Agli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato Alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura L'art. 2, comma 1 del D.M. 7 maggio 1992, prevede che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato deve stabilire, con propria circolare, le modalita' di presentazione delle domande di contributo di cui all'art. 14 della legge n. 10/1991. Si determinano pertanto le seguenti modalita': 1. Le domande di contributo di cui all'art. 14 della predetta legge devono essere presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base, via Molise, 2 - Roma. 2. La data di presentazione delle domande e' stabilita dal timbro a data apposto dalla Divisione I - Affari generali, studi e programmazione della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base. 3. Le domande di contributo devono essere presentate in triplice copia, di cui una in carta legale, e redatte secondo il modello riportato in allegato alla presente circolare (allegato 1). Una ulteriore copia della domanda deve essere inviata, per conoscenza, alla regione o alla provincia autonoma competente per territorio. 4. Per una migliore lettura ed una piu' ordinata conservazione della domanda di contributo da parte del Ministero, si raccomanda di numerare progressivamente in ogni loro pagina scritta tutti gli allegati alla domanda stessa e di raccoglierli o ricollegarli in uno o piu' tomi, ciascuno dei quali dovra' riportare gli estremi della domanda e il soggetto proponente. 5. La domanda e l'insieme della documentazione allegata deve essere presentata in pacco sigillato recante all'esterno i seguenti dati: soggetto proponente .............................................. tipologia d'intervento ........................................... articolo di riferimento alla legge n. 10/1991 .................... 6. Le domande devono essere corredate della documentazione elencata al comma 2 dell'art. 2 del D.M. 7 maggio 1992 tenuto presente che: i certificati di cui ai punti a), b) e c), devono essere stati rilasciati dal competente ufficio in data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di presentazione della domanda di contributo; se, all'atto della domanda, in sostituzione di tali certificati vengono allegate dichiarazioni temporaneamente sostitutive, la relativa certificazione deve essere presentata successivamente entro i termini stabiliti dal comma 7 dell'art. 4 del D.M. 7 maggio 1992; le dichiarazioni di cui ai punti e), f) e n) devono essere redatte unitamente su carta intestata del richiedente il contributo, secondo il modello riportato in allegato alla presente circolare (allegato 2) e devono essere sottoscritte dal legale rappresentante; per facilitare l'esame istruttorio da parte dell'amministrazione le schede di cui al punto g) devono essere redatte secondo gli schemi allegati alla presente circolare (allegati 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11); la relazione di cui al punto h), deve essere corredata da tutta la documentazione di cui al punto stesso ed in particolare modo deve essere completata dal computo metrico e preventivo prezzi nel caso di iniziative da realizzare o da un elenco dettagliato dei costi sostenuti nel caso di iniziativa gia' realizzata. Sia per il preventivo che per il consuntivo le opere devono essere suddivise secondo i seguenti raggruppamenti: - opere idrauliche; - opere civili; - opere elettromeccaniche; - linea di collegamento; la scheda di cui al punto i), redatta secondo il modello riportato in allegato alla presente circolare (allegato 12) non deve essere compilata solo nel caso in cui, al momento della domanda, l'iniziativa stessa dovesse risultare gia' terminata ed entrata in esercizio; la dichiarazione di cui al punto l) deve essere redatta su carta intestata del soggetto richiedente il contributo secondo il modello allegato alla presente circolare (allegato 13); la copia della comunicazione di cui al punto m) deve essere allegata, necessariamente, solo nel caso in cui l'iniziativa proposta sia volta alla riattivazione di un impianto dismesso. 7. I soggetti la cui iniziativa sia stata oggetto di concessione di contributo ai sensi dell'art. 14 della legge n. 10/1991, ai fini dell'erogazione, devono produrre la documentazione di cui al comma 3 dell'art. 6 del D.M. 7 maggio 1992 tenuto presente che: i certificati di cui ai punti a), b) e c), devono essere stati rilasciati dal competente ufficio in data non anteriore a 3 mesi rispetto alla data di presentazione della documentazione per l'erogazione del contributo; le dichiarazioni di cui ai punti d) ed e) devono essere redatte unitamente secondo il modello riportato in allegato alla presente circolare (allegato 14); la dichiarazione di cui al punto f) (relativa a comuni, aziende municipalizzate ecc.) deve essere redatta secondo il modello riportato alla presente circolare (allegato 15); l'elenco di cui al punto h) deve essere predisposto in ordine cronologico e deve riportare i seguenti dati: numero della fattura, data della fattura, nominativo del fornitore, importo imponibile e quota imputabile all'iniziativa. La presente circolare e' indirizzata a codesti uffici, ai fini dell'autonoma opera di informazione nei confronti dei soggetti potenzialmente beneficiari dei contributi, e sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana affinche' tutti i soggetti interessati possono prendere conoscenza delle modalita' di adempimento indicate da questo Ministero. Il Ministro: BODRATO