IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  che  il  consiglio  comunale  di Misilmeri (Palermo), eletto
nelle  consultazioni  amministrative  del  6  maggio  1990,  presenta
collegamenti  diretti  ed  indiretti  tra  parte  dei  componenti  il
consesso e la  criminalita'  organizzata,  rilevati  nella  relazione
introdotta dal prefetto di Palermo;
  Constatato    che    tali    collegamenti   determinano   pressanti
condizionamenti degli  amministratori  stessi  che  compromettono  la
libera  determinazione  dell'organo  elettivo  ed  il  buon andamento
dell'amministrazione comunale nonche' il regolare  funzionamento  dei
servizi alla medesima affidati;
  Constatato,   altresi',   che   la  chiara  contiguita'  di  alcuni
amministratori  con  la   criminalita'   organizzata   arreca   grave
pregiudizio  per  lo stato della sicurezza pubblica ed ha determinato
lo  svilimento  delle  istituzioni  e  la  perdita  di  prestigio   e
credibilita' degli organi gestionali;
  Ritenuto che, al fine di promuovere la causa del grave inquinamento
e  deterioramento  dell'amministrazione comunale, si rende necessario
far luogo allo scioglimento  degli  organi  ordinari  del  comune  di
Misilmeri  per  il  ripristino dei principi democratici e di liberta'
collettiva;
  Visto l'art. 1 del decreto-legge  31  maggio  1991,  n.  164,  come
convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221;
  Vista  la  proposta  del Ministro dell'interno, la cui relazione e'
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione  del 5 giugno 1992, alla quale e' stato debitamente invitato
il presidente della regione siciliana;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il consiglio comunale di Misilmeri  (Palermo)  e'  sciolto  per  la
durata di diciotto mesi.