IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                             IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
                                  E
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto l'art. 1 della legge 15 febbraio  1963,  n.  281,  modificata
dalla  legge  8 marzo 1968, n. 399 e dal decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1988, n. 152,  concernente  la  disciplina  della
preparazione e del commercio dei mangimi;
  Visto   il  decreto  2  maggio  1985,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  136/1985,  recante  norme  in
materia  di additivi per mangimi, modificato da ultimo con decreto 21
agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218/1991;
  Vista la direttiva n. 91/249/CEE del  19  aprile  1991,  pubblicata
nella  "Gazzetta  Ufficiale"  CEE  n.  L  124 del 18 maggio 1991 e la
direttiva n.  91/620/CEE  del  22  novembre  1991,  pubblicata  nella
"Gazzetta  Ufficiale"  n.  L 334 del 5 dicembre 1991, con le quali e'
stato modificato l'allegato II della direttiva n.  70/524/CEE del  23
novembre   1970,  relativa  agli  additivi  nell'alimentazione  degli
animali, con l'aggiunta della Efrotomicina tra  gli  "antibiotici"  e
degli  Alluminati  di  calcio  sintetico  tra  gli  "agenti  leganti,
antiagglomeranti o coagulanti",  ed  e'  stata  prorogata  la  durata
dell'autorizzazione di alcuni additivi riportati in allegato;
  Sentita  la commissione tecnica per i mangimi, prevista dall'art. 9
della citata legge del 15 febbraio 1963, n. 281;
  Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
  Visto l'art. 6, sub u), della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833,
concernente  le  funzioni  amministrative  riservate  allo  Stato  in
materia sanitaria;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'allegato al decreto 2 maggio 1985, recante norme  in  materia  di
additivi   per   mangimi,   citato   nelle  premesse,  e'  modificato
conformemente agli allegati al presente decreto.
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello
della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 22 maggio 1992
                      Il Ministro della sanita'
                             DE LORENZO
            Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
                                GORIA
                     Il Ministro dell'industria
                  del commercio e dell'artigianato
                               BODRATO