Si  comunica  che  con  regolamento  (CEE)  del  Consiglio  e  con
decisione dei rappresentati dei  Governi  degli  Stati  membri  della
Comunita'  europea  del  carbone  e  dell'acciaio  riuniti in sede di
Consiglio,  entrambi  in  corso  di  pubblicazione  nella   "Gazzetta
Ufficiale"  delle Comunita' europee, e' stato, tra l'altro, disposto,
a decorrere dal 31 maggio 1992, il divieto:
    1) della introduzione nel territorio della Comunita' di qualsiasi
prodotto originario o proveniente dalla Serbia e dal Montenegro,  con
esclusione di quelli esportati prima del 31 maggio 1992;
    2)  dell'esportazione  verso  tali  Paesi  di  qualsiasi prodotto
originario della Comunita' o proveniente dalla Comunita'.
   Pertanto sono sospesi tutte le eventuali  autorizzazioni  e  tutti
gli  altri  atti  amministrativi  relativi  all'importazione da detti
Paesi o all'esportazione verso detti Paesi, gia' concessi  e  tuttora
in corso di validita'.
   Eccezioni  sono previste nei citati regolamenti relativamente alle
esportazioni di prodotti per usi strettamente medici  e  di  prodotti
alimentari, che sono sottoposte a preventiva autorizzazione di questo
Ministero - D.G. importazioni ed esportazioni.
   In   base  ai  suddetti  provvedimenti  comunitari,  sono  inoltre
vietate:
    1) qualsiasi attivita' avente ad oggetto la promozione, diretta o
indiretta, di transazioni commerciali;
    2) la fornitura di servizi non  finanziari  il  cui  obiettivo  o
effetto    e',   direttamente   o   indirettamente,   la   promozione
dell'economia della Serbia e del Montenegro.
   Per una puntuale verifica dei  divieti  introdotti  si  rinvia  ai
richiamati provvedimenti comunitari.