IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA Visti gli articoli 4, comma 2, e 9, comma 12 della legge 2 gennaio 1991, n. 1; Vista la legge 23 marzo 1983, n. 77 cosi' modificata dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83; Visti gli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90; Dispone: Art. 1. (Comunicazioni dei partecipanti al capitale della societa' di gestione) 1. Le comunicazioni che i partecipanti al capitale delle societa' di gestione sono tenuti a effettuare ai sensi degli articoli 4, comma 2, e 9, comma 12 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, devono essere redatte in conformita' agli schemi e alle relative istruzioni allegate che formano parte integrante del presente provvedimento. 2. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono inviate alla societa' partecipata e in triplice copia Filiale provinciale della Banca d'Italia ove ha sede legale la societa' di gestione partecipata, allegando sempre in triplice esemplare il protocollo d'autonomia gestionale di cui al Regolamento emanato dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 9, comma 6, lett. a) della legge n. 1 del 1991. La documentazione di cui al presente comma e' inviata, in unico esemplare, anche alla societa' di gestione partecipata. 3. La Banca d'Italia provvede a inviare copia della comunicazione e del protocollo d'autonomia ricevuti alla Consob. Roma, 12 maggio 1992 Il Governatore: CIAMPI