Si comunica che con regolamento (CEE) del Consiglio e con decisione dei rappresentati dei Governi degli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio riuniti in sede di Consiglio, entrambi in corso di pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee, e' stato, tra l'altro, disposto, a decorrere dal 31 maggio 1992, il divieto: 1) della introduzione nel territorio della Comunita' di qualsiasi prodotto originario o proveniente dalla Serbia e dal Montenegro, con esclusione di quelli esportati prima del 31 maggio 1992; 2) dell'esportazione verso tali Paesi di qualsiasi prodotto originario della Comunita' o proveniente dalla Comunita'. Pertanto sono sospesi tutte le eventuali autorizzazioni e tutti gli altri atti amministrativi relativi all'importazione da detti Paesi o all'esportazione verso detti Paesi, gia' concessi e tuttora in corso di validita'. Eccezioni sono previste nei citati regolamenti relativamente alle esportazioni di prodotti per usi strettamente medici e di prodotti alimentari, che sono sottoposte a preventiva autorizzazione di questo Ministero - D.G. importazioni ed esportazioni. In base ai suddetti provvedimenti comunitari, sono inoltre vietate: 1) qualsiasi attivita' avente ad oggetto la promozione, diretta o indiretta, di transazioni commerciali; 2) la fornitura di servizi non finanziari il cui obiettivo o effetto e', direttamente o indirettamente, la promozione dell'economia della Serbia e del Montenegro. Per una puntuale verifica dei divieti introdotti si rinvia ai richiamati provvedimenti comunitari.