IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, ed in particolare gli articoli 1, 2, 4, 8, 9, 10, 12, 13 e 15; Visto il protocollo d'intesa del 25 luglio 1991, concernente la disciplina pattizia sui servizi pubblici essenziali per il personale del comparto "scuola", in ordine al quale sono state sentite le organizzazioni degli utenti in data 31 luglio 1991; Vista la deliberazione del 30 luglio 1991 della commissione di garanzia ex art. 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, con la quale, "per rimuovere un persistente contrasto in ordine alla inammissibilita' di azioni di sciopero in costanza di scrutini finali ed esami" di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), dell'indicato protocollo d'intesa del 25 luglio 1991, nel riservarsi il giudizio complessivo sul citato protocollo d'intesa dopo aver acquisito il parere delle organizzazioni degli utenti, ha assunto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della predetta legge 12 giugno 1990, n. 146, il "lodo" con il quale ha giudicato "che quanto previsto dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 2 del protocollo del 25 luglio 1991 aderisca alla lettera ed alla ratio della legge n. 146/1990 e dunque debba essere mantenuto fermo.", motivando che: " a) lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami e' legislativamente individuato come oggetto d'una prestazione indispensabile per garantire la realizzazione dell'interesse costituzionalmente protetto dell'utenza del servizio scolastico (art. 1, comma 2, lettera d, della legge n. 146/1990)"; " b) il testo legislativo non permette di isolare, all'interno dell'insieme delle modalita' di svolgimento predeterminate dalle competenti autorita' scolastiche, quelle modificabili unilateralmente per esercizio del diritto di sciopero"; Vista la deliberazione del 10 ottobre 1991 della commissione di garanzia ex art. 12 della legge n. 146/1990, con la quale, a scioglimento della riserva in precedenza indicata, ha valutato "idoneo" nella sua interezza il citato protocollo d'intesa del 25 luglio 1991, motivando che tale protocollo "realizza il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero col godimento del diritto all'istruzione costituzionalmente tutelato, ai sensi della lettera a) dell'art. 13 della legge n. 146/1990"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 maggio 1991 contenente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica ed, in particolare, la delega ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dagli articoli 8 e 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146, per i casi di conflitto di lavoro riguardanti dipendenti pubblici dei comparti individuati con decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68; Viste le note delle organizzazioni: Sindacato nazionale precari della scuola italiana (SINAPSI), GILDA nazionale dei comitati di base degli insegnanti, Confederazione italiana sindacati addetti ai servizi (CISAS) - Comparto scuola, Federazione italiana scuola (FIS), Organizzazione COBAS scuola - aderente alla UNICOBAS, COBAS - Comitati di base della scuola, Sindacato nazionale docenti (SINAD) e ALPI-Quadri - Associazione liberi professori italiani, con le quali le menzionate organizzazioni hanno comunicato la proclamazione di scioperi nazionali per il personale del comparto scuola, diretti in particolare "al blocco degli scrutini finali e degli esami finali"; Vista la nota n. 19191 del 27 maggio 1992, con la quale il Ministro della pubblica istruzione ha chiesto l'emanazione dell'ordinanza di cui all'art. 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, nella considerazione che le agitazioni in atto riguardanti l'astensione dall'effettuazione delle operazioni di scrutini finali e di esami finali nelle scuole e negli istituti scolastici di ogni ordine e grado di istruzione, e la mancata regolare prestazione delle consuete attivita' di svolgimento degli scrutini medesimi nel termine stabilito dal calendario scolastico per la pubblicazione degli scrutini stessi, nonche' un eventuale differimento degli esami finali, costituiscono un fondato pericolo di un pregiudizio grave ed imminente al diritto all'istruzione, negli ambiti definiti dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, art. 1, comma 2, lettera d); Considerato che l'obbligo per l'esplicazione delle predette attivita' discende, in caso di sciopero, direttamente dall'art. 1, comma 2, lettera d) della legge 12 giugno 1990, n. 146, in quanto tali attivita' sono ritenute prestazioni indispensabili da erogare al fine di assicurare l'adeguato livello di funzionamento del servizio pubblico essenziale "istruzione pubblica" per garantire, nel suo contenuto essenziale, il diritto della persona, costituzionalmente tutelato, all'istruzione; previsione contenuta peraltro in analoghi termini anche nell'art. 1, comma 2, lettere d) ed e), e nell'art. 2, comma 1, lettera h) del richiamato protocollo d'intesa del 25 luglio 1991; Viste le deliberazioni del 28 febbraio 1991 e del 5 giugno 1991 della commissione di garanzia ex art. 12 della legge n. 146/1990, con le quali, rispettivamente, e' stato precisato che gli scioperi interessanti le attivita' di non insegnamento sono soggetti alla disciplina recata dalla suddetta legge n. 146/1990 ed e' stato ribadito quanto contenuto nella disposizione dell'art. 1, comma 2, lettera d), della legge n. 146/1990 "che non ammette differimenti nello svolgimento degli scrutini finali e degli esami"; Viste, in particolare, le deliberazioni del 28 maggio 1992 della commissione di garanzia ex art. 12 della legge n. 146/1990, con le quali le azioni di sciopero in precedenza indicate sono state valutate negativamente, motivando che tali azioni sono in contrasto con la vigente normativa in materia: a) "in quanto contrasta col disposto di cui all'art. 1, comma 2, lettera d), della legge n. 146/1990, il quale esclude - come il richiamato protocollo d'intesa esplicitamente conferma - la differibilita' dello svolgimento delle operazioni inerenti agli scrutini finali"; b) in quanto, "in base all'art. 1, comma 2, lettera d), della legge n. 146/1990, il protocollo d'intesa del 25 luglio 1991 valutato idoneo dalla commissione in data 10 ottobre 1991 prevede che le attivita' relative allo svolgimento degli scrutini finali, compresi quelli di ammissione per gli esami, devono essere garantite nella loro interezza nei termini e con modalita' previste dal calendario scolastico"; Atteso che, nonostante che ai promotori delle azioni di sciopero in precedenza menzionate siano stati ritualmente rivolti, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge n. 146/1990 sopra citata, inviti a desistere dai comportamenti determinanti l'indicata situazione di pericolo, non sono cessate le agitazioni e, conseguentemente, permane la situazione di pericolo anzidetto; Attesa, altresi', l'urgenza di provvedere, che - in relazione al citato termine di pubblicazione degli scrutini finali ed alla data di inizio delle prove degli esami finali in tutte le scuole ed istituti scolastici di ogni ordine e grado di istruzione del territorio nazionale - impedisce ulteriori tentativi di conciliazione del conflitto insorto con le organizzazioni dei lavoratori che hanno promosso le azioni di sciopero; Considerata la necessita' di assicurare la salvaguardia dell'interesse alla regolare effettuazione e conclusione degli scrutini finali e degli esami finali: interesse risalente a diritto costituzionalmente garantito, che resterebbe gravemente pregiudicato dall'attuazione delle programmate azioni di sciopero, cosi' sbilanciandosi in misura rilevante ed irreparabile il necessario equilibrio tra l'interesse stesso e gli interessi di categoria espressi nell'esercizio delle citate azioni di sciopero; Considerato oltretutto che l'attuazione delle suindicate azioni di sciopero con le modalita' indicate in precedenza si traduce anche in lesione del principio costituzionale di eguaglianza, trattandosi di agitazioni che potrebbero risolversi in grave pregiudizio degli alunni per i quali restano impediti la regolare conclusione dell'anno scolastico, ovvero, nel caso di scrutini di ammissione agli esami, il regolare svolgimento degli esami stessi; Considerato, infine, che le attivita' inerenti agli scrutini finali ed esami finali - ritenute, come sopra detto, prestazioni indispensabili, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera d), della legge 12 giugno 1990, n. 146, nonche' ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettere d) ed e), e dell'art. 2, comma 1, lettera h) del menzionato protocollo d'intesa del 25 luglio 1991 - rientrano negli obblighi di servizio come individuati nell'art. 14, comma 2, e nell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, e che le stesse consuete attivita', per la loro regolare esplicazione, richiedono prestazioni, oltre che del personale docente, anche del necessario personale direttivo, amministrativo, tecnico ed ausiliario; Ordina: Art. 1. Adempimenti del Ministro della pubblica istruzione 1. Il Ministro della pubblica istruzione e' tenuto ad adottare le misure di cui agli articoli seguenti, idonee ad assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di scrutini finali e di esami finali nelle scuole e negli istituti scolastici di ogni ordine e grado di istruzione, alle date fissate nel calendario relativo all'anno scolastico 1991-92. 2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro della pubblica istruzione vigila sull'applicazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.