IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la  legge  23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio
sanitario nazionale;
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,  convertito  nella
legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del
Servizio sanitario nazionale;
  Visto  il  primo  comma  dell'art.  6  del  citato decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29  febbraio  1980,  n.
33,   che   prevede  che  dal  primo  gennaio  1980  le  assegnazioni
trimestrali di fondi alle regioni e alle province autonome di  Trento
e  Bolzano  saranno  effettuate con le modalita' previste dal secondo
comma dell'art. 51 della citata legge n. 833/1978;
  Visto l'art. 8, comma 14, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, che
stabilisce che la determinazione dello stanziamento annuale del Fondo
sanitario nazionale avvenga con le modalita' previste  dall'art.  19,
comma 14, della legge 22 dicembre 1984, n. 887;
  Vista   la   legge   30  dicembre  1991,  n.  415,  concernente  le
disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale
dello  Stato  (legge  finanziaria  1992),  che determina la quota del
Fondo sanitario nazionale 1992 in lire 82.870 miliardi per  la  parte
corrente;
  Vista  la  legge 30 dicembre 1991, n. 412, concernente disposizioni
in materia di finanza pubblica;
  Visto in particolare, il primo comma dell'art.  4,  della  suddetta
legge  n.  412/91  che  demanda al Governo d'intesa con la Conferenza
permenente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le  regioni  e  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  di  determinare  i  livelli di
assistenza sanitaria da assicurare in condizioni di  uniformita'  sul
territorio  nazionale,  nonche'  gli  standards  organizzativi  e  di
attivita' da utilizzare per il calcolo  del  parametro  capitario  di
finanziamento di ciascun livello assistenziale per l'anno 1992;
  Ravvisata   l'opportunita'   di   assegnare,   nelle   more   della
predisposizione del predetto provvedimento, alle regioni  e  province
autonome  una  quota di parte corrente in acconto sul Fondo sanitario
nazionale 1992 per sopperire alle urgenti necessita' finanziarie  del
Servizio sanitario nazionale;
  Visto  il comma 13 del gia' citato art. 4 della legge n. 412/91 che
autorizza, per  l'anno  1992,  le  regioni  a  statuto  ordinario  ad
assumere mutui decennali per le esigenze di manutenzione staordinaria
e  per  gli  acquisti delle attrezzature sanitarie in sostituzione di
quelle obsolete, per un importo complessivo di lire  1.500  miliardi.
Per  le  stesse finalita' gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, nonche' gli istituti zooprofilattici  sperimentali  sono
autorizzati  a  contrarre mutui per l'importo complessivo di lire 100
miliardi per l'anno 1992;
  Vista la propria delibera in data 3 agosto 1990  con  la  quale  e'
stato  deliberato  che le regioni possono destinare le disponibilita'
assegnate in conto capitale per gli interventi urgenti relativi  alle
emergenze  sanitarie  ed al rischio anestesiologico, pur considerando
che  anche  per  l'anno   1992   gli   interventi   in   materia   di
ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico del patrimonio
sanitario pubblico dovranno essere realizzati sulla base di programmi
pluriennali,  secondo  quanto  disposto  dall'art.  20 della legge 11
marzo 1988, n. 67;
  Visto l'art.  19  del  decreto-legge  28  dicembre  1989,  n.  415,
convertito  nella  legge  28  febbraio  1990,  n.  38, concernente la
riduzione del Fondo sanitario nazionale  per  le  regioni  a  statuto
speciale e per le province autonome a partire dall'anno 1990;
  Visto  l'art.  20  del  predetto decreto-legge 28 dicembre 1989, n.
415, che prevede l'esclusione delle  regioni  a  statuto  speciale  e
delle  province  autonome  dalla  ripartizione  del  Fondo  sanitario
nazionale in conto capitale, a decorrere dall'anno 1990;
  Vista la proposta del Ministro della sanita' in  data  21  febbraio
1992;
  Ritenuto di condividere i criteri e parametri proposti dal Ministro
della  sanita'  sia  per  il riparto della quota di parte corrente in
acconto, sia in quella in conto capitale;
  Considerato che, in attesa del  decreto  di  scorporo  della  Croce
rossa   italiana   dai   servizi  di  assistenza  sanitaria,  occorre
provvedere anche il 1992  all'assegnazione  di  una  quota  di  parte
corrente del Fondo sanitario nazionale a favore dell'ente;
  Viste le determinazioni della Conferenza Stato-regioni nella seduta
del 13 febbraio 1992;
                              Delibera:
  1.  Dallo  stanziamento  del Fondo sanitario nazionale 1992 - parte
corrente, pari a lire 82.870 miliardi e' accantonata la somma di lire
43.352 miliardi in attesa della definitiva  proposta  di  riparto  da
parte  del  Ministro  della sanita' da inoltrarsi previa adozione del
provvedimento previsto dall'art. 4 della legge n.  412/91  richiamato
in premessa.
  A  valere  sul  predetto  stanziamento  di  lire 82.870 miliardi e'
assegnata la somma di lire 39.370 miliardi a titolo di  acconto  alle
regioni  e  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  come indicato
nell'allegata tabella  A  che  fa  parte  integrante  della  presente
deliberazione.
  E'  assegnata  alla Croce rossa italiana, per l'anno 1992, la somma
di  lire  148  miliardi  (di  cui  due  miliardi  da  utilizzare  per
l'informatizzazione   dell'ente   ed  il  collegamento  telematico  e
radiofonico con il Servizio sanitario nazionale) a valere sulla quota
di parte corrente 1992 del Fondo sanitario nazionale.
  2. Le regioni a statuto ordinario, per le esigenze di  manutenzione
straordinaria  e  per  gli  acquisti  delle attrezzature sanitarie in
sostituzione di quelle obsolete nonche' per  gli  interventi  urgenti
relativi alle emergenze sanitarie ed al rischio anestesiologico, sono
autorizzate a contrarre mutui decennali a valere sui finanziamenti in
conto  capitale  del  Fondo  sanitario nazionale per l'anno 1992, per
l'importo complessivo di lire 1500 miliardi.
  Detto importo e' ripartito come  nell'allegato  tabella  B  che  fa
parte integrante della presente deliberazione.
   Roma, 25 marzo 1992
                              Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO