IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Vista la legge 10 febbraio 1982, n. 38, pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  48  del 18 febbraio 1982, ed in particolare l'art. 13,
ultimo  comma,  che  da'  facolta'  al  Ministro  dei  trasporti   di
modificare  gli  articoli  del  regolamento  di  esecuzione del testo
unico, approvato con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
giugno  1959, n. 420, concernenti gli organi di traino in conformita'
alle direttive comunitarie;
  Vista  la  direttiva  comunitaria  n.  91/60/CEE  che  modifica  la
direttiva n. 85/3/CEE allo scopo di fissare talune dimensioni massime
autorizzate degli autotreni;
  Visto  il  proprio  decreto  22  dicembre  1986,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10  gennaio  1987,  con  cui  sono  state
recepite  le  direttive comunitarie n. 85/3/CEE e n. 86/364/CEE rela-
tive alle masse, alle dimensioni ed  a  certe  altre  caratteristiche
tecniche  di  taluni veicoli stradali atti al trasporto di merci, nel
cui art. 2 viene precisato che la "lunghezza  massima  dell'autotreno
e'  quella  del complesso disposto in linea retta" e che "l'autotreno
puo' essere realizzato in modo  da  superare,  in  curva,  il  limite
suddetto,  a  condizione  che  siano  osservati i limiti della fascia
d'ingombro avente il raggio esterno di 12,50 metri e  quello  interno
di 5,30 metri";
  Considerato  che  l'autotreno,  nella sua lunghezza massima ammessa
prevista dalla direttiva n. 91/60/CEE tiene  conto  che  la  distanza
minima risultante fra la parte posteriore dell'autoveicolo e la parte
anteriore del rimorchio possa ridursi nella dimensione di 0,35 m;
  Considerato che altri Stati membri della Comunita' hanno immesso in
circolazione   autotreni   della   lunghezza  massima  ammessa  dalla
normativa  comunitaria  con  il  minimo  interspazio  tra  motrice  e
rimorchio  facendo  ricorso  a  dispositivi  speciali di aggancio che
modificano detto interspazio  al  fine  di  consentire  una  corretta
iscrizione dei medesimi in una curva;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Fermo  restando  quanto disposto dal decreto ministeriale 26 giugno
1987, n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 1987,
n.  185,  e  dalla   circolare   della   Direzione   generale   della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del 18 settembre
1960,  n.  129/1960, i costruttori di rimorchi destinati a costituire
complessi di veicoli - autotreni - possono dotare i veicoli  suddetti
di  dispositivi  speciali  di agganciamento che consentono di ridurre
l'interspazio motrice/rimorchio fino ad una distanza minima  di  0,35
metri.