Alle intendenze di finanza
                                  Agli  ispettorati   compartimentali
                                  delle imposte dirette.
                                  Agli   ispettorati  compartimentali
                                  delle   tasse   e   delle   imposte
                                  indirette sugli affari.
                                  Agli   uffici   distrettuali  delle
                                  imposte dirette.
                                  Ai  centri  di   servizio   imposte
                                  dirette   di  Roma,  Milano,  Bari,
                                  Pescara, Venezia, Bologna, Genova.
                                  Agli uffici I.V.A.
                                  Al Comando generale  della  Guardia
                                  di finanza.
                                    e, p. c.
                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri.
                                  Ai Ministeri.
                                  Alla  Ragioneria   generale   dello
                                  Stato.
                                  Alle    ragionerie   centrali   dei
                                  Ministeri.
                                  Alla   Direzione   generale   degli
                                  affari  generali  e del personale -
                                  Servizio ispettivo.
                                  Al    Servizio    centrale    degli
                                  ispettori tributari.
  Con   le   istruzioni   per  la  compilazione  delle  dichiarazioni
integrative approvate con i decreti ministeriali del 29 gennaio  1992
sono  stati  illustrati  l'ambito  di  applicazione  della  normativa
indicata in oggetto e le modalita' di  compilazione  e  presentazione
delle suddette dichiarazioni.
  Allo   scopo   di   chiarire   alcune   questioni  che  sono  state
rappresentate in ordine all'applicazione della predetta  normativa  e
tenendo   conto  delle  modifiche  legislative  intervenute  dopo  la
pubblicazione  dei  suindicati  decreti,  si   forniscono   ulteriori
chiarimenti   ai   fini   delle   imposte  sul  reddito  nonche'  una
illustrazione del quadro complessivo della definizione  agevolata  ai
fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  risultante a seguito delle
predette modifiche.
                               PARTE I
                         IMPOSTE SUI REDDITI
1. Periodi d'imposta oggetto di dichiarazione integrativa.
  Nei  confronti  degli  imprenditori  in  regime   di   contabilita'
semplificata  e  degli esercenti arti e professioni che per i periodi
d'imposta dal 1983 al 1988 non si sono avvalsi della  riapertura  dei
termini  prevista  dall'articolo 14 del decreto-legge n. 69 del 1989,
convertito, con modificazioni, nella legge n. 154 del medesimo  anno,
i  termini  per  l'accertamento  ai  fini  delle imposte sui redditi,
relativi agli anni 1983 e 1984, sono stati prorogati di tre anni.
  Gli   Uffici   delle   imposte   possono,   pertanto,   rettificare
l'annualita' 1983 e l'annualita' 1984 (ovvero le  annualita'  1982  e
1983  in  caso di presentazione di dichiarazione nulla o di omissione
delle dichiarazioni) rispettivamente fino al 31 dicembre 1992 e  fino
al 31 dicembre 1993.
  Ne  consegue  che  i  contribuenti  interessati a sanare la propria
posizione  in  relazione  a  tali  annualita',  possono,   presentare
dichiarazioni integrative anche per gli anni 1983 e 1984.
  Va,  peraltro,  tenuto  presente  che i detti periodi di imposta in
base al disposto dell'articolo 38, comma 2, della legge  30  dicembre
1991,  n.  413  possono  anche  non  essere  compresi  tra quelli non
accertati per i quali  deve  essere  obbligatoriamente  richiesta  la
definizione   automatica   delle  imposte.  Qualora  il  contribuente
intenda, invece, fruire del condono anche  per  tali  periodi  dovra'
adottare  modalita'  di integrazione compatibili con quelle richieste
per gli altri periodi d'imposta.
  Analoghe disposizioni si applicano anche nei confronti dei soggetti
residenti nei comuni della Sicilia  Orientale  colpiti  dagli  eventi
sismici  del  dicembre  1990 i quali possono fruire del condono anche
per gli anni 1983 (in caso di  omessa  presentazione  della  relativa
dichiarazione dei redditi) e 1984, per i quali sono stati prorogati i
termini  per  l'accertamento  ai  sensi  dell'art.  4,  comma  2, del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.
  Si ricorda, che i soggetti che si sono avvalsi del differimento dei
termini  di  presentazione della dichiarazione previsto dall'articolo
14 del citato decreto-legge n. 69 del 1989, esponendo un ammontare di
reddito  inferiore  a  quello  risultante   dall'applicazione   degli
appositi coefficienti previsti dalla legge medesima, sono interessati
alla  presentazione  della  dichiarazione  integrativa  anche  per  i
periodi di imposta compresi nelle predette dichiarazioni per i  quali
i termini per l'accertamento scadono il 31 dicembre 1994.
  Si ricorda che vanno obbligatoriamente compresi nella dichiarazione
integrativa  con  richiesta di definizione automatica anche i periodi
di imposta per i quali:
   i contribuenti si  siano  avvalsi  del  differimento  dei  termini
previsto  dall'art.  14  del  D.L.  n.  69  del  1989 convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 154 del medesimo anno, sempreche' nelle
dichiarazioni prodotte ai sensi dell'art. 15 del medesimo D.L. n.  69
del   1989,   abbiano   dichiarato   imponibili  inferiori  a  quelli
determinati, per il corrispondente  anno,  in  base  ai  coefficienti
stabiliti  con  il D.P.C.M. 28 luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 177 del 31 luglio 1989;
   gli enti soggetti alle disposizioni  in  materia  di  contabilita'
pubblica  possono  avvalersi  del  differimento  dei termini previsto
dall'art. 9 del D.L. n. 70 del 1988  convertito,  con  modificazioni,
nella legge n. 154 del medesimo anno.
  Per  effetto  del  differimento  dei termini di presentazione della
dichiarazione per tali annualita' risultano infatti ancora  pendenti,
alla data del 31 dicembre 1991, i termini per l'accertamento previsti
dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973.
2. Contenuto delle dichiarazioni integrative.
  Nell'articolo  33,  comma 1, viene specificato che le dichiarazioni
integrative non costituiscono titolo per  il  rimborso  di  ritenute,
acconti  d'imposta,  crediti d'imposta precedentemente non dichiarati
ne' per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni  non  richieste
in  precedenza,  ovvero di detrazioni d'imposta diverse o maggiori di
quelle originariamente dichiarate ne'  per  l'esercizio  di  opzioni.
Viene  precisato,  altresi',  che  le  dichiarazioni  integrative non
esplicano alcun effetto ai fini del calcolo  della  maggiorazione  di
conguaglio.
  Alla  luce  di  tale  disposizione,  e'  quindi  possibile detrarre
dall'ammontare  dell'imposta  dovuta  in  base   alla   dichiarazione
integrativa,   ritenute   e  acconti  d'imposta  precedentemente  non
dichiarati, salva l'irrilevanza di eventuali crediti emergenti  dallo
scomputo dei detti importi.
  E'  di regola parimenti detraibile dall'imposta dovuta in base alla
dichiarazione integrativa (salvo che questa  non  sia  presentata  ai
sensi   dell'art.   38)   l'ammontare   delle   imposte  versate  dal
contribuente sulla base  delle  dichiarazioni  originarie  presentate
oltre  il  mese  ovvero  nei  casi  in  cui siano state presentate le
dichiarazioni integrative di cui all'articolo 33,  comma  1,  secondo
periodo, della legge n. 413 del 1991.
  Non e', invece, possibile detrarre dall'imposta dovuta in base alla
dichiarazione  integrativa  le  detrazioni  di  imposta,  di cui agli
articoli 15, 16 e 16-bis del D.P.R.  n. 597 del 1973 ed agli articoli
12 e 13 del testo unico delle imposte sui  redditi,  non  evidenziate
nella  dichiarazione  originaria o nel modello 101 ovvero maggiori di
quelle originariamente dichiarate.
  Resta comunque scomputabile la quota delle predette detrazioni che,
seppur evidenziata  nella  dichiarazione  originaria,  non  e'  stata
scomputata per incapienza dell'imposta lorda afferente ai redditi cui
le  detrazioni  stesse  si riferiscono, qualora lo scomputo stesso si
renda  possibile   per   effetto   degli   importi   integrativamente
dichiarati.
  Va evidenziato, peraltro, che nell'art. 38, comma 2, in deroga alle
disposizioni  precedentemente  illustrate, e' stato precisato che, in
caso di integrazione con definizione automatica relativa  ai  periodi
non  accertati,  le detrazioni di imposta, le ritenute e i crediti di
imposta non possono comunque essere riconosciuti in misura  superiore
a quella risultante dalla dichiarazione originaria.
  Si  fa  presente  che  i  contribuenti  residenti  nelle zone della
regione Lombardia colpite dalle  alluvioni  dei  mesi  di  luglio  ed
agosto  1987  che  hanno presentato le istanze previste dall'articolo
11, comma  2,  della  legge  2  maggio  1990,  n.  102,  devono  fare
riferimento alle risultanze delle dichiarazioni originarie cosi' come
risultano integrate dalle istanze medesime.
3. Versamenti.
  Qualora  in un periodo d'imposta le somme iscritte a ruolo a titolo
provvisorio e versate risultino superiori a  quelle  dovute  in  base
alla  dichiarazione  integrativa,  l'eccedenza  formera'  oggetto  di
rimborso da  parte  dell'Ufficio  delle  imposte  che  ha  effettuato
l'accertamento  in sede di controllo delle dichiarazioni integrative.
Pertanto, detta eccedenza non potra' essere compensata con  le  somme
dovute  per  effetto della dichiarazione integrativa relativamente ad
altri periodi d'imposta.
  Sempre in materia di versamenti si ricorda che il contribuente puo'
rinunciare alla facolta' di versare le  somme  dovute  in  base  alla
dichiarazione  integrativa  in  tre  rate  di  uguale importo e puo',
quindi, versare le stesse in unica soluzione.
4. Sospensione dei termini per ricorrere e di impugnativa.
  Va  ricordato  che  nel  periodo  1'  gennaio  -  1' giugno 1992 e'
prevista,  inoltre,  indipendentemente  dalla   presentazione   delle
dichiarazioni integrative, la sospensione dei termini per ricorrere o
per  impugnare. Ne consegue che i periodi di imposta per i quali sono
stati  notificati  avvisi  di  accertamento  successivamente  al   1'
novembre  1991  possono  formare oggetto di dichiarazione integrativa
anche se alla data del 1' gennaio 1992 non  risulta  ancora  prodotto
alcun   ricorso.  Analogamente  devono  ritenersi  pendenti  anche  i
rapporti tributari relativi ad anni in  contestazione  per  i  quali,
successivamente  alla  predetta data del 1' novembre 1991, sono state
notificate decisioni di  organi  giurisdizionali  non  impugnate  nel
termine di 60 giorni dalla notifica.
  Ovviamente,  successivamente  al  1'  giugno  1992,  sara' cura del
contribuente  che  non  intende  aderire  all'accertamento   o   alla
decisione   provvedere   alla   presentazione  dei  ricorsi  e  delle
impugnative nel rispetto dei termini di decadenza, al fine di evitare
che i provvedimenti notificati si rendano definitivi.
  In presenza di valida dichiarazione integrativa,  la  presentazione
dei  ricorsi  e  delle  impugnative  non e' tuttavia necessaria nelle
seguenti ipotesi che comportano estinzione della controversia:
   1) dichiarazione con richiesta di definizione automatica ai  sensi
dell'articolo 34;
   2)  dichiarazione  integrativa semplice ai sensi dell'articolo 36,
nella   quale   sia   indicato   l'intero    imponibile    risultante
dall'accertamento  parziale  di cui all'art. 41-bis del D.P.R. n. 600
del 1973;
   3) dichiarazione integrativa semplice relativa a periodi d'imposta
per  i  quali  sono   stati   notificati   avvisi   di   accertamento
successivamente   al   30  settembre  1991,  relativamente  ai  quali
l'estinzione della controversia si ottiene fruendo  della  franchigia
di cui all'art.37;
   4)   dichiarazione   integrativa   con  richiesta  di  definizione
automatica ai sensi dell'art. 38, relativa a periodi d'imposta per  i
quali sono stati notificati avvisi di accertamento successivamente al
30 settembre 1991;
   5)  dichiarazione  integrativa  semplice  presentata dai sostituti
d'imposta ai sensi dell'art. 63, con la quale si corrisponde l'intero
importo delle ritenute o delle maggiori ritenute accertate.
5.  Modalita'  di  integrazione  relative  ai  periodi   di   imposta
accertati.
5.1 Dichiarazione integrativa estintiva della controversia in assenza
    di decisioni di organi giurisdizionali (art. 34, commi 1 e 2).
  Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 34, comma 1, ultimo
periodo,  se  alcuni  elementi  dell'imponibile  accertato  non  sono
oggetto di  contestazione  da  parte  del  contribuente  le  relative
imposte  restano  dovute  per  l'intero ammontare di detti elementi e
degli  stessi  non  si  tiene  conto  ai  fini  della   dichiarazione
integrativa.
  Pertanto,   se   in  sede  di  ricorso  il  contribuente  ha  fatto
acquiescenza rispetto ad una  parte  dell'imponibile  o  del  maggior
imponibile accertato dall'Ufficio, le imposte gravanti sulla parte di
imponibile  non contestato restano interamente dovute unitamente alle
relative  sanzioni  (e  non devono essere versate dal contribuente in
base alla dichiarazione integrativa).
  Ai fini dell'applicazione del 60 per cento previsto  dall'art.  34,
comma   1,   il   maggior   imponibile   non  contestato  va  dedotto
dall'imponibile accertato dall'Ufficio.
  Tale criterio  si  applica  anche  per  i  redditi  indicati  nelle
dichiarazioni  integrative  presentate  ai sensi del decreto legge n.
429 del 1982.
  Esemplificando tale assunto, in presenza di un contribuente che  ha
dichiarato per l'anno 1987 un reddito imponibile pari a L. 24.000.000
cui  l'Ufficio  delle  imposte  ha accertato un reddito imponibile di
lire 50.000.000 e che ha presentato un ricorso non contestando solo 5
dei 26 milioni del maggior  imponibile  accertato,  la  dichiarazione
integrativa  produrra'  effetti  estintivi  se  verra'  dichiarato un
reddito pari a (45.000.000 x 60%) + (24.000.000 x 15%) = 27.000.000 +
3.600.000 = 30.600.000.
  L'imposta dovuta in base alla dichiarazione integrativa e'  pari  a
L. 2.244.000 determinata come segue:
Imposta relativa all'imponibile risultante dalla
  dichiarazione integrativa aumentato del maggior
  imponibile non contestato (30.600.000 + 5.000.000 =
  35.600.000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     8.994.000
meno
Imposta corrispondente all'imponibile dichiarato
  aumentato della parte di maggiore imponibile non
  contestato (24.000.000 + 5.000.000 = 29.000.000)  . .     6.750.000
                                        Differenza. . .     2.244.000
5.2 Dichiarazione integrativa estintiva della controversia in
    presenza di decisioni di organi giurisdizionali (art. 34,
    commi 8, 9 e 10).
  Atteso  che,  la normativa in esame stabilisce diverse modalita' di
calcolo dell'imponibile da indicare nella  dichiarazione  integrativa
ai  fini della estinzione della controversia a seconda che sia o meno
"depositata  la  decisione"  di  organi  giurisdizionali,  si   rende
opportuno  precisare  che ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 636 del
1972 "la  decisione  e'  resa  pubblica  nella  motivazione  mediante
deposito  nella  Segreteria ..."; da tale previsione normativa emerge
che il deposito della decisione  da  cui  consegue  la  pubblicazione
della  stessa attiene non solo al deposito del dispositivo, bensi' al
deposito del dispositivo e della motivazione, che  costituisce  parte
integrante  ed  esplicativa del dispositivo stesso. Pertanto, ai fini
della disposizione in  rassegna  occorre,  in  linea  generale,  fare
riferimento a tale momento.
  Tuttavia,  ai  fini  di  cui  trattasi  ed  attesa  la  ratio della
disposizione, assume rilevanza  il  solo  deposito  del  dispositivo,
qualora  dallo  stesso  emergano  in  modo  diretto ed inequivoco gli
elementi necessari per la definizione.
  Inoltre, relativamente alla disposizione recata  dal  comma  9,  ai
fini  della quantificazione dell'imponibile, possono sorgere problemi
attuativi in presenza di decisione resa dalla Commissione  Tributaria
Centrale  ovvero  di sentenza della Corte di Appello o della Corte di
Cassazione.
  E'  noto, infatti, che questi organi sono giudici di legittimita' e
non di merito. Pertanto, nei casi in cui tali organi giurisdizionali,
enunciando un principio di diritto, cassano la decisione impugnata  e
rinviano  ad  altra sezione della stessa Commissione di secondo grado
o, in mancanza, ad altra commissione  di  secondo  grado,  ovvero  ad
altra sezione della Commissione Tributaria Centrale, per rinnovare il
giudizio,  mancherebbero  i parametri per determinare l'imponibile da
esporre nella dichiarazione integrativa.
  Conseguentemente, occorre distinguere tra decisioni e sentenze che,
pur non riguardando specificamente il merito della controversia e  la
determinazione     degli    imponibili,    li    lasciano    emergere
inequivocabilmente e quelle che non presentano tali requisiti.
  Cio' posto, solo in presenza dei menzionati requisiti  le  predette
decisioni   e  sentenze  degli  organi  giurisdizionali  in  rassegna
assumeranno rilievo ai fini del calcolo  dell'imponibile  da  esporre
nella   dichiarazione   integrativa   mentre,  qualora  dagli  stessi
provvedimenti giurisdizionali non si possano desumere tali  elementi,
occorrera'  riferirsi,  per  il  calcolo  di cui trattasi, all'ultima
decisione emessa dai giudici di merito e non cassata.
5.3. Dichiarazione integrativa semplice.
  Poiche' l'art. 32, comma 1, richiede che il maggior reddito  di  L.
500.000,  venga  dichiarato per ciascun periodo d'imposta, si precisa
che, in caso di due integrazioni semplici  per  un  medesimo  periodo
d'imposta,  l'una  concernente  i  redditi  a  tassazione ordinaria e
l'altra riguardante  quelli  a  tassazione  separata,  si  deve  fare
riferimento   all'ammontare   complessivo   dei   redditi   integrati
(tassazione ordinaria + tassazione separata) per  verificare  se  sia
rispettato l'anzidetto limite minimo
6. Modalita' di integrazione relativa ai periodi di imposta non
   accertati.
6.1. Dichiarazione integrativa automatica (art. 38).
  In  base  a  quanto  disposto  nel comma 5 dell'articolo 38, per la
definizione automatica dei periodi di imposta per  i  quali  "non  e'
stata  presentata"  la  dichiarazione dei redditi deve essere versato
l'importo minimo ivi previsto. Il riferimento  contenuto  nel  citato
art. 38, comma 5, ai periodi per i quali "non e' stata presentata" la
dichiarazione  dei  redditi  (che  ha  sostituito quello alla "omessa
presentazione" delle dichiarazioni contenuto nell'articolo 19,  commi
5,  6  e  7,  del  decreto-legge  n.429  del  1982), chiarisce che la
definizione automatica delle imposte  deve  essere  obbligatoriamente
richiesta  non  soltanto  per  i periodi d'imposta nei quali e' stata
omessa la presentazione della dichiarazione dei redditi  che  avrebbe
dovuto,  invece,  essere presentata, ma anche per quelli nei quali il
contribuente era legittimato a non presentare la dichiarazione stessa
perche', ad esempio, non era stato prodotto alcun reddito.
  Ovviamente non sussiste l'obbligo di inclusione nella dichiarazione
integrativa con richiesta di definizione automatica  dei  periodi  di
imposta  per  i  quali  il  contribuente  persona fisica non aveva la
capacita' di agire ovvero non poteva essere attribuita  soggettivita'
tributaria  ai  fini  delle  imposte  sul reddito ai soggetti diversi
dalle  persone  fisiche  (ad   esempio   periodi   antecedenti   alla
costituzione di una societa' o successivi al suo scioglimento).
  Le  imprese  individuali  e  le  societa'  in  liquidazione  che si
avvalgono della modalita' di definizione automatica devono  includere
tra i periodi d'imposta per i quali viene presentata la dichiarazione
integrativa anche quello cui si riferisce la dichiarazione finale.
  La  definizione  automatica  non  puo'  essere invece richiesta dai
predetti soggetti in relazione ai periodi d'imposta per i quali siano
state presentate dichiarazioni provvisorie che non si siano rese  de-
finitive.
  Ai  fini  della  verifica  della  esistenza  delle  condizioni  per
l'applicabilita' della  percentuale  alternativa  si  precisa  quanto
segue:
   1)   per  ricavi  devono  intendersi  quelli  definiti  come  tali
nell'art. 53 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 e del T.U.I.R.;
   2) l'ammontare complessivo del reddito di impresa,  di  quello  di
lavoro autonomo, e di quello di partecipazione (per i quali ricorrono
le  altre  condizioni  previste  per l'applicazione della percentuale
alternativa) deve essere non inferiore al 60 per cento dell'ammontare
del reddito complessivo dichiarato ai fini  dell'IRPEF  o  dell'IRPEG
relativamente  a ciascuna annualita' da includere nella dichiarazione
integrativa. A tal fine non si  deve  tenere  conto  del  credito  di
imposta  di  cui  all'articolo  14  del testo unico delle imposte sui
redditi e all'articolo 1 della legge n. 904 del  1977,  computato  in
aumento del reddito complessivo;
   3)  l'attivita'  deve  essere stata svolta per l'intero periodo di
imposta da parte del soggetto che applica i coefficienti (nel caso di
esercizio dell'attivita' in forma associata la  sussistenza  di  tale
condizione  deve  essere  verificata  relativamente  alla  societa' o
associazione, risultando ininfluente la circostanza che  il  socio  o
associato   sia  subentrato  nel  corso  dell'anno).  Tale  requisito
sussiste nel caso in cui l'attivita' d'impresa venga esercitata  solo
per  una  parte  dell'anno  in  considerazione  della  natura propria
dell'attivita' medesima (attivita' stagionale);
   4) deve essere stata presentata la dichiarazione dei redditi;
   5) ai fini dell'IRPEF  o  dell'IRPEG  la  dichiarazione  non  deve
risultare  chiusa  in  perdita, ovvero in pareggio, fermo restando la
possibilita' di applicare la percentuale alternativa con  riferimento
all'ILOR eventualmente dovuta.
  Per  i  contribuenti  che  hanno  conseguito  ricavi  e compensi di
ammontare superiore a 18 milioni per il calcolo  degli  stessi  sulla
base dei coefficienti di congruita' (D.P.C.M. 21 dicembre 1990), dopo
aver   individuato   la   tabella   applicabile   in  relazione  alle
caratteristiche dell'attivita' svolta, nonche' il rigo corrispondente
al codice  della  detta  attivita',  occorre  moltiplicare  i  valori
indicati   in   corrispondenza   del  detto  codice  per  l'ammontare
attribuibile al contribuente in relazione alle singole voci (consumi,
beni strumentali, retribuzioni, etc.). I  risultati  cosi'  ottenuti,
eccezion  fatta  per  il  coefficiente  "indice  di rotazione", vanno
adeguati territorialmente applicando  il  correttivo  previsto  dalla
tabella M.
  Non  si  applica  il  ragguaglio previsto dall'art. 2, comma 6, del
citato D.P.C.M.
  In caso di attivita' svolte da  imprese  familiari  e  societa'  di
persone  di  cui  all'art.  5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 ed
all'art. 5 del testo unico delle  imposte  sui  redditi,  nonche'  in
presenza  di  associazioni in partecipazione, l'importo relativo alle
retribuzioni corrisposte agli addetti da moltiplicare per il relativo
coefficiente, deve comprendere una somma pari all'importo del salario
figurativo  risultante,  per  ciascun  settore  di  attivita',  nella
tabella L allegata al D.P.C.M. del 21 dicembre 1990, moltiplicato per
il numero dei soci, con occupazione prevalente nella societa' ridotto
di  1,  ovvero  per  il  numero   degli   associati   che   apportino
esclusivamente  lavoro con occupazione prevalente nell'impresa ovvero
per il numero dei collaboratori  familiari  (relativamente  a  questi
ultimi,  si fa riferimento alla quota di reddito spettante a ciascuno
di essi qualora essa sia inferiore al salario figurativo).
  Si ricorda che per le associazioni  tra  artisti  e  professionisti
l'ammontare dei compensi derivante dall'applicazione del coefficiente
di  congruita'  relativo  alle retribuzioni degli addetti deve essere
aumentato, ai fini del confronto con i  compensi  dichiarati,  di  un
importo  pari  a  18 milioni di lire moltiplicato per il numero degli
associati ridotto di 1.
  Ne'  tale  importo  (ne'  quello  relativo  al  salario  figurativo
indicato  nella  tabella  L,  alla voce attivita' professionale) deve
essere sommato a quello delle retribuzioni corrisposte  agli  addetti
da moltiplicare per il relativo coefficiente.
  Le  associazioni  tra  artisti e professionisti, possono presentare
dichiarazioni integrative con effetti automatici di cui  all'articolo
38,   versando,   in   assenza  di  imposte  su  cui  commisurare  le
maggiorazioni percentuali, gli importi minimi previsti  nel  comma  3
dello stesso articolo 38.
  L'articolo  3,  comma  1,  lettera  f), del decreto-legge 27 aprile
1992, n. 269, ha aggiunto nell'articolo 38 della  legge  n.  413  del
1991  il  comma 3-bis che fissa i criteri per la determinazione degli
importi minimi dovuti dai soggetti ai quali sono imputati pro-quota i
redditi delle imprese familiari e delle societa'  o  associazioni  di
cui  all'articolo  5  del D.P.R. n. 597 del 1973 e all'articolo 5 del
TUIR, nonche' dai coniugi che gestiscono l'azienda in comunione.
  In particolare per effetto della suindicata disposizione i predetti
importi minimi devono essere ripartiti proporzionalmente  alla  quota
di  partecipazione  agli  utili  ed  in  nessun caso l'importo minimo
dovuto da ciascuno dei predetti soggetti puo' risultare  inferiore  a
lire 100.000.
  E' stato altresi' previsto che qualora il contribuente possieda, in
aggiunta    ai   redditi   di   partecipazione,   redditi   derivanti
dall'esercizio di arti e professioni e/o redditi  di  impresa  per  i
quali  risultano applicabili importi minimi di diverso ammontare deve
essere versato quello piu' elevato.
  Per il calcolo degli importi minimi dovuti dai titolari di  redditi
di  partecipazione  deve innanzitutto farsi riferimento all'ammontare
complessivo  dei  ricavi  o  compensi  dichiarati  dalla  societa'  o
associazione  e  dall'imprenditore individuale (titolare dell'impresa
familiare o dell'azienda coniugale).
  L'importo  minimo  risultante  (che  resta  dovuto   per   l'intero
ammontare  dalla  societa' o associazione che richieda la definizione
automatica) deve essere ragguagliato  alle  quote  di  partecipazione
agli  utili  spettanti  al  titolare ed ai collaboratori dell'impresa
familiare, ai coniugi che gestiscono l'azienda in comunione, ai  soci
delle  societa'  di  persone  e agli associati delle associazioni tra
artisti e professionisti.
6.2. Dichiarazione integrativa semplice (artt. 32 e 37).
  Per  i periodi di imposta per i quali e' stato notificato avviso di
accertamento nel periodo 1' ottobre 1991 - 1' giugno 1992  va  tenuto
presente che nel caso in cui sia presentata dichiarazione integrativa
semplice,  l'accertamento  opera  soltanto per l'eventuale differenza
tra l'imponibile accertato e quello cumulativamente risultante  dalla
dichiarazione  originaria  e  da  quella integrativa (aumentato di un
importo pari al  50  per  cento  del  reddito  aggiunto  in  sede  di
integrazione,  sempreche'  l'imposta  risultante  dalla dichiarazione
integrativa sia almeno il  10  per  cento  di  quella  esposta  nella
dichiarazione originaria).
  Tale modalita' d'integrazione e' l'unica adottabile nel caso in cui
il  condono  sia  richiesto  da  soggetti che non hanno presentato la
dichiarazione dei redditi in alcun periodo di imposta.
  In base all'art. 32, comma 1, deve  essere  dichiarato  un  maggior
reddito non inferiore a L. 500.000 per ciascun periodo d'imposta.
  Si precisa che non trova applicazione, con riferimento ai redditi o
maggiori redditi che formano oggetto di integrazione relativamente ai
periodi  di  imposta  anteriori  a  quello  avente  inizio dopo il 31
dicembre 1987, il disposto dell'articolo 36  del  D.P.R.  4  febbraio
1988,  n.  42.  Cio'  in  quanto  tale  articolo  stabilisce  che  le
disposizioni del testo unico (diverse da quelle  per  le  quali  sono
state  previste  norme transitorie) hanno effetto anche per i periodi
di imposta sopra menzionati soltanto se "le  relative  dichiarazioni,
validamente presentate" risultino ad esse conformi. Non e' possibile,
al  riguardo,  attribuire tale effetto alle dichiarazioni integrative
e, di conseguenza, restano  applicabili,  per  gli  anni  antecedenti
all'entrata  in vigore del testo unico, le disposizioni contenute nei
DD.PP.RR. nn. 597, 598 e 599 del 1973,  anche  se  in  contrasto  con
quelle  del  detto  testo  unico  contenenti norme piu' favorevoli ai
contribuenti.
7. Controversie concernenti irregolarita' formali (art. 35).
  La   disposizione   in   rassegna   trova   applicazione   soltanto
nell'ipotesi  in  cui l'Ufficio delle imposte alla data di entrata in
vigore della legge abbia notificato il provvedimento  di  irrogazione
delle  sanzioni,  anche  se  lo stesso, alla predetta data, non abbia
ancora formato oggetto di impugnativa.
  Per quanto concerne l'individuazione delle violazioni  formali  che
rientrano nell'ambito di applicazione della sanatoria in esame, si fa
riferimento  alla  casistica  esaminata,  ai  fini  dell'applicazione
dell'art. 21 del decreto-legge n. 69 del 1989, nella circolare n.  17
dello stesso anno.
8. Istanza delle persone fisiche che alla data del 30 settembre 1991
   hanno perso la rappresentanza del soggetto passivo o inadempiente
   (art. 57, comma 6).
  La  sanatoria  opera  anche  quando  sia  stato  gia'  richiesto il
pagamento delle sanzioni al soggetto che ha perso la  rappresentanza,
a  condizione che l'eventuale controversia sia pendente alla data del
1' gennaio 1992. Nel caso in cui le sanzioni siano state gia'  pagate
le stesse formeranno oggetto di rimborso d'ufficio.
  Nel  caso  in  cui  il  periodo  di  imposta  della societa' o ente
rappresentato sia coincidente con l'anno solare il versamento di lire
2 milioni definisce le violazioni commesse nell'anno cui si riferisce
l'istanza, comprese quelle riguardanti le dichiarazioni  relative  al
periodo di imposta precedente.
  Nel caso di periodo di imposta non coincidente con l'anno solare il
versamento  definisce  le  infrazioni  commesse,  ai  fini  dell'IVA,
nell'anno cui si  riferisce  l'apposita  istanza  e,  ai  fini  delle
imposte  sui redditi, nel periodo di imposta avente fine nel predetto
anno. Ove nello stesso anno solare si chiudano due o piu' periodi  di
imposta  l'interessato  dovra' specificare in allegato all'istanza il
periodo di imposta cui  si  riferiscono  le  infrazioni  che  intende
sanare e, qualora intenda definire quelle commesse in tutti i periodi
di  imposta,  dovra'  versare  due  milioni  per ciascuno di essi. In
mancanza di specifica indicazione si ritengono sanate  le  infrazioni
relative al primo periodo di imposta chiuso nell'anno medesimo.
  Si  precisa  che  qualora  lo  spazio  contenuto  nel  quadro della
dichiarazione integrativa (quadro H) sia insufficiente  e'  possibile
utilizzare  ulteriori  quadri  H (anche in fotocopia) che dovranno in
ogni caso essere allegati  all'istanza  riepilogando  il  totale  nel
quadro compreso nel modulo base.
  Poiche'  la disposizione contenuta nel comma 6 dell'articolo 57 non
indica un termine finale al  quale  si  debba  fare  riferimento  per
l'individuazione  delle  violazioni  sanabili,  possono  comprendersi
nella sanatoria anche quelle commesse nel 1991 (qualora  il  soggetto
interessato abbia perso la rappresentanza nel corso di tale anno) non
oltre, naturalmente, il 30 settembre; in tal caso va comunque versata
la  somma  di lire due milioni anche per la detta frazione di periodo
d'imposta
9. Sanatoria relativa ai versamenti d'imposta o di ritenuta.
9.1. Generalita'.
  L'art.  62-bis  consente  la  presentazione   della   dichiarazione
integrativa   per  sanare  talune  ipotesi  di  omessi,  ritardati  o
insufficienti versamenti d'imposta.
  In particolare, detta disposizione si rivolge a quei contribuenti e
sostituti d'imposta che, pur  avendo  esattamente  evidenziato  nelle
dichiarazioni   originarie   ai   fini  delle  imposte  sui  redditi,
presentate anteriormente  al  30  novembre  1991,  le  imposte  e  le
ritenute  correttamente  calcolate,  ne  hanno  omesso o ritardato il
relativo versamento o l'hanno eseguito in misura insufficiente.
  Si  tratta  di  talune  delle  violazioni  emergenti  in  sede   di
liquidazione ai sensi dell' art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.
  Restano  tuttavia escluse dall'ambito di applicazione dell'art. 62-
bis  e  non  possono   quindi   essere   sanate   avvalendosi   della
presentazione  di  dichiarazioni  integrative,  le  altre  violazioni
rilevabili in sede di liquidazioni eseguite ex art. 36-bis, quali gli
errori materiali e di calcolo  commessi  nella  determinazione  degli
imponibili  e  delle  imposte  o  delle ritenute; detrazioni, crediti
d'imposta, oneri deducibili in tutto o in parte non spettanti.
  Restano parimenti  escluse,  per  espressa  disposizione  dell'art.
62-bis, le ipotesi di versamenti omessi, tardivi o carenti di imposte
(anche  in  acconto)  o  di ritenute se le imposte e le ritenute, con
relative soprattasse, sono state gia' iscritte a ruolo e le  relative
rate  sono  gia'  scadute  alla data del 29 aprile 1992, salvo quanto
specificato nel successivo paragrafo 9.4.
9.2. Dichiarazione integrativa in assenza di iscrizione a ruolo.
  Qualora nelle dichiarazioni dei redditi e dei  sostituti  d'imposta
presentate  anteriormente  al  30  novembre  1991,  le  imposte  e le
ritenute siano state correttamente calcolate, ma ne sia stato  omesso
o  ritardato  il  relativo  versamento  ovvero  lo  stesso  sia stato
eseguito   in   misura   insufficiente,  puo'  essere  presentata  la
dichiarazione integrativa di cui ai titoli VI e VII  della  legge  n.
413  del  1991,  specificando  nelle  "Annotazioni"  del  modello  di
dichiarazione o in apposito prospetto, da allegare alla dichiarazione
stessa e di cui va fatta espressa menzione  nelle  "Annotazioni",  le
imposte  e  le  ritenute dovute o tardivamente versate, distintamente
per ciascun periodo d'imposta e i dati del versamento effettuato.
  A tal fine,  si  allega  alla  presente  circolare  uno  schema  di
prospetto che puo' essere utilizzato dagli interessati.
  L'indicazione  dei  dati  relativi  al  versamento non e' richiesta
quando le imposte o le ritenute sono state  versate  tardivamente  ma
prima  del  29  aprile  1992 e alla medesima data non e' stata emessa
cartella di pagamento.
  I versamenti delle imposte e delle ritenute  dovute  in  base  alle
dichiarazioni  integrative  e  non effettuati alla data del 29 aprile
1992 devono essere eseguiti, maggiorati a titolo di interessi, di una
somma pari al 12% dell'ammontare delle somme dovute, in due  rate  di
eguale  importo scadenti entro il 20 maggio 1992 e nel mese di luglio
1992. Sugli importi cosi' determinati e  versati  entro  le  predette
date  non  si  applica la soprattassa di cui all'art.92 del D.P.R. n.
602 del 1973.
  Si precisa  che  nei  casi  in  cui  debbano  essere  effettuati  i
versamenti  in  base  alla  dichiarazione  integrativa anche ad altro
titolo,  i  versamenti  di  cui  all'art.   62-bis   vanno   eseguiti
distintamente pur se con le medesime modalita'.
9.3. Dichiarazione integrativa in presenza di iscrizioni a ruolo.
  L'art.   62-bis   consente  la  presentazione  della  dichiarazione
integrativa di cui ai titoli VI e VII della legge  n.  413  del  1991
anche  a  quei  contribuenti  e  sostituti  d'imposta che, pur avendo
commesso le medesime violazioni individuate nel precedente paragrafo,
abbiano gia' subito,  in  conseguenza  della  liquidazione  da  parte
dell'Amministrazione  finanziaria  della dichiarazione originaria, la
iscrizione a ruolo delle imposte e ritenute dovute e  delle  relative
sanzioni.   In   tali  ipotesi  la  sanatoria  riguarda  soltanto  le
soprattasse relative alle somme comprese nelle rate non scadute  alla
data  del  29  aprile  1992,  ovvero  in quelle per le quali e' stato
comunque  sospeso  l'inizio  dell'azione  esecutiva.  I  contribuenti
devono  specificare nelle "Annotazioni" al modello di dichiarazione o
in  apposito  prospetto  da  allegare  alla   dichiarazione   stessa,
facendone  menzione  nelle  "Annotazioni",  distintamente per ciascun
periodo d'imposta, le imposte e  le  ritenute,  nonche'  gli  estremi
della cartella di pagamento o, in mancanza, dell'avviso di mora (mese
e anno di emissione) e i dati dei relativi versamenti.
  In  tali  ipotesi,  qualora  le imposte e le ritenute siano stati o
vengano pagati alle scadenze  del  ruolo,  non  sono  applicabili  le
soprattasse  di  cui  all'art.  92 del D.P.R.   n. 602 del 1973 e gli
Uffici provvederanno  ai  conseguenti  sgravi  e  ai  rimborsi  della
soprattassa eventualmente pagata dopo il 29 aprile 1992.
9.4. Versamenti non eseguiti tempestivamente per fatto doloso di
     terzi.
  Relativamente  alle  ipotesi  esaminate  nel  precedente paragrafo,
qualora i contribuenti o i  sostituti  d'imposta  dimostrino  che  il
mancato,  insufficiente  o  tardivo  versamento delle imposte e delle
ritenute e'  stato  causato  da  fatto  doloso  di  terzi  denunciato
all'autorita' giudiziaria prima del 29 aprile 1992, gli Uffici devono
effettuare il rimborso anche relativamente alle soprattasse versate a
seguito  di  iscrizioni  a  ruolo le cui rate siano gia' scadute alla
predetta data del 29 aprile 1992 ovvero allo sgravio  di  quelle  non
versate.
  In  tal  caso,  i  contribuenti  o  i  sostituti  d'imposta  devono
presentare  la  dichiarazione  integrativa  indicando  i  dati   gia'
evidenziati   nel   paragrafo   precedente,  allegando  copia,  anche
fotostatica, della denuncia all'autorita' giudiziaria.
                              PARTE II
                     IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
  In materia di IVA e' stata prevista la possibilita' di:
    A) definire le controversie per le quali alla data del 1' gennaio
1992 non siano intervenuti accertamenti definitivi o pronuncie  delle
commissioni tributarie non piu' impugnabili;
    B)  definire l'imposta relativamente alle annualita' per le quali
sia stata presentata la  dichiarazione  annuale  e  non  siano  stati
notificati avvisi di rettifica o di accertamento;
    C)  presentare  le  dichiarazioni annuali omesse o rettificare in
aumento le dichiarazioni annuali presentate, ancorche' in ritardo;
    D) definire le violazioni formali commesse fino  al  31  dicembre
1991;
    E) ottenere la sanatoria relativa ai versamenti d'imposta;
    F)  esonerare  gli  enti  locali  dal presentare le dichiarazioni
annuali omesse versando una determinata somma a titolo di oblazione.
  In particolare si espone quanto segue.
A)  Controversie  d'imposta   relative   alle   rettifiche   e   agli
accertamenti notificati entro il 30 settembre 1991.
  1.  Si  possono  definire con il pagamento di un importo pari al 60
per cento della maggiore imposta accertata dall'ufficio  o  enunciata
in decreto di citazione a giudizio penale, diminuita del 25 per cento
dell'imposta  dovuta  in base alla dichiarazione e, in ogni caso, non
inferiore al 20 per cento della maggiore imposta accertata.
  2. In caso di dichiarazione a credito, rettificata dall'ufficio per
il riscontro di un minor credito, la controversia si estingue con  il
pagamento  di  un  importo  pari  al  50  per  cento  del credito non
riconosciuto.
  3. Quando sia intervenuta decisione della commissione tributaria di
1' grado e penda ancora giudizio, la controversia si estingue con  il
pagamento  di un importo pari al 50 per cento dell'imposta o maggiore
imposta accertata dall'ufficio e, comunque, non inferiore al  70  per
cento dell'imposta o maggiore imposta determinata dalla commissione.
  4. Quando sia intervenuta decisione successiva a quella di 1' grado
e   penda  ancora  giudizio,  la  controversia  si  estingue  con  il
pagamento, di un importo pari al 30 per cento  dell'imposta  o  della
maggiore  imposta  accertata  dall'ufficio e, comunque, non inferiore
all'80 per cento dell'imposta o della  maggiore  imposta  determinata
dalla  commissione  di  2› grado o dalla commissione centrale o dalla
corte d'appello.
  5. L'estinzione della controversia,  che  puo'  riguardare  singole
annualita'  o,  su istanza, anche singoli rilievi, fa venir meno, per
la  parte  definita,  qualsiasi  obbligo  relativo  alle  sanzioni  e
interessi di mora collegati al debito d'imposta.
  Dalla  somma  che  deve essere pagata ai fini della definizione, va
detratta quella eventualmente gia'  corrisposta  in  occasione  della
proposizione   del  ricorso  innanzi  agli  organi  del  contenzionso
tributario. Non e', comunque, prevista la restituzione di soprattasse
e pene pecuniarie gia' pagate.
  6. Le controversie non riguardanti l'imposta ma aventi per  oggetto
esclusivamente infrazioni formali possono essere definite mediante il
pagamento del 10% delle sanzioni irrogate.
  7.   I  contribuenti  con  controversie  pendenti  dovrebbero  aver
ricevuto una lettera raccomandata contenente l'invito a  definire  le
pendenze   mediante   il   pagamento,  direttamente  all'ufficio  IVA
competente,  entro  il  20  maggio  1992  delle  somme  indicate  con
riferimento  ad  ogni  singola  annualita'.  Coloro  che non avessero
ricevuto  la  lettera  raccomandata  potranno  definire  le  pendenze
presentando,  su apposito modello, istanza all'ufficio IVA competente
entro il 1' giugno 1992.
  8. Se l'imposta da pagare supera lire tre milioni, e'  prevista  la
possibilita'  di  effettuare il pagamento in unica soluzione entro il
20 maggio 1992 ovvero in tre rate di eguale importo, scadenti  il  20
maggio 1992, il 31 luglio 1992 e il 31 marzo 1993, con l'applicazione
degli interessi nella misura del 9% annuo.
  9. I giudizi si estinguono subordinatamente all'esibizione da parte
degli interessati delle ricevute di pagamento rilasciate dall'ufficio
IVA  ovvero, in caso di mancato o insufficiente pagamento nei termini
previsti, della distinta di versamento delle somme iscritte a ruolo.
  Se la definizione e' parziale, il giudizio prosegue per  i  rilievi
non definiti.
B) Periodi d'imposta relativamente ai quali non sono stati notificati
avvisi di rettifica o di accertamento (c.d. definizione automatica).
  1.  Il contribuente ha la possibilita' di definire l'imposta (senza
applicazione di sanzioni ed interessi) e, quindi precludere eventuali
futuri  accertamenti  dell'ufficio,  mediante  la  presentazione   di
apposita   dichiarazione  integrativa  riguardante  tutti  i  periodi
d'imposta per i quali sia stata presentata la relativa  dichiarazione
annuale  (in  linea  di  massima  le  annualita'  dal  1986 al 1990).
L'imposta da versare al fine di rendere operante la definizione, deve
essere commisurata, nei singoli anni,  al  2%  dell'imposta  relativa
alle operazioni imponibili effettuate e al 2% dell'imposta portata in
detrazione. Se l'imposta relativa alle operazioni imponibili o quella
portata   in  detrazione  superano  i  200  milioni,  le  percentuali
applicabili  a  ciascuna  eccedenza  sono  pari  all'1,5%,  e  quando
superano  i  300  milioni,  le  percentuali  applicabili  a  ciascuna
eccedenza sono pari all'1%.
  Se lo scostamento dei corrispettivi dichiarati  rispetto  a  quelli
accertati  con  i  coefficienti  e'  contenuto entro percentuali piu'
basse di quelle stabilite dalla  legge,  l'imposta  integrativa  puo'
essere  ridotta  in  proporzione  al  rapporto  tra la percentuale di
scostamento e le percentuali indicate dalla legge stessa ai fini  del
condono automatico previsto per le imposte dirette.
  In  ogni  caso, e' dovuto per ciascuna annualita' un'imposta minima
pari a:
   lire  300  mila  per  i  soggetti  con  volume  d'affari fino a 18
milioni;
   lire 600 mila per  quelli  con  volume  d'affari  superiore  a  18
milioni ma non a 360;
   lire 900 mila per gli altri soggetti.
  2. Le dichiarazioni integrative, redatte in conformita' dei modelli
ministeriali,  dovranno essere spedite per raccomandata ai competenti
Uffici I.V.A. tra il 1' aprile e il  1'  giugno  1992.  Il  pagamento
dell'imposta  deve  essere  effettuato  entro  il  20 maggio 1992. Se
supera lire 3 milioni, e' consentito di effettuare  il  pagamento  in
tre  rate di eguale importo, scadenti il 20 maggio 1992, il 31 luglio
1992 e il 31 marzo 1993, con  l'applicazione  degli  interessi  nella
misura unica del 9 per cento.
C) Integrazione semplice e franchigia.
  Per  i  periodi  d'imposta  relativamente  ai  quali  non sia stata
presentata la  dichiarazione  annuale,  e'  preclusa  la  definizione
automatica  dell'imposta;  tuttavia i contribuenti possono presentare
le dichiarazioni omesse (senza applicazione di sanzioni ed interessi)
a condizione che le stesse comportino un versamento  di  almeno  lire
300 mila per anno.
  Inoltre il contribuente che, pur avendo presentato la dichiarazione
annuale,   non   e'   intenzionato  ad  avvalersi  della  definizione
automatica dell'imposta, puo' rettificare le dichiarazioni presentate
anche con ritardo superiore ad un mese, indicando la maggiore imposta
dovuta o il minor credito spettante.
  In tali casi l'accertamento e' precluso o limitato dalla previsione
di  un'apposita  franchigia  (50%   dell'imposta   risultante   dalla
dichiarazione integrativa).
D)  Definizione delle infrazioni formali per le quali non siano stati
notificati avvisi  di  irrogazione  di  sanzioni  alla  data  del  31
dicembre 1991.
  Il contribuente puo' definire dette infrazioni presentando apposita
istanza al competente ufficio, versando le seguenti somme:
   lire  500  mila  per  ogni  periodo  d'imposta  in  cui sono state
commesse  le  infrazioni  che  non  danno  luogo  a  rettifica  o  ad
accertamento  dell'imposta,  comprese  quelle  relative alle bolle di
accompagnamento dei beni  viaggianti  e  alle  ricevute  e  scontrini
fiscali;
   lire 150 mila per le infrazioni commesse dai vettori;
   lire 50 mila per le infrazioni commesse dai conducenti.
  E' previsto, altresi', l'abbandono delle pene pecuniarie qualora il
minimo edittale non superi lire 40 mila.
E) Sanatoria relativa ai versamenti d'imposta.
  1.  E'  previsto  l'abbandono  o la non applicazione delle sanzioni
(pene  pecuniarie  e  soprattasse)  nelle   ipotesi   di   omesso   o
insufficiente versamento dell'imposta.
  Tale  agevolazione riguarda l'imposta (compresa quella afferente le
liquidazioni  periodiche)  risultante  dalle  dichiarazioni   annuali
presentate  anteriormente al 30 novembre 1991, ed e' applicabile alle
penalita' che alla data del 29 aprile 1992:
   non siano state ancora irrogate  o,  comunque,  se  irrogate,  non
siano state iscritte a ruolo;
   siano  state  iscritte  in ruoli gia' emessi, con riferimento alle
rate d'imposta non ancora scadute alla data del 29 aprile 1992;
   siano  state  iscritte in ruoli gia' emessi, anche con riferimento
alle rate d'imposta gia' scadute alla predetta data e non pagate  per
fatto  doloso commesso da terzi, denunciato anteriormente alla stessa
data.
  2. L'abbandono delle penalita' non ancora irrogate o per  le  quali
non  risulti  gia' emesso il ruolo e' subordinato alla condizione che
l'imposta venga versata, con  una  maggiorazione  fissa  del  12  per
cento,  in  due rate di uguale importo, scadenti il 20 maggio e il 31
luglio 1992.
  Se le imposte non versate e le relative sanzioni sono  iscritte  in
ruoli  gia' emessi, vanno abbandonate le penalita' relative alle rate
d'imposta non  ancora  scadute  alla  data  del  29  aprile  1992,  a
condizione  che  le  stesse  siano versate, con i relativi interessi,
alle rispettive scadenze del ruolo.
  3. Le sanzioni relative alle rate  d'imposta  gia'  scadute  e  non
pagate  alla  data  del  29  aprile 1992 restano dovute, a meno che i
soggetti interessati non dimostrino  che  il  mancato  versamento  e'
dipeso da fatto doloso di terzi, denunciato all'autorita' giudiziaria
prima di tale data.
  4.  Per  avvalersi  della  sanatoria  i  contribuenti sono tenuti a
presentare  entro  il  1'  giugno  1992  dichiarazione   integrativa,
indicando nelle annotazioni del modello o in apposito prospetto:
   le  imposte  dovute,  distinte per ciascun periodo d'imposta o per
tipo di versamento (mensile o trimestrale);
   i dati dei versamenti effettuati;
   gli estremi delle cartelle di pagamento, se gia' notificate.
  I pagamenti delle imposte vanno effettuati direttamente agli uffici
IVA o al concessionario della riscossione.
F) Sanatoria per gli enti pubblici.
  1. La  sanatoria  riguarda  comuni,  comunita'  montane,  province,
regioni, consorzi tra i predetti enti, USL, IPAB, aziende di turismo,
gli  enti  provinciali  per  il  turismo  e  le aziende di promozione
turistica, istituti autonomi case popolari ed enti  analoghi,  camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
 a)  Esonero  dalla  presentazione  delle  dichiarazioni  ancora  non
presentate.
  E' prevista la possibilita' per i suddetti enti di essere esonerati
dalla presentazione delle dichiarazioni, relative agli anni dal  1982
al  1990,  se,  in  assenza  di accertamento, versano una determinata
somma per ogni annualita' di  mancata  presentazione,  risultante  da
un'apposita tabella.
  L'esonero  e' operante se richiesto per tutti i periodi per i quali
ancora non sia stata presentata la relativa dichiarazione.
 b) Casi in cui alla data del 1' gennaio 1992 sia stata presentata la
dichiarazione  annuale,  ma  non  sia  stato  notificato  avviso   di
rettifica.
  In  questi  casi,  i rapporti relativi ai periodi d'imposta possono
essere definiti elevando  del  10%  l'imposta  dovuta  in  base  alle
dichiarazioni.
  Se  la  dichiarazione  risulta  a  credito, il rapporto puo' essere
definito con il pagamento, per ogni periodo d'imposta, di  una  somma
pari   alla  meta'  di  quella  prevista  dall'apposita  tabella.  La
definizione e' operante, pero', se  richiesta  per  tutti  i  periodi
d'imposta.
 c)  Casi  in  cui alla data del 1' gennaio 1992 sia stato notificato
avviso di accertamento o di rettifica.
  Se tale avviso non sia divenuto definitivo ne' sia stata notificata
alcuna decisione delle commissioni tributarie,  i  relativi  rapporti
possono  essere  definiti  versando  un  importo pari al 30% o al 10%
rispettivamente dell'imposta  o  della  maggiore  imposta  accertata,
computando in detrazione l'imposta versata a titolo provvisorio.
  In  caso  di  riduzione  del  credito  dichiarato  il  rapporto  si
definisce con  il  pagamento  di  un  ammontare  pari  al  10%  della
differenza tra il credito dichiarato e quello accertato.
 d)  Casi in cui alla data del 1' gennaio 1992 siano state notificate
una o piu' decisioni delle commissioni tributarie.
  Se  tali  decisioni  non  siano  ancora  divenute  definitive,   la
controversia  si  estingue  versando  l'imposta stabilita dall'ultima
decisione,  oppure  versando  un  importo  pari  al  70%  o  al  50%,
rispettivamente,  dell'imposta  o  della  maggiore  imposta accertata
dall'ufficio, computando in detrazione l'imposta  eventualmente  gia'
corrisposta a titolo provvisorio.
  Se  le  commissioni  hanno  ridotto  il credito, la controversia si
estingue con il pagamento di un ammontare pari alla differenza tra il
credito dichiarato e quello stabilito dall'ultima  decisione,  oppure
pari  al  30%  della  differenza  tra  il credito dichiarato e quello
accertato dall'ufficio.
  2. E' prescritta la presentazione di apposita domanda,  redatta  su
apposito  modello  ministeriale,  da  parte dell'ente interessato, da
produrre entro il 30 giugno 1992, con allegazione delle  attestazioni
dei versamenti effettuati.
  Gli uffici dell'Amministrazione finanziaria, ai quali e' diretta la
circolare,  vorranno  dare la massima divulgazione alle istruzioni in
essa contenute.
  Gli  Ispettorati  Compartimentali  e  le  Intendenze   di   Finanza
accuseranno  ricevuta della circolare stessa al Ministro e gli uffici
imposte e I.V.A. alle rispettive Intendenze.
                                                 Il Ministro: FORMICA