IL MINISTRO DEI TRASPORTI Vista la legge 10 febbraio 1982, n. 38, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 18 febbraio 1982, ed in particolare l'art. 13, ultimo comma, che da' facolta' al Ministro dei trasporti di modificare gli articoli del regolamento di esecuzione del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, concernenti gli organi di traino in conformita' alle direttive comunitarie; Vista la direttiva comunitaria n. 91/60/CEE che modifica la direttiva n. 85/3/CEE allo scopo di fissare talune dimensioni massime autorizzate degli autotreni; Visto il proprio decreto 22 dicembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1987, con cui sono state recepite le direttive comunitarie n. 85/3/CEE e n. 86/364/CEE rela- tive alle masse, alle dimensioni ed a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali atti al trasporto di merci, nel cui art. 2 viene precisato che la "lunghezza massima dell'autotreno e' quella del complesso disposto in linea retta" e che "l'autotreno puo' essere realizzato in modo da superare, in curva, il limite suddetto, a condizione che siano osservati i limiti della fascia d'ingombro avente il raggio esterno di 12,50 metri e quello interno di 5,30 metri"; Considerato che l'autotreno, nella sua lunghezza massima ammessa prevista dalla direttiva n. 91/60/CEE tiene conto che la distanza minima risultante fra la parte posteriore dell'autoveicolo e la parte anteriore del rimorchio possa ridursi nella dimensione di 0,35 m; Considerato che altri Stati membri della Comunita' hanno immesso in circolazione autotreni della lunghezza massima ammessa dalla normativa comunitaria con il minimo interspazio tra motrice e rimorchio facendo ricorso a dispositivi speciali di aggancio che modificano detto interspazio al fine di consentire una corretta iscrizione dei medesimi in una curva; Decreta: Art. 1. Fermo restando quanto disposto dal decreto ministeriale 26 giugno 1987, n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 1987, n. 185, e dalla circolare della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del 18 settembre 1960, n. 129/1960, i costruttori di rimorchi destinati a costituire complessi di veicoli - autotreni - possono dotare i veicoli suddetti di dispositivi speciali di agganciamento che consentono di ridurre l'interspazio motrice/rimorchio fino ad una distanza minima di 0,35 metri.