IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
  Vita la legge 17 febbraio 1982, n. 41, modificata  dalla  legge  10
febbraio  1982, n. 165, riguardante il piano per la razionalizzazione
della pesca marittima;
  Visto il regolamento CEE  n.  4028/86  cosi'  come  modificato  dal
regolamento CEE n. 3944/90;
  Vista  la  legge 5 febbraio 1991, n. 71, sulla disciplina del fermo
temporaneo obbligatorio delle navi da pesca la quale  attribuisce  al
Ministro  della marina mercantile il compito di stabilire con proprio
decreto le modalita' tecniche di  attuazione  della  legge  medesima,
nonche' i periodi di fermo dell'attivita' di pesca;
  Sentiti il Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica,
il  Comitato  nazionale  di  gestione  e  la  commissione  consultiva
centrale per la pesca marittima;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il fermo temporaneo obbligatorio di cui alla  legge  5  febbraio
1992,  n. 71, e' effettuato per il 1992 per quarantacinque giorni, da
tutte le navi che esercitano la pesca costiera (locale e ravvicinata)
e mediterranea con i sistemi a strascico e traino  pelagico  che  non
operino  in  base  ad  accordi di pesca in mari territoriali di altri
Stati e per trenta giorni consecutivi da tutte le navi abilitate alla
pesca con turbosoffiante.