IL MINISTRO
                      PER LA FUNZIONE PUBBLICA
  Vista  la  legge  12  giugno  1990,  n.  146, ed in particolare gli
articoli 1, 2, 4, 8, 9, 10, 12, 13 e 15;
  Visto il protocollo d'intesa del 25  luglio  1991,  concernente  la
disciplina  pattizia sui servizi pubblici essenziali per il personale
del comparto "scuola", in ordine  al  quale  sono  state  sentite  le
organizzazioni degli utenti in data 31 luglio 1991;
  Vista  la  deliberazione  del  30  luglio 1991 della commissione di
garanzia ex art. 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, con la quale,
"per   rimuovere   un   persistente   contrasto   in   ordine    alla
inammissibilita' di azioni di sciopero in costanza di scrutini finali
ed  esami"  di  cui  all'art.  2,  comma 1, lettera h), dell'indicato
protocollo d'intesa del 25 luglio 1991, nel  riservarsi  il  giudizio
complessivo  sul  citato  protocollo  d'intesa dopo aver acquisito il
parere delle  organizzazioni  degli  utenti,  ha  assunto,  ai  sensi
dell'art.  13,  comma  1,  lettera a), della predetta legge 12 giugno
1990, n. 146, il  "lodo"  con  il  quale  ha  giudicato  "che  quanto
previsto dalla lettera h) del comma 1 dell'art.  2 del protocollo del
25  luglio  1991  aderisca  alla lettera ed alla ratio della legge n.
146/1990 e dunque debba essere mantenuto fermo.", motivando che:
   " a) lo  svolgimento  degli  scrutini  finali  e  degli  esami  e'
legislativamente   individuato   come   oggetto   d'una   prestazione
indispensabile  per   garantire   la   realizzazione   dell'interesse
costituzionalmente protetto dell'utenza del servizio scolastico (art.
1, comma 2, lettera d, della legge n. 146/1990)";
   "  b)  il  testo  legislativo non permette di isolare, all'interno
dell'insieme delle  modalita'  di  svolgimento  predeterminate  dalle
competenti autorita' scolastiche, quelle modificabili unilateralmente
per esercizio del diritto di sciopero";
  Vista  la  deliberazione  del  10 ottobre 1991 della commissione di
garanzia ex art.  12  della  legge  n.  146/1990,  con  la  quale,  a
scioglimento  della  riserva  in  precedenza  indicata,  ha  valutato
"idoneo" nella sua interezza il citato  protocollo  d'intesa  del  25
luglio   1991,   motivando   che   tale   protocollo   "realizza   il
contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero col  godimento
del  diritto  all'istruzione  costituzionalmente  tutelato,  ai sensi
della lettera a) dell'art. 13 della legge n. 146/1990";
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 maggio
1991 contenente la delega di funzioni del  Presidente  del  Consiglio
dei  Ministri  al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica
ed, in particolare, la delega ad esercitare le funzioni attribuite al
Presidente del Consiglio dei Ministri dagli  articoli  8  e  9  della
legge  12  giugno  1990,  n.  146,  per i casi di conflitto di lavoro
riguardanti dipendenti pubblici dei comparti individuati con  decreto
del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68;
  Viste  le  note  delle  organizzazioni: Sindacato nazionale precari
della scuola italiana (SINAPSI), GILDA nazionale dei comitati di base
degli  insegnanti,  Confederazione  italiana  sindacati  addetti   ai
servizi (CISAS) - Comparto scuola, Federazione italiana scuola (FIS),
Organizzazione  COBAS  scuola  -  aderente  alla  UNICOBAS,  COBAS  -
Comitati  di base della scuola, Sindacato nazionale docenti (SINAD) e
ALPI-Quadri - Associazione liberi professori italiani, con  le  quali
le  menzionate  organizzazioni  hanno  comunicato la proclamazione di
scioperi nazionali per il personale del comparto scuola,  diretti  in
particolare "al blocco degli scrutini finali e degli esami finali";
  Vista la nota n. 19191 del 27 maggio 1992, con la quale il Ministro
della  pubblica  istruzione ha chiesto l'emanazione dell'ordinanza di
cui  all'art.  8  della  legge  12  giugno  1990,   n.   146,   nella
considerazione  che  le  agitazioni  in atto riguardanti l'astensione
dall'effettuazione delle operazioni di scrutini  finali  e  di  esami
finali  nelle  scuole  e  negli  istituti scolastici di ogni ordine e
grado di istruzione, e la mancata regolare prestazione delle consuete
attivita'  di  svolgimento  degli  scrutini  medesimi   nel   termine
stabilito  dal  calendario  scolastico  per  la  pubblicazione  degli
scrutini  stessi,  nonche'  un  eventuale  differimento  degli  esami
finali,  costituiscono un fondato pericolo di un pregiudizio grave ed
imminente al diritto  all'istruzione,  negli  ambiti  definiti  dalla
legge 12 giugno 1990, n. 146, art. 1, comma 2, lettera d);
  Considerato   che   l'obbligo  per  l'esplicazione  delle  predette
attivita' discende, in caso di sciopero,  direttamente  dall'art.  1,
comma  2,  lettera  d)  della legge 12 giugno 1990, n. 146, in quanto
tali attivita' sono ritenute prestazioni indispensabili da erogare al
fine di assicurare l'adeguato livello di funzionamento  del  servizio
pubblico  essenziale  "istruzione  pubblica"  per  garantire, nel suo
contenuto essenziale, il diritto  della  persona,  costituzionalmente
tutelato,  all'istruzione;  previsione contenuta peraltro in analoghi
termini anche nell'art. 1, comma 2, lettere d) ed e), e nell'art.  2,
comma  1, lettera h) del richiamato protocollo d'intesa del 25 luglio
1991;
  Viste le deliberazioni del 28 febbraio 1991 e  del  5  giugno  1991
della commissione di garanzia ex art. 12 della legge n. 146/1990, con
le  quali,  rispettivamente,  e'  stato  precisato  che  gli scioperi
interessanti le attivita' di  non  insegnamento  sono  soggetti  alla
disciplina  recata  dalla  suddetta  legge  n.  146/1990  ed e' stato
ribadito quanto contenuto nella disposizione dell'art.  1,  comma  2,
lettera  d),  della  legge  n. 146/1990 "che non ammette differimenti
nello svolgimento degli scrutini finali e degli esami";
  Viste, in particolare, le deliberazioni del 28  maggio  1992  della
commissione  di  garanzia  ex art. 12 della legge n. 146/1990, con le
quali le  azioni  di  sciopero  in  precedenza  indicate  sono  state
valutate  negativamente,  motivando che tali azioni sono in contrasto
con la vigente normativa in materia:
    a) "in quanto contrasta col disposto di cui all'art. 1, comma  2,
lettera  d),  della  legge  n.  146/1990,  il quale esclude - come il
richiamato  protocollo  d'intesa   esplicitamente   conferma   -   la
differibilita'  dello  svolgimento  delle  operazioni  inerenti  agli
scrutini finali";
    b) in quanto, "in base all'art. 1, comma  2,  lettera  d),  della
legge n. 146/1990, il protocollo d'intesa del 25 luglio 1991 valutato
idoneo  dalla  commissione  in  data  10  ottobre 1991 prevede che le
attivita' relative allo svolgimento degli scrutini  finali,  compresi
quelli  di  ammissione  per  gli esami, devono essere garantite nella
loro interezza nei termini e con modalita'  previste  dal  calendario
scolastico";
  Atteso che, nonostante che ai promotori delle azioni di sciopero in
precedenza  menzionate  siano  stati  ritualmente  rivolti,  ai sensi
dell'art. 8, comma 1, della legge n. 146/1990 sopra citata, inviti  a
desistere  dai  comportamenti  determinanti  l'indicata situazione di
pericolo, non sono cessate le agitazioni e, conseguentemente, permane
la situazione di pericolo anzidetto;
  Attesa, altresi', l'urgenza di provvedere, che -  in  relazione  al
citato termine di pubblicazione degli scrutini finali ed alla data di
inizio  delle prove degli esami finali in tutte le scuole ed istituti
scolastici di ogni  ordine  e  grado  di  istruzione  del  territorio
nazionale  -  impedisce  ulteriori  tentativi  di  conciliazione  del
conflitto insorto con le  organizzazioni  dei  lavoratori  che  hanno
promosso le azioni di sciopero;
  Considerata   la   necessita'   di   assicurare   la   salvaguardia
dell'interesse  alla  regolare  effettuazione  e  conclusione   degli
scrutini  finali  e degli esami finali: interesse risalente a diritto
costituzionalmente garantito, che resterebbe gravemente  pregiudicato
dall'attuazione   delle   programmate   azioni   di  sciopero,  cosi'
sbilanciandosi in misura  rilevante  ed  irreparabile  il  necessario
equilibrio  tra  l'interesse  stesso  e  gli  interessi  di categoria
espressi nell'esercizio delle citate azioni di sciopero;
  Considerato oltretutto che l'attuazione delle suindicate azioni  di
sciopero  con le modalita' indicate in precedenza si traduce anche in
lesione del principio costituzionale di eguaglianza,  trattandosi  di
agitazioni  che  potrebbero  risolversi  in  grave  pregiudizio degli
alunni per i quali restano impediti la regolare conclusione dell'anno
scolastico, ovvero, nel caso di scrutini di ammissione agli esami, il
regolare svolgimento degli esami stessi;
  Considerato, infine, che le attivita' inerenti agli scrutini finali
ed  esami  finali  -  ritenute,   come   sopra   detto,   prestazioni
indispensabili,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 2, lettera d), della
legge 12 giugno 1990, n. 146, nonche' ai sensi dell'art. 1, comma  2,
lettere  d)  ed e), e dell'art. 2, comma 1, lettera h) del menzionato
protocollo d'intesa del 25 luglio 1991 - rientrano negli obblighi  di
servizio  come  individuati nell'art. 14, comma 2, e nell'art. 16 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, e che
le stesse consuete attivita',  per  la  loro  regolare  esplicazione,
richiedono  prestazioni,  oltre  che del personale docente, anche del
necessario   personale   direttivo,   amministrativo,   tecnico    ed
ausiliario;
                               Ordina:
                               Art. 1.
         Adempimenti del Ministro della pubblica istruzione
  1.  Il  Ministro della pubblica istruzione e' tenuto ad adottare le
misure di  cui  agli  articoli  seguenti,  idonee  ad  assicurare  il
regolare  svolgimento  delle operazioni di scrutini finali e di esami
finali nelle scuole e negli istituti  scolastici  di  ogni  ordine  e
grado  di  istruzione,  alle  date  fissate  nel  calendario relativo
all'anno scolastico 1991-92.
  2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro della pubblica istruzione
vigila sull'applicazione delle disposizioni contenute nella  presente
ordinanza.