IL MINISTRO DELLA DIFESA
  Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 437, che prevede l'attribuzione
della pensione privilegiata di cui alla tabella 3 allegata al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  dicembre  1973, n. 1092, come
sostituita dalla tabella B allegata alla legge  29  aprile  1976,  n.
177,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  in  favore dei
cittadini  italiani  divenuti  invalidi  (ovvero  dei  congiunti  dei
cittadini  deceduti) a seguito di scoppio di ordigni bellici in tempo
di pace;
  Visto, in particolare, l'art. 2 della legge n. 437/1991,  il  quale
nel  disporre,  per  quanto  concerne le situazioni pregresse, che il
suddetto trattamento di pensione  venga  corrisposto  a  domanda  (da
presentare  entro  centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge medesima), prescrive che le modalita' di presentazione di
tale domanda siano stabilite con decreto del Ministro della difesa;
  Visto il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza  dei
dipendenti  civili  e  militari dello Stato, approvato con il cennato
decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1z973;
  Visto  l'art.  18,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  28  dicembre  1985,  n.  1092, il quale prevede che nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana vengano pubblicati anche
gli atti che interessino  la  generalita'  dei  cittadini  e  la  cui
pubblicita' risponda ad esigenze di carattere informativo diffuso;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La  domanda  di cui all'art. 2 della legge 31 dicembre 1991, n.
437, deve  essere  redatta  in  carta  semplice  secondo  gli  schemi
allegati  (allegato  A  per  gli  interessati  ed  allegato  B  per i
congiunti) che fanno parte integrante del presente decreto.
  2. La domanda stessa, da corredare  della  documentazione  indicata
negli  allegati  A  o B, deve essere presentata al Ministero difesa -
Direzione generale delle pensioni,  entro  centottanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge n. 437/1991.
  3. La domanda puo' essere spedita a mezzo lettera raccomandata e si
considera   presentata   nel   giorno  in  cui  e'  stata  consegnata
all'ufficio postale.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 9 maggio 1992
                                                 Il Ministro: ROGNONI