IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto il decreto-legge 3  maggio  1991,  n.  142,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195;
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10
aprile 1992 concernente la delega del  Presidente  del  Consiglio  al
Ministro per il coordinamento della protezione civile;
  Visto  il  decreto-legge  10  luglio  1992, n. 428, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Visto  l'art.  1,  del  decreto-legge  26  gennaio  1987,   n.   8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che
dispone  interventi  urgenti  sul  territorio nazionale per rimuovere
incombenti pericoli per la pubblica incolumita'  dovuti  a  movimenti
franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;
  Visto  il  comma  4  del citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio
1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987,
n. 120, concernente la utilizzazione di  somme  assegnate  per  scopi
determinati  al  Fondo  per  la  protezione  civile e non interamente
impiegate;
  Considerato che le somme di cui al sopra citato art. 1 del decreto-
legge 26 gennaio 1987, n. 8,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge  27  marzo 1987, n. 120, sono esaurite, e che pertanto, al fine
di affrontare l'emergenza di alcuni  dissesti  idrogeologici  che  si
appalesa  improcrastinabile  e'  necessario fare ricorso alla residua
disponibilita' dell'assegnazione disposta dall'art. 6, comma 1, della
legge 3 luglio 1991, n. 195;
  Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n.  987/FPC/ZA
del   20  maggio  1987,  rispettivamente  pubblicate  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987,  che,
fra  l'altro,  dettano  norme  in merito all'esclusione dell'istituto
della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della
protezione civile;
  Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n.  1348/FPC,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  31  dell'8  febbraio  1988,  che detta norme
dirette ad accelerare le procedure dei progetti per  l'esecuzione  di
opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;
  Viste  le  risultanze  del verbale di sopralluogo, effettuato il 25
settembre 1990 dal Gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche,
dal quale si rileva una situazione  di  pericolo  incombente  per  la
pubblica  incolumita'  lungo  il costone roccioso Rupi, nel comune di
Lacedonia;
  Vista  la  nota  n.  40431/S.1A  datata  22  febbraio  1992   della
prefettura  di  Avellino  con la quale, nel rappresentare lo stato di
disagio delle famiglie sgomberate dalle  proprie  abitazioni  situate
sulle  sommita'  del  costone  tufaceo  in localita' Rupi, si segnala
l'aggravarsi dello stato di pericolosita' per il centro  abitato  del
comune di Lacedonia;
  Vista  la  nota  n.  1091  datata  21 febbraio 1992 con la quale il
comune di Lacedonia trasmette un progetto generale di risanamento del
costone Rupi per un importo globale di L. 16.179.368.022;
  Ravvisata  la  necessita',  in  considerazione  dei  limitati fondi
disponibili, di consentire, comunque, con urgenza, un primo immediato
intervento sul movimento franoso su citato,  teso  alla  eliminazione
del piu' incombente pericolo per la pubblica incolumita';
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma e, in particolare, al regio decreto 18 novembre 1923, n.  2440,
al   regio  decreto  23  maggio  1924,  n.  827,  e  loro  successive
modificazioni e integrazioni;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Per le finalita' di cui in premessa,  il  comune  di  Lacedonia  e'
autorizzato all'esecuzione delle attivita' e delle opere piu' urgenti
tese  all'eliminazione  del  piu'  immediato  pericolo incombente per
dissesto idrogeologico interessante nel costone tufaceo in  localita'
Rupi.
  Per  l'esecuzione  dell'intervento  di  cui  all'art.  1 e' posta a
disposizione del comune di Lacedonia la somma di L. 1.000.000.000.
  Detto contributo e' posto a carico della residua disponibilita'  di
cui  all'art.  6,  comma  1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.