IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto che il consiglio comunale di Misilmeri (Palermo), eletto nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990, presenta collegamenti diretti ed indiretti tra parte dei componenti il consesso e la criminalita' organizzata, rilevati nella relazione introdotta dal prefetto di Palermo; Constatato che tali collegamenti determinano pressanti condizionamenti degli amministratori stessi che compromettono la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione comunale nonche' il regolare funzionamento dei servizi alla medesima affidati; Constatato, altresi', che la chiara contiguita' di alcuni amministratori con la criminalita' organizzata arreca grave pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica ed ha determinato lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e credibilita' degli organi gestionali; Ritenuto che, al fine di promuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Misilmeri per il ripristino dei principi democratici e di liberta' collettiva; Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221; Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 giugno 1992, alla quale e' stato debitamente invitato il presidente della regione siciliana; Decreta: Art. 1. Il consiglio comunale di Misilmeri (Palermo) e' sciolto per la durata di diciotto mesi.