IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visti gli articoli 2544 del codice civile e 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato dall'art. 1 della legge 17 febbraio 1971, n. 127; Considerato che dalle risultanze della ispezione ordinaria eseguita dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Milano nei confronti della societa' cooperativa edilizia "Guendalina", con sede in Milano, si rileva che la medesima si trova nelle condizioni previste per l'adozione dello scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile; Preso atto che il sodalizio non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci per oltre un biennio; Considerato che il numero dei soci e' sceso al di sotto del minimo legale da oltre un anno; Tenuto conto che il comitato centrale per le cooperative ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127; Ravvisata la necessita' di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali; Vista la relazione del direttore generale della cooperazione; Decreta: Art. 1. La societa' cooperativa edilizia "Guendalina", con sede in Milano, costituita in data 14 marzo 1978 per rogito notaio dott. Roncoroni Alberto di Milano, reg. soc. n. 183189, e' sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.