo comma dell'art. 51 della citata legge n. 833/1978; Visto l'art. 8, comma 14, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, che stabilisce che la determinazione dello stanziamento annuale del Fondo sanitario nazionale avvenga con le modalita' previste dall'art. 19, comma 14, della legge 22 dicembre 1984, n. 887; Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 415, concernente le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992), che determina la quota del Fondo sanitario nazionale 1992 in lire 82.870 miliardi per la parte corrente; Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, concernente disposizioni in materia di finanza pubblica; Visto in particolare, il primo comma dell'art. 4, della suddetta legge n. 412/91 che demanda al Governo d'intesa con la Conferenza permenente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, di determinare i livelli di assistenza sanitaria da assicurare in condizioni di uniformita' sul territorio nazionale, nonche' gli standards organizzativi e di attivita' da utilizzare per il calcolo del parametro capitario di finanziamento di ciascun livello assistenziale per l'anno 1992; Ravvisata l'opportunita' di assegnare, nelle more della predisposizione del predetto provvedimento, alle regioni e province autonome una quota di parte corrente in acconto sul Fondo sanitario nazionale 1992 per sopperire alle urgenti necessita' finanziarie del Servizio sanitario nazionale; Visto il comma 13 del gia' citato art. 4 della legge n. 412/91 che autorizza, per l'anno 1992, le regioni a statuto ordinario ad assumere mutui decennali per le esigenze di manutenzione staordinaria e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete, per un importo complessivo di lire 1.500 miliardi. Per le stesse finalita' gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonche' gli istituti zooprofilattici sperimentali sono autorizzati a contrarre mutui per l'importo complessivo di lire 100 miliardi per l'anno 1992; Vista la propria delibera in data 3 agosto 1990 con la quale e' stato deliberato che le regioni possono destinare le disponibilita' assegnate in conto capitale per gli interventi urgenti relativi alle emergenze sanitarie ed al rischio anestesiologico, pur considerando che anche per l'anno 1992 gli interventi in materia di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico dovranno essere realizzati sulla base di programmi pluriennali, secondo quanto disposto dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67; Visto l'art. 19 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, concernente la riduzione del Fondo sanitario nazionale per le regioni a statuto speciale e per le province autonome a partire dall'anno 1990; Visto l'art. 20 del predetto decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, che prevede l'esclusione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome dalla ripartizione del Fondo sanitario nazionale in conto capitale, a decorrere dall'anno 1990; Vista la proposta del Ministro della sanita' in data 21 febbraio 1992; Ritenuto di condividere i criteri e parametri proposti dal Ministro della sanita' sia per il riparto della quota di parte corrente in acconto, sia in quella in conto capitale; Considerato che, in attesa del decreto di scorporo della Croce rossa italiana dai servizi di assistenza sanitaria, occorre provvedere anche il 1992 all'assegnazione di una quota di parte corrente del Fondo sanitario nazionale a favore dell'ente; Viste le determinazioni della Conferenza Stato-regioni nella seduta del 13 febbraio 1992; Delibera: 1. Dallo stanziamento del Fondo sanitario nazionale 1992 - parte corrente, pari a lire 82.870 miliardi e' accantonata la somma di lire 43.352 miliardi in attesa della definitiva proposta di riparto da parte del Ministro della sanita' da inoltrarsi previa adozione del provvedimento previsto dall'art. 4 della legge n. 412/91 richiamato in premessa. A valere sul predetto stanziamento di lire 82.870 miliardi e' assegnata la somma di lire 39.370 miliardi a titolo di acconto alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano come indicato nell'allegata tabella A che fa parte integrante della presente deliberazione. E' assegnata alla Croce rossa italiana, per l'anno 1992, la somma di lire 148 miliardi (di cui due miliardi da utilizzare per l'informatizzazione dell'ente ed il collegamento telematico e radiofonico con il Servizio sanitario nazionale) a valere sulla quota di parte corrente 1992 del Fondo sanitario nazionale. 2. Le regioni a statuto ordinario, per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete nonche' per gli interventi urgenti relativi alle emergenze sanitarie ed al rischio anestesiologico, sono autorizzate a contrarre mutui decennali a valere sui finanziamenti in conto capitale del Fondo sanitario nazionale per l'anno 1992, per l'importo complessivo di lire 1500 miliardi. Detto importo e' ripartito come nell'allegato tabella B che fa parte integrante della presente deliberazione. Roma, 25 marzo 1992 Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO