IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Vita la legge 17 febbraio 1982, n. 41, modificata dalla legge 10 febbraio 1982, n. 165, riguardante il piano per la razionalizzazione della pesca marittima; Visto il regolamento CEE n. 4028/86 cosi' come modificato dal regolamento CEE n. 3944/90; Vista la legge 5 febbraio 1991, n. 71, sulla disciplina del fermo temporaneo obbligatorio delle navi da pesca la quale attribuisce al Ministro della marina mercantile il compito di stabilire con proprio decreto le modalita' tecniche di attuazione della legge medesima, nonche' i periodi di fermo dell'attivita' di pesca; Sentiti il Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica, il Comitato nazionale di gestione e la commissione consultiva centrale per la pesca marittima; Decreta: Art. 1. 1. Il fermo temporaneo obbligatorio di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 71, e' effettuato per il 1992 per quarantacinque giorni, da tutte le navi che esercitano la pesca costiera (locale e ravvicinata) e mediterranea con i sistemi a strascico e traino pelagico che non operino in base ad accordi di pesca in mari territoriali di altri Stati e per trenta giorni consecutivi da tutte le navi abilitate alla pesca con turbosoffiante.