IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195; Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 1992 concernente la delega del Presidente del Consiglio al Ministro per il coordinamento della protezione civile; Visto il decreto-legge 10 luglio 1992, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547; Visto l'art. 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumita' dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici; Visto il comma 4 del citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente la utilizzazione di somme assegnate per scopi determinati al Fondo per la protezione civile e non interamente impiegate; Considerato che le somme di cui al sopra citato art. 1 del decreto- legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, sono esaurite, e che pertanto, al fine di affrontare l'emergenza di alcuni dissesti idrogeologici che si appalesa improcrastinabile e' necessario fare ricorso alla residua disponibilita' dell'assegnazione disposta dall'art. 6, comma 1, della legge 3 luglio 1991, n. 195; Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, rispettivamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987, che, fra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile; Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile; Viste le risultanze del verbale di sopralluogo, effettuato il 25 settembre 1990 dal Gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche, dal quale si rileva una situazione di pericolo incombente per la pubblica incolumita' lungo il costone roccioso Rupi, nel comune di Lacedonia; Vista la nota n. 40431/S.1A datata 22 febbraio 1992 della prefettura di Avellino con la quale, nel rappresentare lo stato di disagio delle famiglie sgomberate dalle proprie abitazioni situate sulle sommita' del costone tufaceo in localita' Rupi, si segnala l'aggravarsi dello stato di pericolosita' per il centro abitato del comune di Lacedonia; Vista la nota n. 1091 datata 21 febbraio 1992 con la quale il comune di Lacedonia trasmette un progetto generale di risanamento del costone Rupi per un importo globale di L. 16.179.368.022; Ravvisata la necessita', in considerazione dei limitati fondi disponibili, di consentire, comunque, con urgenza, un primo immediato intervento sul movimento franoso su citato, teso alla eliminazione del piu' incombente pericolo per la pubblica incolumita'; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma e, in particolare, al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e loro successive modificazioni e integrazioni; Dispone: Art. 1. Per le finalita' di cui in premessa, il comune di Lacedonia e' autorizzato all'esecuzione delle attivita' e delle opere piu' urgenti tese all'eliminazione del piu' immediato pericolo incombente per dissesto idrogeologico interessante nel costone tufaceo in localita' Rupi. Per l'esecuzione dell'intervento di cui all'art. 1 e' posta a disposizione del comune di Lacedonia la somma di L. 1.000.000.000. Detto contributo e' posto a carico della residua disponibilita' di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.