IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visti gli  articoli  2544  del  codice  civile  e  22  del  decreto
legislativo  del  Capo  provvisorio  dello Stato 14 dicembre 1947, n.
1577, modificato dall'art. 1 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;
  Considerato che dalle risultanze della ispezione ordinaria eseguita
dall'ufficio provinciale del lavoro e della  massima  occupazione  di
Milano    nei   confronti   della   societa'   cooperativa   edilizia
"Guendalina", con sede in Milano, si rileva che la medesima si  trova
nelle condizioni previste per l'adozione dello scioglimento d'ufficio
ex art. 2544 del codice civile;
  Preso  atto che il sodalizio non ha compiuto atti di gestione e non
ha provveduto al deposito dei bilanci per oltre un biennio;
  Considerato che il numero dei soci e' sceso al di sotto del  minimo
legale da oltre un anno;
  Tenuto  conto  che  il  comitato  centrale  per  le  cooperative ha
espresso parere favorevole ai  sensi  dell'art.  18  della  legge  17
febbraio 1971, n. 127;
  Ravvisata  la necessita' di procedere alla nomina di un commissario
liquidatore  per  l'accertamento  e  la  definizione  delle  pendenze
patrimoniali;
  Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  societa' cooperativa edilizia "Guendalina", con sede in Milano,
costituita in data 14 marzo 1978 per rogito  notaio  dott.  Roncoroni
Alberto  di  Milano,  reg.  soc.    n.  183189,  e'  sciolta ai sensi
dell'art. 2544 del codice civile.