Agli      Uffici      provinciali
                                  dell'industria,   del  commercio  e
                                  dell'artigianato
                                    Alle    Camere    di   commercio,
                                  industria,      artigianato      ed
                                  agricoltura
  L'art.  2, comma 1 del D.M. 7 maggio 1992, prevede che il Ministero
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato deve stabilire, con
propria  circolare,  le  modalita'  di presentazione delle domande di
contributo di cui all'art. 14 della legge n. 10/1991.
  Si determinano pertanto le seguenti modalita':
  1. Le domande di contributo di cui all'art. 14 della predetta legge
devono essere presentate al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  - Direzione generale delle fonti di energia e delle
industrie di base, via Molise, 2 - Roma.
  2. La data di presentazione delle domande e' stabilita dal timbro a
data   apposto   dalla   Divisione  I  -  Affari  generali,  studi  e
programmazione  della  Direzione  generale  delle  fonti di energia e
delle industrie di base.
  3.  Le  domande  di contributo devono essere presentate in triplice
copia,  di  cui  una  in  carta  legale, e redatte secondo il modello
riportato in allegato alla presente circolare (allegato 1).
  Una   ulteriore  copia  della  domanda  deve  essere  inviata,  per
conoscenza,  alla  regione  o  alla provincia autonoma competente per
territorio.
  4.  Per  una  migliore  lettura  ed una piu' ordinata conservazione
della  domanda di contributo da parte del Ministero, si raccomanda di
numerare  progressivamente  in  ogni  loro  pagina  scritta tutti gli
allegati  alla domanda stessa e di raccoglierli o ricollegarli in uno
o  piu'  tomi,  ciascuno dei quali dovra' riportare gli estremi della
domanda e il soggetto proponente.
  5. La domanda e l'insieme della documentazione allegata deve essere
presentata in pacco sigillato recante all'esterno i seguenti dati:
   soggetto proponente ..............................................
   tipologia d'intervento ...........................................
   articolo di riferimento alla legge n. 10/1991 ....................
  6. Le domande devono essere corredate della documentazione elencata
al comma 2 dell'art. 2 del D.M. 7 maggio 1992 tenuto presente che:
   i  certificati  di  cui  ai punti a), b) e c), devono essere stati
rilasciati  dal  competente  ufficio in data non anteriore a tre mesi
rispetto  alla data di presentazione della domanda di contributo; se,
all'atto  della  domanda, in sostituzione di tali certificati vengono
allegate   dichiarazioni  temporaneamente  sostitutive,  la  relativa
certificazione deve essere presentata successivamente entro i termini
stabiliti dal comma 7 dell'art. 4 del D.M. 7 maggio 1992;
   le dichiarazioni di cui ai punti e), f) e n) devono essere redatte
unitamente  su carta intestata del richiedente il contributo, secondo
il modello riportato in allegato alla presente circolare (allegato 2)
e devono essere sottoscritte dal legale rappresentante;
   per  facilitare  l'esame istruttorio da parte dell'amministrazione
le schede di cui al punto g) devono essere redatte secondo gli schemi
allegati  alla presente circolare (allegati 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e
11);
   la relazione di cui al punto h), deve essere corredata da tutta la
documentazione  di  cui  al  punto stesso ed in particolare modo deve
essere completata dal computo metrico e preventivo prezzi nel caso di
iniziative  da  realizzare  o  da  un  elenco  dettagliato  dei costi
sostenuti nel caso di iniziativa gia' realizzata.
  Sia  per il preventivo che per il consuntivo le opere devono essere
suddivise secondo i seguenti raggruppamenti:
  - opere idrauliche;
  - opere civili;
  - opere elettromeccaniche;
  - linea di collegamento;
   la scheda di cui al punto i), redatta secondo il modello riportato
in  allegato  alla  presente  circolare (allegato 12) non deve essere
compilata   solo   nel   caso  in  cui,  al  momento  della  domanda,
l'iniziativa  stessa  dovesse  risultare gia' terminata ed entrata in
esercizio;
   la  dichiarazione  di cui al punto l) deve essere redatta su carta
intestata  del  soggetto richiedente il contributo secondo il modello
allegato alla presente circolare (allegato 13);
   la  copia  della  comunicazione  di  cui  al  punto m) deve essere
allegata, necessariamente, solo nel caso in cui l'iniziativa proposta
sia volta alla riattivazione di un impianto dismesso.
  7. I soggetti la cui iniziativa sia stata oggetto di concessione di
contributo  ai  sensi  dell'art.  14  della legge n. 10/1991, ai fini
dell'erogazione,  devono produrre la documentazione di cui al comma 3
dell'art. 6 del D.M. 7 maggio 1992 tenuto presente che:
   i  certificati  di  cui  ai punti a), b) e c), devono essere stati
rilasciati  dal  competente  ufficio  in  data non anteriore a 3 mesi
rispetto   alla   data  di  presentazione  della  documentazione  per
l'erogazione del contributo;
   le  dichiarazioni  di  cui ai punti d) ed e) devono essere redatte
unitamente  secondo  il  modello  riportato in allegato alla presente
circolare (allegato 14);
   la  dichiarazione  di  cui al punto f) (relativa a comuni, aziende
municipalizzate   ecc.)   deve  essere  redatta  secondo  il  modello
riportato alla presente circolare (allegato 15);
   l'elenco  di  cui  al  punto  h) deve essere predisposto in ordine
cronologico  e  deve riportare i seguenti dati: numero della fattura,
data  della  fattura,  nominativo del fornitore, importo imponibile e
quota imputabile all'iniziativa.
  La  presente  circolare  e'  indirizzata  a codesti uffici, ai fini
dell'autonoma  opera  di  informazione  nei  confronti  dei  soggetti
potenzialmente  beneficiari  dei contributi, e sara' pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  affinche'  tutti  i
soggetti  interessati  possono prendere conoscenza delle modalita' di
adempimento indicate da questo Ministero.
                                                 Il Ministro: BODRATO